CILAS incompleta e decadenza dal Superbonus | Bollettino di Legislazione Tecnica
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06/05/2025

CILAS incompleta e decadenza dal Superbonus

Interpello Agenzia entrate 122/2025: nella CILAS, la mancata attestazione relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile comporta la decadenza insanabile dal Superbonus. Il contribuente può comunque fruire dei bonus edilizi alternativi.

CILAS MANCANZA ATTESTAZIONE DECADENZA SUPERBONUS - Con la risposta a Interpello 29/04/2025, n. 122 (consultabile in allegato), l’Agenzia delle entrate ha chiarito quali sono le conseguenze, in termini di fruibilità delle agevolazioni fiscali, di una CILA Superbonus (c.d. “CILAS”) carente di determinati elementi.
Nello specifico, il caso esaminato da Interpello 122/2025 fa riferimento ad una CILAS incompleta quanto alla compilazione del riquadro “f)” relativo alle “Attestazioni relativamente alla costruzione/legittimazione dell’immobile”, dove il contribuente titolare dell’intervento è chiamato a indicare il titolo edilizio che ha autorizzato o legittimato la costruzione dell’immobile interessato, o in alternativa che lo stesso è stato realizzato in data antecedente al 1° settembre 1967.

A tale proposito, l’Agenzia delle entrate ha richiamato il chiaro disposto del comma 13-ter, art. 119 del D.L. 34/2020 a mente del quale:
* “nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967”;
* la decadenza del beneficio fiscale (…) opera esclusivamente nei seguenti casi: c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo”.

Sulla base della norma in questione, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che la mancata compilazione del suddetto riquadro determina la decadenza dall'agevolazione, che non può essere sanata.

L’Agenzia delle entrate ha altresì indicato che:
* il contribuente potrà fare ricorso all’istituto del ravvedimento operoso, che a determinate condizioni consente una riduzione delle sanzioni in base alla tempestività della regolarizzazione e alla tipologia di violazione;
* nel presupposto che il contribuente regolarizzi la propria posizione fiscale rimuovendo la violazione commessa, e sempreché ne sussistano i requisiti, è consentita in sostituzione la fruizione delle detrazioni ordinariamente previste per i medesimi interventi (es. Ecobonus ordinario);
* stante la decadenza dal Superbonus, in caso di cessione dell’immobile oggetto dell’intervento non si maturerebbe comunque la plusvalenza prevista dall’art. 67 del D.P.R. 917/1986, comma 1, lettera b-bis) (vedi Plusvalenze da vendita immobili con interventi Superbonus).

Sugli altri rimedi attuabili in caso di carenze prettamente documentali della CILAS, sanabili tramite il c.d. “soccorso istruttorio”, si rinvia a CILA Superbonus, dichiarazione di inefficacia e soccorso istruttorio.

Dalla redazione