Contratti pubblici: chiarimenti MIT su anticipazione del prezzo e Correttivo al Codice appalti | Bollettino di Legislazione Tecnica
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29/04/2025

Contratti pubblici: chiarimenti MIT su anticipazione del prezzo e Correttivo al Codice appalti

In tema di appalti pubblici, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all'applicabilità della disciplina dell'anticipazione del prezzo a seguito delle modifiche del Correttivo al Codice appalti.

ANTICIPAZIONE PREZZO CORRETTIVO CODICE APPALTI - Con il quesito del 03/04/2025, n. 3303, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicabilità delle disposizioni sull'anticipazione del corrispettivo del contratto a seguito delle modifiche apportate dal Correttivo al Codice appalti (D. Leg.vo 209/2024).

Quesiti
In particolare, è stato chiesto se:
1. l'applicabilità della disciplina dell'anticipazione del prezzo ai settori speciali (introdotta dall'art. 47, comma 1, del D. Leg.vo 31/12/2024, n. 209) debba ritenersi avente valore retroattivo e quindi debba considerarsi obbligatorio procedere con l'anticipazione anche per tutti i contratti derivanti da procedure post 01/07/2023;
2. per servizi e forniture per i quali l'anticipazione non opera, indicati nell'allegato II.14 al Codice appalti, menzionato all'art. 125, comma 1, del D. Leg.vo 36/2023, debbano intendersi quelli di particolare importanza indicati all'art. 32 del predetto allegato, dovendosi, pertanto, applicare l'anticipazione, ad es., a tutti i contratti di fornitura di importo inferiore a 500.000 euro;
3. la condizione della costituzione di garanzia fideiussoria sia imprescindibile e, in caso affermativo, se, qualora sia già presente una cauzione definitiva a garanzia delle prestazioni contrattuali, possa essere evitata.

Parere MIT
Il MIT ha indicato che:
1. in virtù delle modifiche apportate dal Correttivo al Codice appalti alla lett. i, dell'art. 141, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023, l'art. 125 del D. Leg.vo 36/2023, relativo all'anticipazione del prezzo del contratto, si applica anche nei settori speciali. Poiché il Correttivo al Codice appalti non ha sul punto introdotto una disciplina transitoria o di coordinamento, le disposizioni non operano retroattivamente ma per le sole procedure avviate dall’entrata in vigore del Correttivo (i.e. il 31/12/2024);
2. il Codice appalti ha dettato criteri diversi, rispettivamente, per i casi di servizi e forniture di particolare importanza volti alla nomina del DEC diverso dal RUP (art. 32 dell'allegato II.14 al Codice appalti) e per i casi espressamente esclusi dall’anticipazione del prezzo (art. 33 dell'allegato II.14 al Codice appalti). La ragione dell’esclusione è dettata da caratteristiche della prestazione che non esigono la dazione di una parte del corrispettivo in via anticipata; in particolare, l'art. 33 prevede che sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni dell'anticipazione del prezzo i contratti per prestazioni di forniture e di servizi a esecuzione immediata o la cui esecuzione non possa essere, per loro natura, regolata da apposito cronoprogramma o il cui prezzo è calcolato sulla base del reale consumo, nonché i servizi che, per la loro natura, prevedono prestazioni intellettuali o che non necessitano della predisposizione di attrezzature o di materiali;
3. quanto all’ultimo quesito posto, il MIT si è limitato ad evidenziare che la garanzia definitiva mira, contemporaneamente, a garantire l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto e il risarcimento dei danni causati dall’eventuale inadempimento delle stesse.

Si veda anche Correttivo al Codice appalti: anticipazione del prezzo del contratto.

Dalla redazione