Incentivi funzioni tecniche esclusi per amministratore unico di società in house | Bollettino di Legislazione Tecnica
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05/05/2025

Incentivi funzioni tecniche esclusi per amministratore unico di società in house

L'ANAC ha indicato che la possibilità di riconoscere gli incentivi per funzioni tecniche al personale dirigente (a seguito delle modifiche del Correttivo) non consente l'applicazione estensiva della norma anche ai componenti dell’organo di amministrazione della stazione appaltante.

INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE ORGANI AMMINISTRAZIONE - La società istante, che svolge numerosi servizi di rilevanza pubblica, aveva sottoposto all’attenzione dell’ANAC la modifica normativa dell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti), intervenuta per effetto del D. Leg.vo 209/2024 (Correttivo al Codice appalti), secondo la quale sarebbe ora consentito il riconoscimento dell’incentivo per funzioni tecniche anche ai dirigenti (in precedenza esclusi) e, per analogia, anche ai componenti degli organi di amministrazione delle stazioni appaltanti. In particolare, la società aveva chiesto all’ANAC di chiarire se l’amministratore unico di una società in house, potesse ritenersi destinatario dell’incentivo per funzioni tecniche disciplinato dal novellato art. 45 del D. Leg.vo 36/2023.

Contesto normativo e finalità dell’istituto
L’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti) disciplina il meccanismo della corresponsione di incentivi ai dipendenti delle stazioni appaltanti per lo svolgimento di determinate funzioni tecniche, elencate nell’Allegato I.10 al Codice appalti.
Come sottolineato dalla Relazione Illustrativa al Codice appalti, la ratio della disciplina dell’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023 è quella di stimolare, attraverso la corretta erogazione degli incentivi, l’incremento delle professionalità interne all’amministrazione e il risparmio di spesa per mancato ricorso a professionisti esterni. Gli incentivi costituiscono eccezioni al generale principio dell’onnicomprensività del trattamento economico e possono essere riconosciuti solo per le attività espressamente e tassativamente previste dalla legge.

Modifiche del Correttivo al Codice appalti
Il D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209 ha sostituito il comma 4 dell'art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, eliminando l'esclusione del personale con qualifica dirigenziale dalla platea dei beneficiari degli incentivi per le funzioni tecniche.
A seguito delle modifiche all'art. 45, ci si riferisce inoltre al "personale" della stazione appaltante, invece che ai "dipendenti", quali beneficiari degli incentivi.
Si veda Correttivo al Codice appalti: incentivi per funzioni tecniche anche ai dirigenti.

Considerazioni ANAC
L’ANAC con il parere del 09/04/2025, n. 14, ha espresso le seguenti considerazioni:
- la sostituzione del termine “dipendenti” con “personale”, letta alla luce della ratio della norma, non sembra aver influito sul campo soggettivo di applicazione della norma medesima che sembra comunque riferita ai lavoratori alle dipendenze dell’amministrazione aggiudicatrice, quindi interni ad essa, quali unici destinatari di tale emolumento, con esclusione del personale “esterno”;
anche se il legislatore, mediante la modifica del Correttivo al Codice appalti, non ha chiaramente disposto l’inclusione del personale dirigenziale nell’alveo dei soggetti cui l’incentivo può essere riconosciuto, la soppressione dell’esclusione sembra deporre per la volontà dello stesso legislatore di estendere l’applicazione della norma anche alle figure dirigenziali, da intendersi incluse nella più ampia categoria del “personale proprio” dell’amministrazione cui spetta l’incentivo;
- la possibilità di riconoscere l’incentivo al personale dirigenziale avrebbe richiesto, più opportunamente, una deroga espressa al principio di onnicomprensività del trattamento economico sancito dall'art. 24 del D. Leg.vo 165/2001. Tuttavia, la soppressione dell’ultimo periodo del comma 5 dell’art. 45, del D. Leg.vo 36/2023, che stabiliva l’impossibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche al personale dirigenziale, sembra introdurre nella disciplina in esame, una deroga implicita al principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dirigenti, con conseguente possibilità di applicare agli stessi le previsioni dell’art. 45 del Codice appalti;
- sulla base delle previsioni dell’art. 1, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 (secondo il quale il principio del risultato costituisce criterio prioritario (tra l’altro) per attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva), nonché dell’art. 24 del D. Leg.vo 165/2001 (che rinvia ai contratti collettivi la determinazione della retribuzione del personale con qualifica di dirigente) e tenuto conto altresì di quanto stabilito per gli appalti PNRR dal D.L. 13/2023, l’applicazione dell’art. 45 del Codice appalti al personale dirigenziale sembra richiedere, in ogni caso, che i criteri di riparto siano definiti in sede di contrattazione collettiva e fissati in apposito atto organizzativo interno dalla singola amministrazione (si veda Incentivi per le funzioni tecniche anche ai dirigenti per appalti PNRR dal 2023 al 2026);
- inoltre, l’art. 45, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 prevede l’erogazione dell’incentivo previo accertamento ed attestazione delle specifiche funzioni tecniche svolte dal destinatario da parte del responsabile di servizio preposto alla struttura competente o da altro dirigente incaricato dalla singola amministrazione, sentito il RUP. Pertanto, al fine di evitare un possibile conflitto di interessi e garantire la terzietà del soggetto deputato al controllo in tale ambito, l’erogazione dell'incentivo al personale dirigenziale richiede che l’accertamento e l’attestazione delle funzioni effettivamente svolte, sentito il RUP, sia effettuata da un dirigente/responsabile di servizio diverso da quello che ha svolto l’attività incentivabile, appositamente individuato dall’amministrazione competente.

Conclusioni ANAC
Posto quanto sopra, l'ANAC ha concluso che:
- si deve tenere conto del carattere tassativo delle disposizioni in tema di incentivo per funzioni tecniche, senza possibilità di procedere ad interpretazioni estensive della norma;
- secondo l’art. 45 del D. Leg.vo 36/2023, destinatario dell’incentivo è il personale dipendente dell’amministrazione aggiudicatrice; anche l'art. 45, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 è riferito alle funzioni tecniche svolte dal personale interno alla stazione appaltante;
- la possibilità di riconoscere l’incentivo al personale dirigente (da intendersi incluso nella categoria del “personale proprio” dell’amministrazione) non vale a consentire un’applicazione estensiva della norma, al fine di riconoscere l'incentivo anche a soggetti legati all’amministrazione da un rapporto di lavoro di diversa natura rispetto a lavoro dipendente, come i componenti dell’organo di amministrazione;
- dal carattere tassativo delle disposizioni dell’art. 45 del Codice (con riguardo all'individuazione delle condizioni, anche soggettive, ivi previste per il riconoscimento dell'incentivo e alle attività cui tale emolumento è correlato), consegue infatti l’impossibilità di riconoscere tale emolumento anche ai componenti dell’organo di amministrazione di una stazione appaltante, in quanto non espressamente previsti tra i destinatari dello stesso e non assimilabili né al personale dirigenziale né, in generale, al personale che opera alle dipendenze dell’ente;
- inoltre l’applicazione della norma ai componenti degli organi di amministrazione, sembrerebbe di difficile attuazione, poiché determinerebbe di fatto il controllo e l’attestazione, da parte di un dirigente/responsabile di servizio, dell’attività svolta da un soggetto in posizione di sovra ordinazione rispetto allo stesso;
- posto quanto sopra, sulla base del dato letterale della norma e della sua ratio, sembra doversi escludere la possibilità di riconoscere l’incentivo per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 45 del Codice, ai componenti dell’organo di amministrazione della stazione appaltante.

Dalla redazione