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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
CIL/CILA, attività di vigilanza e motivazione ordine di demolizione
CIL/CILA ORDINE DI DEMOLIZIONE MOTIVAZIONE - Nel caso di specie la società ricorrente svolgeva un’attività d’impresa avente ad oggetto, fra le altre, l’attività di soccorso stradale, noleggio e commercio automezzi, autotrasporto per conto proprio e di terzi, manutenzione e riparazioni meccaniche e motoristiche ecc. La società aveva presentato la SCIA per l’attività commerciale e sistemazione dell’area, la CILA per alcuni prefabbricati e la CIL per le altre opere.
ONERE DI MOTIVAZIONE - Con riferimento alle opere realizzate con CIL e CILA, TAR Sicilia Catania 31/03/2025, n. 1061 ha chiarito che nell’esercizio del potere repressivo e ripristinatorio connesso all’attività di vigilanza ex art. 27 del D.P.R. 380/2001, le statuizioni di inefficacia o irrilevanza di un titolo presentato per un intervento edilizio sottratto al suo ambito applicativo - perché subordinato al diverso strumento del permesso di costruire ovvero perché precluso in astratto e a priori - devono essere adeguatamente motivate in ragione della mutevole e diversa riconducibilità dell’opera ad una determinata categoria e ad un diverso regime giuridico.
Nel caso di specie invece l’ordinanza di demolizione impugnata non esaminava tali comunicazioni anche al fine di annullarle, dichiararne l’inefficacia o l’irrilevanza in ordine alle opere realizzate, limitandosi, senza specifica motivazione, a prospettare la necessità di un diverso titolo edilizio (il permesso di costruire).
ACCERTAMENTO DELL’ABUSIVITÀ - Inoltre i giudici hanno ricordato che, se è vero che l’amministrazione non è tenuta a verificare la sanabilità dell’intervento edilizio prima di emettere l’ordine di demolizione, è altrettanto vero che il provvedimento deve fondarsi su un preciso accertamento istruttorio (la verifica dell’abusività dell’opera e la necessità che la stessa sia assistita da un titolo edilizio) e su una conseguente adeguata motivazione.
L’art. 31, comma 2, del D.P.R. 380/2001 - nell’imporre al Comune di adottare l’ordine di rimozione e/o di demolizione del manufatto qualora ne sia stata accertata l’esecuzione in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali determinate ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 380 del 2001 - sottende e implica la valutazione di una pluralità di circostanze di fatto e di diritto da parte della P.A., che, tra l’altro, deve appurare, segnatamente:
- la natura, la consistenza e la tipologia dell’opera così da ricondurla nell’alveo di quelle necessitanti di un titolo edilizio e non già nell’edilizia libera o “comunicata”;
- l’assenza di evidenti indizi di una sua realizzazione in un’epoca in cui non era necessario munirsi di tale titolo autorizzatorio.
L’onere motivazionale in ordine alla contestazione dell’abusività delle opere deve considerarsi inversamente proporzionale alla manifesta evidenza dei predetti presupposti dovendosi considerare, di regola, sufficiente la mera descrizione dell’intervento edilizio qualora già chiaramente sussumibile nell’ambito di operatività degli artt. 31 e 33 del D.P.R. 380/2001.
PRINCIPI DI COLLABORAZIONE E BUONA FEDE - Pertanto, a fronte di interventi edilizi astrattamente riconducibili agli artt. 6 e 6-bis del D.P.R. 380/2001 (siano essi quindi sussumibili nell’ambito dell’edilizia libera "secca" o dell’edilizia libera oggetto di comunicazione), l’onere di motivazione dell’ordinanza di demolizione del Comune deve ritenersi esteso anche ai profili di fatto e di diritto in grado (anche alla luce della discrezionalità ermeneutica che la P.A. conserva nell’ambito dell’attività di vigilanza ex art. 27 del D.P.R. 380/2001) di escluderne la riconducibilità a tale categoria e la sicura ascrivibilità ad una diversa, giacché l’illegittimo avvio dell’attività edilizia soggetta a mera comunicazione implica esclusivamente l’applicazione una sanzione pecuniaria (C. Stato 24/04/2023, n. 4110).
In altri termini, la presentazione della CIL o della CILA da parte del privato - consentendo alla P.A. di “conoscere” l’intervento edilizio allo scopo di attivare la vigilanza per escluderne la riconducibilità alle diverse categorie escluse a priori o necessitanti un diverso titolo edilizio - esclude la clandestinità dell'intervento edilizio ritenuto abusivo e attenua la regola giurisprudenziale che esclude la rilevanza partecipativa del privato ai fini dell’adozione di un’ordinanza di demolizione, onerando la P.A. di una specifica motivazione in ordine all’abusività delle opere contestate, in forza dei principi di reciproca collaborazione e buona fede.
Nel caso di specie alcuni degli interventi potevano in astratto ricondursi nell’alveo degli artt. 6 e 6-bis del D.P.R. 380/2001 come recepito e integrato dall’art. 3 della L.R. Sicilia 16/2016 (siano essi sussumibili nell’ambito dell’edilizia libera o dell’edilizia libera oggetto di comunicazione), sicché risultavano dovuti gli oneri di specifica motivazione in capo al Comune.
In conclusione, il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento dell’ordinanza di demolizione.
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