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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 07/05/2025, n. 65
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l’articolo 15; Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della protezione civile»; Visto il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, recante «Interventi urgenti per fronteggiare l’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché disposizioni urgenti per la ricostruzione nei territori colpiti dai medesimi eventi», con il quale è stato disciplinato, nel suo complesso, il processo di ricostruzione dei territori colpiti prevedendo, altresì, la nomina di un Commissario straordinario di Governo; Visto il decreto-legge 12 ottobre 2023, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2023, n. 183, recante «Misure urgenti di prevenzione del rischio sismico connesso al fenomeno bradisismico nell’area d |
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Capo I - Interventi urgenti per la semplificazione e l’accelerazione delle misure per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023 nonché dal 17 settembre e dal 17 ottobre 2024 nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nonché per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico nei medesimi territori |
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Art. 1. - Modifiche all’articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. Estensione dell’ambito di applicazione agli eventi verificatisi nel territorio della regione Emilia-Romagna nei mesi di settembre e ottobre 20241. All’articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attivit |
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Art. 2. - Modifiche all’articolo 20 -ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l’aggiornamento e l’efficientamento delle funzioni commissariali1. All’articolo 20-ter del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall’articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8.»; b) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuità nell’esercizio dell’attività della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l’ordinanza di cui al primo periodo. All’attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all’uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all’articolo 20 -quinquies, comma 4. 2-ter. Il Commissario può nominare un vicecommissario che lo coadiuva nel coordinamento delle attività e il cui compenso è determinato ai sensi dell’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.»; c) al comma 4: 1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis è ridotto a cinquanta unità.»; 2) al sesto periodo, le parole: «con il provvedimento di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Commissario» e le parole: «in impiego congiunto con le amministrazioni di appartenenza, previa convenzione con le amministrazioni stesse» sono soppresse; d) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: «4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, |
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Art. 3. - Modifiche all’articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per favorire la partecipazione dei cittadini al processo di ricostruzione1. All’articolo 20-quater del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di |
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Art. 4. - Modifiche all’articolo 20 -quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 1001. All’articolo 20-quinquies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) d |
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Art. 5. - Modifiche all’articolo 20 -sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 e misure per la semplificazione e l’accelerazione della ricostruzione privata1. All’articolo 20-sexies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: 1) all’alinea, dopo le parole: «il Commissario straordinario, con» sono inserite le seguenti: «uno o più» e le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse; 2) alla lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni m |
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Art. 6. - Modifiche all’articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, e all’articolo 1, comma 435, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, nonché ulteriori misure per la semplificazione e l’accelerazione delle procedure della ricostruzione privata e per la velocizzazione degli interventi mediante il rafforzamento temporaneo della capacità operativa delle amministrazioni territoriali interessate1. All’articolo 20-septies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell’ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all’articolo 20-ter, comma 8» e, dopo le parole: «necessaria per il rilascio del titolo edilizio», sono inserite le seguenti: «, ove previsto dalla normativa vigente per la tipologia di interventi»; b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all’articolo 20-ter, comma 8.»; c) al comma 3, dopo le parole: «trasmette al» sono inserite le seguenti: «soggetto individuato con ordinanza del»; d) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Il Commissario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi del comma 6, alla disciplina della tipologia di contributo finalizzato all’esecuzione degli interventi o delle spese di |
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Art. 7. - Modifiche all’articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, per l’accelerazione e il completamento degli interventi urgenti per la ricostruzione pubblica1. All’articolo 20-octies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «sul valore aggiunto, per interventi» è inserita la seguente: «urgenti» e le parole: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis,» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui al medesimo articolo 20-bis. I contributi di cui al presente articolo possono essere destinati alle suindicate attività di riparazione, ripristino o ricostruzione, anche finalizzate alla riduzione del rischio idraulico o idrogeologico nei territori interessati, purché strettamente funzionali e per i quali sia verificato il nesso di causalità con i citati eventi calamitosi, e»; b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell’articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L’insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato “piano speciale di ricostruzione” e può essere rimodulato, ne |
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Art. 8. - Modifiche all’articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100 relative all’attività dei soggetti attuatori degli interventi per la ricostruzione pubblica1. All’articolo 20-novies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «Per gli interventi » è inserita la seguente: «urgenti», dopo le parole: «articolo 20-octies,» sono inserite le seguenti: «commi 2 e 4,» e dopo le parole: «i soggetti attuatori» sono inserite le seguenti: «individuati, di norma, nell’ente ordinariamente titolare dell’opera o competente,»; b) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con i provvedimenti di cui al comma 2-bis, qualora il soggetto attuatore sia individuato in un ente locale o una struttura regionale, una quota fino allo 0,5 per cento dell’ammontare del cont |
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Art. 9. - Programma straordinario degli interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico e per il sostegno del lavoro in agricoltura1. Al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, dopo l’articolo 20-novies sono inseriti i seguenti: «Art. 20-novies.1 (Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). — 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell’Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all’articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all’articolo 20-quater, si provvede all’individuazione delle risorse finanziarie di cui al comma 4 da assegnare in misura percentuale per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana. Per la definizione della proposta di cui al primo periodo, il Commissario si avvale delle autorità di bacino distrettuali e delle regioni interessate, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili di cui all’articolo 20-ter, comma 8, tenendo conto delle valutazioni di rischio elaborate sulla base delle pianificazioni di bacino disponibili e di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2017. Il decreto di cui al primo periodo è comunicato, ai fini di quanto previsto dal comma 2, ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all’articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. 2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all’articolo 10 del decreto-l |
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Art. 10. - Modifiche all’articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 1001. All’articolo 20-decies del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Qualora nell’ambito del territorio colpito di una delle regioni interessate, le esigenze risultino integralmente fronteggiate nell’ambito dei richiamati interventi realizzati o avviati ai sensi dell’articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 201 |
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Capo II - Misure urgenti per fronteggiare gli effetti dell’evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell’area dei campi flegrei |
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Art. 11. - Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonché in materia contrattuale per l’area dei Campi Flegrei1. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai soggetti che alla data del 13 marzo 2025, avevano la residenza ovvero la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in immobili: a) danneggiati e sgomberati per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigore del presente decreto, dalle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei; b) danneggiati per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza dei predetti eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 e, all’esito delle verifiche svolte, è disposto lo sgombero per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità. 2. Con decreto del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, su proposta del presidente della Regione Campania, sentiti i comuni interessati, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i soggetti di cui al comma 1. 3. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 sono sospesi i termini dei versamenti tributari in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, ad eccezione dei termini concernenti il versamento degli importi dovuti a titolo di dazi doganali e in adempimento degli obblighi di versamento in materia di accise. Per il medesimo periodo, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. 4. La sospensione di cui al comma 3 si applica anche ai versament |
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Art. 12. - Misure urgenti per la riparazione e la riqualificazione sismica degli edifici residenziali inagibili in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 20251. Al fine di favorire l’immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 verificatisi nell’ambito della crisi bradisismica in atto nella zona dei Campi Flegrei, è istituito un Fondo sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione di euro 20 milioni per l’anno 2025 e di euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per il riconoscimento di contributi per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e di riparazione del danno di cui al comma 2 in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa, sia stata danneggiata e sgomberata per inagibilità in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data di entrata in vigo |
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Art. 13. - Contributi per l’autonoma sistemazione1. All’articolo 9-sexies del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1: |
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Art. 14. - Incremento della quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione destinata al Ministro per la protezione civile e le politiche del mare1. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2025. Tal |
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Art. 15. - Rendicontazione e revoca dei finanziamenti per verifiche di vulnerabilità sismica1. Gli enti ammessi al finanziamento in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 41, comma 3, lettera b), numero 1), del decreto-legge 2 |
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Art. 16. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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