Appalti pubblici: RUP presidente di commissione per contratti sopra soglia | Bollettino di Legislazione Tecnica
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16/04/2025

Appalti pubblici: RUP presidente di commissione per contratti sopra soglia

In tema di appalti pubblici, l'ANAC ha indicato che il RUP può ricoprire il ruolo di presidente della commissione giudicatrice nelle procedure di affidamento di contratti sopra soglia.

RUP PRESIDENTE COMMISSIONE GIUDICATRICE - Nell'ambito di una procedura aperta per l'affidamento di servizi integrati di igiene ambientale, un operatore economico aveva contestato la legittimità della composizione della commissione giudicatrice sotto due profili:
- la nomina del RUP come presidente della commissione in un appalto sopra soglia;
- la situazione di conflitto di interessi di altro componente, responsabile del settore della gestione dei rifiuti, il cui servizio era attualmente affidato alla società risultata aggiudicataria della gara.
L'ANAC, con la Delibera del 11/03/2025, n. 89, ha svolto le seguenti considerazioni.

RUP presidente commissione giudicatrice
Con particolare riferimento alla possibilità che il RUP presieda la commissione giudicatrice, l'ANAC ha indicato:
- con il nuovo Codice appalti (di cui al D. Leg.vo 36/2023), è stato è stato definitivamente chiarito che il RUP può fare parte della commissione giudicatrice;
- nel caso di aggiudicazione di contratti di importo inderiore alle soglie europee con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, l'art. 51 del D. Leg.vo 36/2023 prevede che alla commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di presidente; 
- ai sensi dell'art. 93, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 (relativo anche agli appalti sopra soglia), la commissione è presieduta e composta da dipendenti della stazione appaltante o delle amministrazioni beneficiarie dell’intervento, in possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. Della commissione giudicatrice può far parte il RUP;
- nonostante l’art. 93, comma 3, del D. Leg.vo 36/2023 testualmente non puntualizzi che il RUP possa fare parte e anche presiedere la commissione, tale conclusione è desumibile dal sistema e compatibile con la ratio sottesa alle numerose modifiche apportate dal nuovo Codice appalti in tema di commissione giudicatrice;
- infatti, la scelta del legislatore è stata quella di semplificare la disciplina delle incompatibilità e le cause di astensione dei commissari; in coerenza con tale finalità sono state semplificate le cause di incompatibilità dei
commissari ed è stata attribuita una maggiore autonomia decisionale alle stazioni appaltanti nella scelta dei commissari, fermo restando il possesso dell’inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate all’incarico, nonché l’applicazione dei criteri di trasparenza, competenza e rotazione.
L'ANAC ha pertanto concluso che il RUP può ricoprire il ruolo di presidente della commissione giudicatrice anche nella procedura di affidamento di un contratto sopra soglia, qualora non sia in contestazione il possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali e siano stati rispettati i criteri di trasparenza, competenza e rotazione (si veda anche l'Ord. C. Stato 28/10/2024, n. 4016).

Assenza di conflitto di interessi
La seconda questione riguardava l’asserita situazione di conflitto di interessi di altro componente della commissione, con incarico dirigenziale presso il settore gestione rifiuti, in quanto, in ragione di tale incarico, avrebbe avuto contatti diretti e quotidiani con la ditta aggiudicataria della gara, che lo avrebbe potuto porre in una situazione di conflitto di interessi.
In proposito, l'ANAC ha indicato che:
- la situazione descritta non fosse, da sola, idonea a rappresentare una situazione di conflitto di interessi, ai sensi della lett. c), dell’art. 93, comma 5, del D. Leg.vo 36/2023;
- la situazione di conflitto di interessi si configura quando un soggetto pubblico abbia, anche solo potenzialmente, interessi privati (che possono essere di natura finanziaria, economica o dettati da particolari legami di parentela, affinità, convivenza o frequentazione abituale con i destinatari dell’azione amministrativa) in contrasto con l’interesse pubblico alla cui cura è proposto;
- sulla scorta di tali principi, è stata esclusa la situazione di conflitto di interessi in presenza di un mero rapporto di colleganza o conoscenza, nonché nel caso di rapporti tra componenti della commissione e candidato privi dei caratteri della assiduità e sistematicità.
Nel caso concreto, non era ravvisabile una situazione di conflitto di interessi nella mera circostanza che un commissario fosse il dirigente di un ufficio che gestiva un contratto di appalto con la ditta che era risultata aggiudicataria.
Infatti, la generica conoscenza tra un commissario e un concorrente, dettata esclusivamente da ragioni di servizio e/o istituzionali è estranea dal perimetro del conflitto di interesse, trattandosi piuttosto di una dinamica fisiologica che connota l’esecuzione di qualsiasi contratto pubblico.

Dalla redazione