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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: principio di rotazione senza limiti temporali
PRINCIPIO DI ROTAZIONE - Con il quesito del 03/04/2025, n. 3342, sottoposto al supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), sono stati chiesti chiarimenti in merito all'applicabilità del principio di rotazione.
In particolare, è stato chiesto qual è il lasso temporale necessario affinché un precedente affidamento diretto non costituisca un ostacolo all'affidamento successivo della stessa tipologia di incarico al medesimo operatore economico.
Contesto normativo
L'art. 49, comma 2, del D. Leg.vo 36/2023 (Codice appalti) prevede che, in applicazione del principio di rotazione, è vietato l’affidamento o l’aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi.
Ai sensi dell'art. 49, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023, in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto (si veda in proposito Correttivo al Codice appalti: deroga al principio di rotazione degli affidamenti).
Parere MIT
Il MIT ha indicato che:
- il principio di rotazione ha portata generale nell’ambito degli affidamenti disciplinati dalla Parte I del Libro II del Codice, relativa agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie europee;
- l'art. 49 del D. Leg.vo 36/2023 non prevede un limite temporale al di là del quale è consentito procedere all’affidamento del contratto all’operatore economico affidatario uscente;
- il criterio previsto dall’art. 49 del D. Leg.vo 36/2023 attiene all’oggetto della commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi;
- dunque, il criterio adottato dal legislatore non ha preso a riferimento alcun limite temporale ma la categoria merceologica di riferimento;
- pertanto, la stazione appaltante deve tenere in considerazione la categoria merceologica del settore di attività per il quale è richiesto il servizio e, se del caso, al ricorrere dei presupposti, la deroga di cui all'art. 49, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023.
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