Utilizzo dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici | Bollettino di Legislazione Tecnica
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15/04/2025

Utilizzo dell’intelligenza artificiale negli appalti pubblici

Secondo il TAR Lazio, la stazione appaltante può ammettere l’offerta che preveda l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale.

INTELLIGENZA ARTIFICIALE NEGLI APPALTI PUBBLICI - Nel caso di specie il ricorrente contestava l’aggiudicazione avente ad oggetto i servizi di pulizia e sanificazione per gli enti del servizio sanitario nazionale. In particolare, riteneva irragionevole l’attribuzione del punteggio elevato ottenuto dall’aggiudicataria, riferito anche all’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale (Chat GPT e Open AI) di cui quest’ultima aveva dichiarato di volere avvalersi.

ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI, DISCREZIONALITÀ DELLA S.A. - TAR Lazio-Roma 03/03/2025, n. 4546, ha innanzitutto ricordato che secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, l’attribuzione dei punteggi rientra nell’ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla Commissione giudicatrice, organo tecnico competente, per cui, fatto salvo il limite dell’abnormità della scelta tecnica operata, per come risultante dagli atti di gara e di causa, sono inammissibili le censure che entrano nel merito di valutazioni per loro natura opinabili (in tal senso, C. Stato 16/06/2022, n. 4949), tanto più ove - come nel caso di specie - si sia optato per il metodo di valutazione delle offerte tecniche del “confronto a coppie”.
Una volta accertata la correttezza dell’applicazione del metodo, non resta spazio alcuno per un sindacato del giudice amministrativo nel merito dei singoli apprezzamenti effettuati e, in particolare, sui punteggi attribuiti nel confronto a coppie, che indicano il grado di preferenza riconosciuto ad ogni singola offerta in gara, con l'ulteriore conseguenza che la motivazione delle valutazioni sugli elementi qualitativi risiede nelle stesse preferenze attribuite ai singoli elementi di valutazione considerati nei raffronti con gli stessi elementi delle altre offerte.

UTILIZZO DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE - Ciò posto, il TAR ha ritenuto che l'attribuzione dei punteggi non poteva dirsi irragionevole per il fatto di avere la Commissione valutato positivamente l’uso dell’intelligenza artificiale nella fornitura del servizio.
Nel caso di specie, dall’analisi dell’offerta tecnica risultava che l'aggiudicataria avesse proposto un utilizzo dell’intelligenza artificiale mirato e specifico, che ne prevedeva l’impiego solo come ulteriore strumento di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati, migliorando l’efficienza e la qualità dei servizi offerti.
Inoltre, l’attribuzione del relativo punteggio dipendeva da una pluralità di elementi di valutazione, relativi anche ad altri aspetti considerati.
Non era dunque rinvenibile alcun aspetto di evidente criticità e/o inaffidabilità di tale strumento di ausilio, peraltro ormai di comune e diffuso utilizzo, né conseguentemente alcun motivo che avrebbe dovuto condurre la Commissione a diverse valutazioni.

Dalla redazione