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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Direttiva energia da fonti rinnovabili, orientamenti UE
DIRETTIVA RINNOVABILI ORIENTAMENTI UE - La Direttiva 11/12/2018, n. 2001 (attuata dal D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199) sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (c.d. Direttiva rinnovabili), stabilisce un quadro comune per la materia e fissa obiettivi per la quota di energia da fonti rinnovabili dell'Unione nel 2030.
La Direttiva è stata modificata dalla Dir. 18/10/2023, n. 2413, che ha portato al 42,5% l’obiettivo vincolante complessivo dell’Unione in materia di energia rinnovabile nel 2030. Al di là di tale livello obbligatorio gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per conseguire collettivamente l’obiettivo complessivo dell’Unione del 45%, in linea con il piano REPowerEU. Tale Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 21/05/2025.
In tale contesto è stata pubblicata la Comunicazione 15/04/2025, n. 2238 che reca gli orientamenti della Commissione europea per l'attuazione di alcuni articoli della Direttiva 11/12/2018, n. 2001 (c.d. Direttiva rinnovabili), inseriti o modificati dalla Direttiva 18/10/2023, n. 2413. In particolare, si tratta:
- dell'art. 15-bis (Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’edilizia);
- dell'art. 22-bis (Utilizzo dell’energia rinnovabile nell’industria);
- dell'art. 23 (Utilizzo dell'energia rinnovabile negli impianti di riscaldamento e raffrescamento);
- dell'art. 24 (Teleriscaldamento e teleraffrescamento).
Tali disposizioni rafforzano gli obiettivi parziali per le energie rinnovabili da conseguire in vari settori, compreso quello del riscaldamento e del raffrescamento (che consuma circa la metà dell’energia consumata nell’Unione).
Il nuovo art. 15-bis introdotto dalla Direttiva 2413/2023 prevede disposizioni per promuovere la produzione e l’uso di energia rinnovabile nel settore dell'edilizia. La Comunicazione fornisce chiarimenti sul computo della quota di energia rinnovabile prodotta in tale settore che sia coerente con l’obiettivo di utilizzo di energia da fonti rinnovabili dell’Unione pari almeno al 49% nel 2030.
La Commissione chiarisce la definizione di “calore e freddo di scarto”, ossia il calore o il freddo inevitabilmente ottenuti come sottoprodotti negli impianti industriali o di produzione di energia, o nel settore terziario, che si disperderebbero nell’aria o nell’acqua rimanendo inutilizzati e senza accesso a un sistema di teleriscaldamento o teleraffrescamento, nel caso in cui la cogenerazione sia stata o sarà utilizzata o non sia praticabile (art. 2, punto 9 della Dir. 2001/2018).
Per una sintesi delle novità introdotte dalla Direttiva 2413/2023 si veda la Nota: Promozione energie rinnovabili: novità nella Direttiva UE 2413/2023.
Per maggiori approfondimenti si rinvia al testo della Comunicazione 15/04/2025, n. 2238.
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