Cessione credito e sconto in fattura bonus edilizi: condizioni per la deroga al divieto | Bollettino di Legislazione Tecnica
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18/04/2025

Cessione credito e sconto in fattura bonus edilizi: condizioni per la deroga al divieto

L'Agenzia delle entrate (Interpello 15/04/2025, n. 105; Interpello 16/04/2025, n. 106; e Interpello 16/04/2025, n. 107) chiarisce alcuni casi particolari in merito all'applicazione delle deroghe al divieto di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura per i bonus fiscali edilizi. Importante il chiarimento sui rapporti tra appaltatore e subappaltatore e quello sulla fruizione anche per i lavori riferiti a bonus minori svolti successivamente.

La possibilità di accedere alla cessione del credito o allo sconto in fattura per i bonus fiscali edilizi, prevista dall'art. 121 del D.L. 34/2020, è stata nel corso del tempo progressivamente ridotta con vari provvedimenti legislativi.
Allo stato attuale, in estrema sintesi, residua la possibilità di sfruttare tali opzioni solo quando risultano rispettate le due condizioni in base al combinato disposto tra il D.L. 11/2023 e il D.L. 39/2024, e cioè:
1) che il procedimento edilizio sia stato avviato entro il 16/02/2023 (art. 2, commi 1 e 3, del D.L. 11/2023);
2) che alla data del 29/03/2024 siano stati eseguiti dei lavori con relative spese documentate da fatture (comma 5, art. 1 del D.L. 39/2024).
Il tutto, con alcune limitate eccezioni e altre casistiche varie, che il lettore interessato troverà qui riepilogate: Cessioni crediti bonus fiscali: tabelle aggiornate di tutte le casistiche consentite con spiegazioni.

Con riguardo alla condizione di cui al precedente punto 2), cioè che alla data del 29/03/2024 siano stati eseguiti dei lavori con relative spese documentate da fatture, si è espressa l'Agenzia delle entrate con tre distinte risposte a interpello: Interpello 15/04/2025, n. 105; Interpello 16/04/2025, n. 106; e Interpello 16/04/2025, n. 107.
Questi, in sintesi, i chiarimenti forniti dall'Agenzia entrate, tutti sfavorevoli ai contribuenti.

RIEPILOGO DELLE CONDIZIONI - L'applicabilità della deroga opera solo al contemporaneo ricorrere, al 29/03/2024, delle seguenti condizioni:
a) l'avvenuta esecuzione di lavori edili (“lavori già effettuati”);
b) il sostenimento dei relativi costi (“sostenuta alcuna spesa”);
c) la documentazione di questi mediante fattura (“documentata da fattura”).

QUANDO SI CONFIGURANO I “LAVORI GIÀ EFFETTUATI” - La locuzione “lavori già effettuati” si riferisce alla materiale esecuzione di interventi edilizi, escludendo dunque ogni prestazione attinente e/o riconducibile ad attività preparatorie all'effettuazione degli stessi.
Pertanto, i costi relativi alle attività professionali o di consulenza, nonché quelli relativi agli oneri di urbanizzazione o per l'ottenimento di autorizzazioni amministrative, non rilevano ai fini del rispetto del requisito in parola.

RAPPORTI TRA APPALTATORE E SUBAPPALTATORE - In presenza di lavori effettivamente eseguiti alla data in questione, ritiene che le ulteriori due condizioni, relative al sostenimento, mediante pagamento, delle spese relative ai lavori effettuati e la loro documentazione mediante fattura, possano essere verificate sia nei rapporti tra committente e appaltatore, sia tra quest'ultimo e gli eventuali subappaltatori.
In altri termini, ai fini dell'applicazione della deroga assumono rilevanza anche i pagamenti delle spese per lavori effettuati, documentati con fattura, dal subappaltatore nei riguardi dell'appaltatore e ciò anche nell'ipotesi in cui, alla medesima data, l'appaltatore non abbia ancora ricevuto dal committente alcun pagamento per i lavori effettuati, né abbia ancora emesso, nei riguardi dello stesso committente, alcuna fattura al fine di documentare l'esecuzione dei lavori.Resta fermo che il legame tra il pagamento da parte delle imprese esecutrici dei lavori e il committente dei lavori, beneficiario finale dell'agevolazione, deve essere debitamente documentato.

ALTRI LAVORI CONTENUTI NEL TITOLO EDILIZIO - In assenza di specifiche preclusioni, l'avvenuta esecuzione di un pagamento entro la data del 29/03/2024, relativo a “lavori già effettuati” consente di esercitare l'opzione con riferimento alle spese sostenute successivamente a tale data riferite agli interventi indicati nella CILAS o nel diverso titolo abilitativo richiesto, nonché nell'accordo vincolante in caso di interventi di “edilizia libera”, a prescindere dal raggiungimento, alla suddetta data, di un determinato stato di avanzamento lavori.
Ad esempio, l'avvenuto sostenimento di spese relative alle opere rientranti nell'agevolazione del Superbonus consente di continuare a fruire delle opzioni in relazione alle restanti opere previste nel titolo abilitativo e agevolate con bonus edilizi diversi.

Dalla redazione