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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Marche: adeguata al Decreto Salva casa la legge per le costruzioni in zone sismiche
MARCHE NORME PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE RECEPIMENTO DECRETO SALVA CASA - La L.R. Marche 17/04/2025, n. 4 è stata pubblicata nel B.U.R. 24/04/2025, n. 36 e ha modificato la L.R. Marche 04/01/2018, n. 1 sulle norme per le costruzioni in zone sismiche, al fine di recepire il D.L. 69/2024 (c.d. Decreto Salva casa), semplificando procedure e verifiche amministrative.
La L.R. Marche 4/2025 recepisce pienamente i principi contenuti nel Decreto Salva casa disciplinando la sanatoria anche dal punto di vista strutturale per difformità parziali e variazioni essenziali. Tra le principali novità:
- la possibilità di ottenere l’autorizzazione sismica anche dopo l’esecuzione dei lavori, consentendo così un vero e proprio “rimedio postumo”;
- l’introduzione del controllo a campione sulle istanze di sanatoria.
Riguardo il secondo punto, si ricorda che la normativa precedente stabiliva che i Comuni effettuassero controlli in tutti i casi di avvio del procedimento per il rilascio dei titoli abilitativi in sanatoria. Nella pratica si è però constatato che i Comuni, non riuscendo ad effettuare tali controlli a causa della carenza di personale tecnico e dell’alto numero di procedimenti, finivano con attribuire piena fede alla rappresentazione dello stato dei fatti dichiarato dal tecnico abilitato. Ora, grazie all’adozione del controllo a campione, gli enti locali potranno organizzare le verifiche in base alle effettive risorse, senza compromettere l’efficacia dei controlli.
ANALISI PUNTUALE DELLA NORMA - La L.R. Marche 4/2025 recepisce il Decreto Salva casa disciplinando i nuovi procedimenti amministrativi per la sanatoria, anche dal punto di vista strutturale, di situazioni in cui esistono difformità parziali e variazioni essenziali.
In particolare, la norma:
- nei casi di avvio dei procedimenti previsti dagli art. 36 e 36-bis del D.P.R. 380/2001, prevede la possibilità per i Comuni di eseguire con il metodo a campione i controlli diretti a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dal professionista abilitato ed elimina le indicazioni relative all’attuale procedimento amministrativo regionale in quanto non più coerenti con le nuove disposizioni statali (D.L. 69/2024) richiamando le procedure dettagliate negli artt. 12-ter e 12-quater del D.P.R. 380/2001;
- inserisce nella L.R. Marche 1/2018 tre nuovi articoli (artt. 12-bis, 12-ter e 12-quater) contenenti, rispettivamente: la disciplina regionale da seguire per ottenere l’autorizzazione prevista nel comma 3-bis, dell’art. 34-bis, del D.P.R. 380/2001 nell’ipotesi delle c.d. “tolleranze costruttive” relative ad unità immobiliari ubicate in zone sismiche; la disciplina regionale da seguire per ottenere l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità dal titolo abilitativo o di variazioni essenziali relative ad immobili ubicati in zone sismiche, in attuazione del comma 3-bis, dell’art. 36-bis, del D.P.R. 380/2001, introdotto dal Decreto Salva Casa; la disciplina da seguire per ottenere l’accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità relative ad immobili ubicati in zone sismiche, in attuazione dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001;
- specifica che, nelle ipotesi di tolleranze costruttive (art. 12-bis), non si applica il procedimento previsto dagli artt. 96 e segg. del D.P.R. 380/2001, non costituendo esse violazioni edilizie;
- individua gli adempimenti posti a carico della struttura regionale competente nei casi di accertamento di conformità di cui ai nuovi artt. 12-ter e 12-quater;
- estende ai nuovi procedimenti introdotti con gli articoli inseriti l’obbligo di pagamento del contributo istruttorio;
- pone a carico della Giunta regionale l’onere di individuare gli elementi essenziali la cui mancanza rende irricevibili le istanze che saranno presentate ai sensi degli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater, nonché quello di dettare le disposizioni per garantire l’attuazione della nuova disciplina introdotta;
- prevede che le istanze di cui agli articoli 12-bis, 12-ter e 12-quater potranno essere esaminate seguendo le novelle legislative introdotte dal Decreto Salva casa successivamente alla pubblicazione nel B.U.R. delle disposizioni attuative dettate dalla Giunta regionale.
I NUOVI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI - Dal punto di vista meramente amministrativo, la L.R. Marche 4/2025 introduce una serie di procedure dedicate:
- per le unità immobiliari situate in zona sismica, le istanze devono essere presentate esclusivamente in via telematica alla struttura tecnica regionale;
- il controllo a campione sarà effettuato su almeno il 5% delle istanze mensili;
- per interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza strutturale, la competenza resta ai Comuni, che possono a loro volta applicare il metodo a campione;
- in ogni caso, le istanze dovranno essere corredate da una specifica asseverazione tecnica sulla rilevanza degli interventi e sulla loro conformità alle norme edilizie.
Per un utile supporto riepilogativo di tutte le novità in materia di D.L. Salva casa si veda Decreto Salva casa: legge di conversione in G.U. e in vigore dal 28/07/2024
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