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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Valutazione delle offerte, criteri per l’attribuzione dei punteggi
OFFERTA TECNICA VALUTAZIONE PUNTEGGI MOTIVAZIONE - Nel caso di specie il concorrente classificato al secondo posto nella graduatoria contestava l’affidamento di una concessione per violazione dell'art. 108, D. Leg.vo 36/2023. In particolare lamentava la irragionevole differenziazione dei punteggi concessi all’aggiudicataria, molto più alti rispetto a quelli attribuiti agli altri concorrenti, nonostante si trattasse, a suo avviso, di attività standardizzate e di offerte sostanzialmente sovrapponibili. Tutto ciò in mancanza di una sufficiente motivazione.
RIFERIMENTI NORMATIVI - In proposito TAR Campania-Salerno 28/04/2025, n. 796 ha ricordato che l’art. 108, D. Leg.vo 36/2023, al comma 7, prevede che “i documenti di gara indicano i singoli criteri di valutazione e la relativa ponderazione, anche prevedendo una forcella in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato. Per ciascun criterio di valutazione prescelto possono essere previsti sub-criteri e sub-pesi o sub-punteggi.”
Il successivo comma 8 dispone che “le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 7 non possibile per ragioni oggettive, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri l'ordine decrescente di importanza dei criteri. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie che individuino con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.”
MOTIVAZIONE DEI PUNTEGGI ATTRIBUITI - La giurisprudenza ha interpretato tali disposizioni nel senso che se la lex specialis prevede, unitamente ai criteri “generali” di valutazione dell'offerta, anche i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, tale scelta influisce sulla motivazione del giudizio, nel senso che l'idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l'iter logico seguito dalla commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi.
Ne consegue che:
- tanto più è dettagliata l'articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione nella legge di gara, tanto più risulta esaustiva l'espressione del punteggio in forma numerica;
- se, invece, il giudizio della commissione non è delimitato nell'ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l'iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte e, in particolare, di quella tecnica.
In sostanza, il punteggio numerico inerente all'offerta tecnica, espresso sui singoli oggetti di valutazione, opera alla stregua di una sufficiente motivazione quando l'apparato delle voci e sottovoci fornito dalla disciplina della procedura, con i relativi punteggi, è sufficientemente chiaro, analitico e articolato, sì da delimitare adeguatamente il giudizio della commissione nell'ambito di un minimo e di un massimo e da rendere con ciò comprensibile l'iter logico seguito in concreto nel valutare i singoli progetti in applicazione di puntuali criteri predeterminati, permettendo così di controllarne la logicità e la congruità. Solo in difetto di questa condizione si rende necessaria una motivazione dei punteggi numerici.
CONCLUSIONI - Nel caso di specie il TAR ha ritenuto che la genericità relativa dei criteri di valutazione, non accompagnati da sotto-criteri oggettivamente delimitanti la discrezionalità tecnica della commissione aggiudicatrice, avrebbe richiesto una motivata attribuzione dei punteggi da parte dei commissari, quantomeno nella forma di una sintetica esposizione delle ragioni del giudizio espresso. In tal modo sarebbe emersa chiaramente la ragione dell’attribuzione ad una sola concorrente di un punteggio di gran lunga superiore a quello riconosciuto alle offerte tecniche presentate dalle altre concorrenti.
Essendo invece mancata qualsiasi spiegazione al riguardo, i giudici hanno accolto il ricorso, ritenendo viziata da eccesso di potere, sotto il profilo del difetto di motivazione, la valutazione delle offerte tecniche eseguita dalla commissione di gara. L’illegittima attribuzione dei punteggi alle offerte tecniche dei concorrenti viziava quindi in maniera insanabile la graduatoria definitiva, invalidando l’esito della procedura.
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