Sent. C. Giustizia UE 27/02/2025, n. C-674/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 27/02/2025, n. C-674/23

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Rinvio pregiudiziale - Libertà di stabilimento - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 15, paragrafi 2 e 3 - Tariffe obbligatorie massime - Prestatore di servizi di intermediazione immobiliare - Normativa nazionale che prevede un limite massimo per la provvigione applicata per i servizi di intermediazione relativi alla vendita o alla locazione di un bene immobile da parte di una persona fisica - Proporzionalità - Articoli 16 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Libertà di impresa - Tutela dei consumatori.

L’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, letto alla luce degli articoli 16 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una normativa nazionale la quale, per quanto riguarda l’acquisto o la locazione, da parte di una persona fisica, di un edificio residenziale unifamiliare, di un appartamento o di un’unità abitativa, preveda l’imposizione di un tetto massimo alla provvigione applicata per i servizi di intermediazione immobiliare, in misura pari: - in caso di acquisto o di vendita di un bene immobile il cui valore contrattuale è pari o superiore a EUR 10 000, al 4% del prezzo contrattualmente previsto e, - in caso di locazione, al 4% dell’importo risultante dalla moltiplicazione del canone di locazione mensile per il numero di mesi per i quali il bene immobile viene locato, restando inteso che tale provvigione non può superare l’importo di un canone di locazione mensile, purché tale normativa non vada oltre quanto è necessario per raggiungere gli obiettivi da essa perseguiti e non esistano altre misure meno restrittive che permettano di ottenere il medesimo risultato.

Dalla redazione