Sent. C. Giustizia UE 30/01/2025, n. C-205/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Giustizia UE 30/01/2025, n. C-205/23

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Rinvio pregiudiziale - Energia - Mercato interno del gas naturale - Direttiva 2009/73/CE - Articolo 3, paragrafo 1 - Obblighi degli Stati membri nei confronti delle imprese di gas naturale - Tutela dei consumatori - Articoli 40 e 41 - Competenze dell’autorità di regolazione - Violazione, da parte di un’impresa di gas naturale, del proprio obbligo di trasparenza nei confronti dei clienti - Cumulo di sanzioni per lo stesso comportamento illecito - Articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Diritto di non essere giudicato o punito due volte per lo stesso reato - Ne bis in idem - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni all’esercizio di tale diritto fondamentale - Principio di proporzionalità.

1) L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che un’autorità nazionale di regolazione dell’energia, qualora constati che un fornitore di gas naturale è venuto meno all’obbligo di trasparenza nei confronti dei suoi clienti, in occasione della modifica del prezzo di fornitura di tale prodotto, imponga a tale fornitore di mantenere il prezzo stabilito nei contratti inizialmente conclusi con tali clienti.

2) L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con l’articolo 52, paragrafo 1, della stessa, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che a un fornitore di gas naturale siano imposte, sulla base di normative nazionali diverse che recepiscono, rispettivamente, la direttiva 2009/73 e la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), due sanzioni che devono essere qualificate come «sanzioni di natura penale per fatti identici», purché:
- esistano norme chiare e precise che consentano di prevedere quali atti e quali omissioni possano essere oggetto di un cumulo di procedimenti e sanzioni nonché di garantire il coordinamento tra le due autorità competenti;
- i due procedimenti siano stati condotti in modo sufficientemente coordinato in un intervallo di tempo ravvicinato, e
- l’insieme delle sanzioni imposte corrisponda alla gravità delle infrazioni.

Dalla redazione