Contratti pubblici: revisione in corso di gara dei prezzari aggiornati | Bollettino di Legislazione Tecnica
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28/04/2025

Contratti pubblici: revisione in corso di gara dei prezzari aggiornati

L'ANAC ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di apportare modifiche alle condizioni economiche di aggiudicazione, prima della stipula del contratto, nel caso in cui il prezzario regionale utilizzato per la stima economica dell’appalto subisca una revisione in corso di gara.

APPLICAZIONE PREZZARI AGGIORNATI - Con riferimento a lavori di riqualificazione di un tratto di costa, l’aggiudicatario aveva sollevato la questione relativa all’aumento dei prezzi intervenuto in corso di gara (che aveva dato luogo ad una revisione di alcuni prezzi del prezzario regionale), prima della scadenza dei termini per la presentazione delle offerte. La stazione appaltante ha chiesto all'ANAC un parere sulla possibilità di applicare l’istituto della revisione prezzi di cui all’art. 60 del D. Leg.vo 36/2023 per modificare le condizioni economiche prima della stipula del contratto di appalto.

Delibera ANAC del 02/04/2025, n. 129
L'ANAC, con la Delibera 129/2025, ha svolto le seguenti considerazioni:
- ai sensi dell'art. 41, comma 13, del D. Leg.vo 36/2023, le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data dell’approvazione del progetto riportati nei prezzari regionali;
- l’istituto dei prezzari regionali ha, da un lato, la funzione di assicurare la serietà dell’offerta e la qualità delle prestazioni, dall’altro, ha la funzione di regolare il mercato delle opere pubbliche e di prevenirne le storture (Sent. TAR. Puglia Lecce 06/04/2021, n. 497);
- ai sensi dell’art. 9 del D. Leg.vo 36/2023, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all’ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l’equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede. La rinegoziazione si limita al ripristino dell’originario equilibrio del contratto, quale risultante dal bando e dal provvedimento di aggiudicazione, senza alterarne la sostanza economica; 
- in generale, non è consentito, prima della stipula del contratto d’appalto, procedere ad una modifica delle condizioni di aggiudicazione, in ossequio ai principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza (Sent. T.A.R. Lombardia Milano 10/06/2022, n. 1343);
- secondo un orientamento giurisprudenziale, sarebbe da ritenere ammissibile la rinegoziazione delle condizioni contrattuali, sia in corso di esecuzione che prima della stipula del contratto d’appalto, entro specifici limiti e in presenza di particolari circostanze (Sent. T.A.R. Piemonte 20/02/2023, n. 180). Secondo tale orientamento, una richiesta di rinegoziazione deve essere presa in considerazione, al ricorrere di particolari circostanze di fatto che ne evidenzino la ragionevolezza e la plausibilità.

L'ANAC ha concluso che le stazioni appaltanti sono tenute a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. Ai fini di una rinegoziazione prima della stipula del contratto occorre riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione, estranee al normale ciclo economico e in grado di alterare in maniera rilevante le condizioni di equilibrio originarie.

Nel caso di specie, dato il breve lasso di tempo intercorso fra l’approvazione del progetto e il provvedimento di aggiudicazione, l'ANAC ha riaffermato il principio per cui la stazione appaltante è tenuta a fare puntuale applicazione dei prezzi correnti alla data di approvazione del progetto. Ai fini di una rinegoziazione prima della stipula occorreva riscontrare circostanze straordinarie ed imprevedibili sopravvenute all’aggiudicazione ed estranee al normale ciclo economico che non sembravano sussistere in base agli elementi rappresentati.

Dalla redazione