D. P.C.M. 30/04/2025 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. P.C.M. 30/04/2025

Disciplina dei contratti di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici e della sicurezza nazionale.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D.P.C.M. 02/10/2025
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»;

Vista la legge 28 giugno 2024, n. 90, recante «Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici» e, in particolare, l’art. 14 che stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano individuati per specifiche categorie tecnologiche di beni e servizi informatici, gli elementi essenziali di cybersicurezza che taluni specifici soggetti devono tenere in considerazione nelle attività di approvvigionamento di beni e servizi informatici impiegati in un contesto connesso alla tutela degli interessi nazionali strategici, nonché i casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità per le proposte o per le offerte che contemplino l’uso di tecnologie di cybersicurezza italiane o di Paesi appartenenti all’Unione europea o di Paesi aderenti all’Alleanza atlantica (NATO) o di Paesi terzi individuati con il presente decreto tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione con l’Unione europea o con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione;

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Art. 1 - Oggetto

1. Fatto salvo quanto previsto per la tutela delle informazioni classificate, il presente decreto, ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge 28 giugno 2024, n. 90, individua:

a) gli elementi essenziali di cybersicurezza che i soggetti di cui all'art. 2, comma 2, del codice dell'amministrazione di

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Art. 2 - Elementi essenziali di cybersicurezza

1. Gli elementi essenziali di cybersicurezza, di cui all'art. 14, com

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Art. 3 - Elenco delle categorie tecnologiche di beni e servizi informatici

1. Le categorie di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), sono contenute nell'elenco di cui all'allegato 2 del presente decreto, che ne costituisce parte

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Art. 4 - Casi in cui, per la tutela della sicurezza nazionale, devono essere previsti criteri di premialità

1. I casi di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sono quelli in cui le tecnologie di cybersicurezza sono destinate a essere impiegate dai soggetti di cui all'art. 1, comma 2-bis, del decreto-legge n. 105 del 2019, e riguardano le reti, i sistemi informativi e i servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), del medesimo

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Art. 5 - Elenco dei Paesi terzi

1. L'elenco dei Paesi terzi di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), individuati in fase di prima applicazione, è contenuto nell'allegato 3 del present

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Art. 6 - Disposizioni finali e pubblicazione

1. Il presente decreto è soggetto ad aggiornamento periodico, anche in funzione del mutamento del contesto di riferimento, della congiuntura internazi

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Allegato 1 - Elementi essenziali di cybersicurezza dei beni e dei servizi informatici

(articolo 2)

 

Parte I. Requisiti relativi alle proprietà dei beni e dei servizi informatici

1) I beni e i servizi informatici sono progettati, sviluppati, prodotti e forniti in modo da garantire un livello adeguato di cybersicurezza in base ai rischi.

2) Sulla base della valutazione dei rischi di cybersicurezza, i beni e i servizi informatici:

a) sono forniti senza vulnerabilità sfruttabili note;

b) sono forniti con una configurazione sicura per impostazione predefinita, con la possibilità di ripristinare il bene o servizio informatico allo stato originale;

c) garantiscono che le vulnerabilità possano essere trattate mediante aggiornamenti di sicurezza, anche, se del caso, mediante aggiornamenti di sicurezza automatici installati entro e per un periodo di tempo adeguato, abilitato come impostazione predefinita, con un meccanismo di disattivazione chiaro e di facile utilizzo, attraverso la notifica agli utilizzatori degli aggiornamenti disponibili e la possibilità di rinviarli temporaneamente;

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Allegato 2 - Elenco delle categorie tecnologiche di beni e servizi informatici per le quali sono necessari elementi essenziali di cybersicurezza

(articolo 3)

 

N2

 

Elenco tassativo delle categorie di cui all’articolo 3

Elenco non tassativo dei codici CPV

(Common Procurement Vocabulary)

1. Sistemi di gestione dell'identità e software e hardware per la gestione degli accessi privilegiati, compresi i lettori di autenticazione e controllo degli accessi, tra cui i lettori biometrici

30233300-4 Lettori di smart card

30233310-7 Lettori di impronte digitali

30233320-0 Lettori combinati di smart card e di impronte digitali

48730000-4 Pacchetti software di sicurezza

48731000-1 Pacchetti software di sicurezza dei file

48732000-8 Pacchetti software di sicurezza dei dati

2. Software che cercano, rimuovono o mettono in quarantena i software maligni

48731000-1 Pacchetti software di sicurezza dei file

48732000-8 Pacchetti software di sicurezza dei dati

48760000-3 Pacchetti software di protezione dai virus

48761000-0 Pacchetti software antivirus

3. Prodotti con elementi digitali con funzione di rete privata virtuale (VPN)

48200000-0 Pacchetti software per reti, Internet e intranet

48211000-0 Pacchetti software per l'interconnettività di piattaforme

48220000-6 Pacchetti software per Internet e intranet

48510000-6 Pacchetti software di comunicazione

48730000-4 Pacchetti software di sicurezza

48821000-9 Server di rete

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Allegato 3 - Elenco alfabetico dei Paesi terzi tra quelli che sono parte di accordi di collaborazione sia con l’Unione europea sia con la NATO in materia di cybersicurezza, protezione delle informazioni classificate, ricerca e innovazione

(articolo 5)

 

1. Australia

2. Corea del Sud

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