Incompatibilità tra attività di progettazione e verifica: comunicato ANAC | Bollettino di Legislazione Tecnica
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08/05/2025

Incompatibilità tra attività di progettazione e verifica: comunicato ANAC

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha fornito chiarimenti con riferimento al divieto di affidamento del servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa.

INCOMPATIBLITÀ ATTIVITÀ PROGETTAZIONE E VERIFICA - Con il Com. ANAC 30/04/2025, sono stati forniti chiarimenti e indicazioni operative, al fine di dirimere alcune criticità riscontrate nell’applicazione del divieto di affidamento del servizio di verifica della progettazione a soggetti che hanno partecipato alla redazione della stessa.

Contesto normativo
L'ANAC ha dapprima richiamato le seguenti disposizioni:
- l'art. 34, comma 3, dell'allegato 1.7 al D. Leg.vo 36/2023, il quale prevede che lo svolgimento dell’attività di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del collaudo;
- la lett. b) dell'art. 95, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023 (Cause di esclusione non automatica), che statuisce che la stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti che la sua partecipazione determini una situazione di conflitto di interessi di cui all’art. 16 del D. Leg.vo 36/2023, non diversamente risolvibile;
- secondo l'art. 16, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023, in coerenza con il principio della fiducia e per preservare la funzionalità dell’azione amministrativa, la percepita minaccia all’imparzialità e indipendenza deve essere provata da chi invoca il conflitto sulla base di presupposti specifici e documentati e deve riferirsi a interessi effettivi, la cui soddisfazione sia conseguibile solo subordinando un interesse all’altro.

Chiarimenti ANAC
L'ANAC, con il comunicato del 30/04/2025, ha fornito i seguenti chiarimenti:
- la violazione del divieto di cui al citato art. 34, comma 3, dell'allegato 1.7 risulta riconducibile alla causa di esclusione di cui alla lett. b, dell'art. 95, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023;
- stante l’attuale inserimento della causa di esclusione per conflitto di interessi tra le cause di esclusione non automatica, di cui all'art. 95 del D. Leg.vo 36/2023, come tale rimessa alla valutazione in concreto della stazione appaltante, assumono particolare importanza le misure che quest’ultima è chiamata preventivamente ad adottare, onde evitare situazioni di conflitto di interessi.

Indicazioni ANAC
L'ANAC ha poi indicato alle stazioni appaltanti:
- di prevedere espressamente, nei bandi di gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione, tra i requisiti di partecipazione, il non aver svolto attività di progettazione, per il medesimo progetto, cui afferisce l’attività di verifica;
- che, nel caso di eventuale partecipazione del concorrente (possibile verificatore) alle pregresse attività di progettazione - pur esigendo la norma una valutazione della stazione appaltante in ordine alla situazione concreta - il conflitto di interessi appare, in realtà, difficilmente risolvibile e superabile, stante la necessaria terzietà, che deve essere garantita dal soggetto verificatore;
- che l’eventuale falsa dichiarazione resa dal concorrente nella gara per l’affidamento del servizio di verifica della progettazione comporta, oltre all’esclusione dalla procedura, la conseguente segnalazione - ai sensi dell’art. 96, comma 15, del D. Leg.vo 36/2023 - da parte del RUP ad ANAC; quest'ultima, nel caso di dichiarazione resa con dolo o colpa grave e tenendo conto della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione, potrà disporre l'iscrizione nel casellario informatico, ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi della lett. e) dell'art. 94, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023.

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