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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 15/04/2025, n. 51
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Art. 1. - Modifiche al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, recante riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 571. Al decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 5, comma 1, lettera e), le parole: «svolgono abitualmente attività professionale per conto di» sono sostituite dalle seguenti: «abbiano esercitato in maniera abituale e prevalente, nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda, attività di avvocato per conto di»; b) all’articolo 8, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, in aggiunta, di uno o più giudici onorari di pace»; c) all’articolo 29: 1) i commi 6, 7, 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti: «6. I magistrati onorari confermati, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’esito della procedura valutativa di cui al comma 3, possono optare per il regime di esclusività delle funzioni onorarie, che è incompatibile con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative ai sensi dell’articolo 16 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. 7. I magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto cessano dal servizio se non presentano domanda di partecipazione alla procedura valutativa di cui al comma 3. 8. Ai magistrati onorari confermati si applica, in quanto compatibile, il contratto collettivo nazionale di lavoro del Comparto funzioni centrali, per la disciplina dei permessi, delle assenze e dei congedi. 9. I magistrati onorari confermati che non hanno optato per il regime di esclusività delle funzioni onorarie nel termine indicato al comma 6 possono esercitare l’opzione entro il 31 luglio di ogni anno successivo a quello di immissione nel ruolo; in tale caso, ogni effetto decorre dall’anno successivo a quello nel quale è esercitata l’opzione»; 2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ruolo ad esaurimento dei magistrati onorari in servizio»; d) dopo l’articolo 29 sono inseriti i seguenti: «Art. 29-bis (Impegno complessivo dei magistrati onorari confermati). — 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui all’articolo 29, comma 6, svolgono la loro attività secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell’orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all’udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all’articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell’orario di lavoro non è superiore a trentasei ore per ogni settimana. 2. I magistrati onorari che non hanno esercitato l’opzione per il regime di cui all’articolo 29, comma 6, assicurano la loro disponibilità secondo il programma lavorativo definito, rispettivamente, dal presidente del tribunale o dal procuratore della Repubblica presso il tribunale in conformità alle indicazioni elaborate dal Consiglio superiore della magistratura, tenendo conto della necessità che nell’orario complessivo siano comprese sia le attività da svolgere in udienza sia quelle preparatorie e conseguenti all’udienza medesima nonché le attività di formazione di cui all’articolo 22. In ogni caso, fermo restando il rispetto del programma lavorativo di cui al primo periodo, la durata dell’orario di lavoro non è superiore a sedici ore per ogni settimana, in modo tale da assicurare la compatibilità con lo svolgimento di ulteriori attività lavorative o professionali.
Art. 29-ter (Incompatibilità). — 1. I magistrati onorari che hanno esercitato l’opzione per il regime di cui all’articolo 29, comma 6, non possono svolgere le funzioni di magistrato onorario in uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense il coniuge o i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Non possono essere assegnati allo stesso ufficio giudiziario i magistrati onorari che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza. Le disposizioni del presente comma si applicano anche alle parti dell’unione civile. Si applicano le disposizioni degli articoli 18 e 19 dell’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12»; e) l’articolo 30 è sostituito dal seguente: «Art. 30 (Funzioni e compiti dei giudici onorari di tribunale confermati e dei vice procuratori onorari confermati). — 1. Il ruolo ad esaurimento della magistratura onoraria di cui all’articolo 29 è costituito da giudici onorari di pace confermati, giudici onorari di tribunale confermati e vice procuratori onorari confermati. 2. Ai magistrati onorari che alla data di entrata in vigore del presente decreto esercitavano le funzioni di giudice di pace continuano ad essere assegnate tutte le funzioni attribuite dalla legge al giudice di pace. 3. Ai giudici onorari di tribunale confermati che, ad eccezione dei magistrati addetti all’ufficio del giudice di pace, sono impiegati nell’ufficio per il processo o nell’ufficio di collaborazione del procuratore della Repubblica sono assegnate la trattazione e la definizione, con funzioni monocratiche, degli affari indicati ai commi 4 e 5. 4. Per il settore civile, |
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Art. 2. - Rimessione in termini e disciplina della conferma1. Quando, all’esito delle procedure di conferma già concluse, residuano risorse finanziarie disponibili, da accertare con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, il Consiglio superiore della magistratura, con propria deliberazione, bandisce una nuova procedura valutativa se |
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Art. 3. - Disposizioni transitorie1. I magistrati onorari confermati che sono anche pubblici dipendenti devono chiedere l’autorizzazione di cui all’articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche se rilasciata in precedenza. |
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Art. 4. - Disposizioni finanziarie1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 1, comma 3, e 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 2. Agli oneri derivanti dagli articoli 1, comma 3, e 2, comma 4, pari a euro 161.145.499 per l’anno 2025, a euro 160.403.814 per l’anno 2026, a euro 156.061.104 per l’anno 2027, a euro 158.468.594 per l’anno 2028, a euro 153.855.135 per l’anno 2029, a euro 152.981.804 per l’anno 2030, a euro 150.010.605 per l’anno 2031, a euro 148.793.916 per l’anno 2032 e a euro 137.603.884 annui a |
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