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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 11/04/2025, n. 48
D.L. 11/04/2025, n. 48
D.L. 11/04/2025, n. 48
In vigore dal 12/04/2025.
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Premessa |
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Capo I - DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, NONCHÉ IN MATERIA DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI E DI CONTROLLI DI POLIZIA |
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Art. 1. - Introduzione dell’articolo 270-quinquies.3 e modifica all’articolo 435 del codice penale in materia di delitti con finalità di terrorismo e contro l’incolumità pubblica1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo l’articolo 270-quinquies.2 è inserito il seguente: «Art. 270-quinquies.3 (Det |
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Art. 2. - Modifiche all’articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, concernente le prescrizioni in materia di contratto di noleggio di autoveicoli per finalità di prevenzione del terrorismo1. All’articolo 17 del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 3. - Modifiche all’articolo 85 e introduzione dell’articolo 94.1 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di documentazione antimafia1. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 85, comma 2: 1) all’alinea, le parole: «consorzi e raggruppamenti temporanei di imprese» sono sostituite dalle seguenti: «consorzi, raggruppame |
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Art. 5. - Art. 6 Omissis
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Art. 7. - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di impugnazione dei provvedimenti di applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di amministrazione di beni sequestrati e confiscati, e all’articolo 1, comma 53, della legge 27 dicembre 2019, n. 1601. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, comma 2, primo periodo, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»; b) all’articolo 36: 1) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Nella relazione di cui al comma 1, l’amministratore giudiziario illustra altresì in dettaglio le caratteristiche tecnico-urbanistiche dei beni immobili, evidenziando, in particolare, la sussistenza di eventuali abusi nonché i possibili impieghi dei cespiti in rapporto ai vigenti strumenti urbanistici generali, anche ai fini delle valutazioni preordinate alla destinazione dei beni. A tale scopo l’amministratore giudiziario formula, se necessario, apposita istanza ai competenti uffici comunali, che la riscontrano entro quarantacinque giorni dalla richiesta dando comunicazione dell’eventuale sussistenza di abusi e della natura degli stessi. Qualora la verifica risulti di particolare complessità o si renda necessario il coinvolgimento di altre amministrazioni o di enti terzi, i competenti uffici comunali forniscono all’amministratore giudiziario, entro il predetto termine di quarantacinque g |
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Art. 8. - Modifica all’articolo 2 del decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, di attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici1. All’articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 |
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Art. 9. - Omissis
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Capo II - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA URBANA |
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Art. 10. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale, per il contrasto dell’occupazione arbitraria di immobili destinati a domicilio altrui1. Dopo l’articolo 634 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 634-bis (Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui). — Chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro nel medesimo immobile del proprietario o di colui che lo detiene legittimamente, è punito con la reclusione da due a sette anni. Alla stessa pena soggiace chiunque si appropria di un immobile destinato a domicilio altrui o di sue pertinenze con artifizi o raggiri ovvero cede ad altri l’immobile occupato. Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque si intromette o coopera nell’occupazione dell’immobile, ovvero riceve o corrisponde denaro o altra utilità per l’occupazione medesima, soggiace alla |
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Art. 11. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di circostanze aggravanti comuni e di truffa1. All’articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11-novies) è aggiunto il seguente: «11-decies) l’avere, nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità pubblica e individuale, contro la libertà persona |
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Art. 12. - Modifica all’articolo 635 del codice penale in materia di danneggiamento in occasione di manifestazioni |
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Art. 13. - Modifiche all’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, in materia di divieto di accesso alle aree delle infrastrutture di trasporto e alle loro pertinenze nonché in materia di flagranza differita, e all’articolo 165 del codice penale in materia di sospensione condizionale della pena1. All’articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al co |
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Art. 14. - Omissis
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Art. 15. - Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti di donne incinte e madri di prole di età inferiore a un anno o a tre anni1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 146, i numeri 1) e 2) del primo comma e il secondo comma sono abrogati; b) all’articolo 147: 1) al primo comma: 1.1) il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di donna incinta o di madre di prole di età inferiore a un anno»; 1.2) dopo il numero 3) è aggiunto il seguente: «3-bis) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita nei confronti di madre di prole di età superiore a un anno e inferiore a tre anni»; 2) al terzo comma: |
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Art. 16. - Modifiche all’articolo 600-octies del codice penale in materia di accattonaggio1. All’articolo 600-octies del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 17. - Modifica all’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67, in materia di assunzione di personale di polizia locale nei comuni capoluoghi di città metropolitana della Regione siciliana1. All’articolo 9 del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2024, n. 67 |
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Art. 18. - Omissis
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Capo III - MISURE IN MATERIA DI TUTELA DEL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA, DELLE FORZE ARMATE E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI DI CUI ALLA LEGGE 3 AGOSTO 2007, N. 124 |
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Art. 19. - Modifiche agli articoli 336, 337 e 339 del codice penale in materia di violenza o minaccia a un pubblico ufficiale e di resistenza a un pubblico ufficiale1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 336 è aggiunto, in fine, il seg |
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Art. 20. - Modifiche all’articolo 583-quater del codice penale in materia di lesioni personali ai danni di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio1. All’articolo 583-quater del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 21. - Dotazione di videocamere al personale delle Forze di polizia1. Il personale delle Forze di polizia impiegato nei servizi di mantenimento dell’ordine pubblico, di controllo del territorio e di vigilanza di siti sensibili nonché in ambito ferroviario e a bordo dei treni può essere dotato di dispositivi di videosorveglianza indossabili, idonei a registrare l’attività operativa e il suo svolgimento. 2. Nei luoghi e negli ambienti in cui sono trattenute persone sottoposte a restrizione della libertà personale possono essere utilizzati dispositivi di videosorveglianza. 3. Per |
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Art. 22. - Art. 23 Omissis
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Art. 24. - Modifiche all’articolo 639 del codice penale per la tutela dei beni mobili e immobili adibiti all’esercizio di funzioni pubbliche1. All’articolo 639 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 25. - Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di inosservanza delle prescrizioni impartite dal personale che svolge servizi di polizia stradale1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 192: 1) il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 2, 3 e 5 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 100 a euro 400»; 2) dopo il comma 6 è inserito il seguente: |
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Art. 26. - Modifica all’articolo 415 e introduzione dell’articolo 415-bis del codice penale, per il rafforzamento della sicurezza degli istituti penitenziari1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 415 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La pena è aumentata se il fatto è commesso all’interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute»; |
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Art. 27. - Disposizioni in materia di rafforzamento della sicurezza delle strutture di trattenimento per i migranti e di semplificazione delle procedure per la loro realizzazione1. All’articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 7 è inserito il seguente: «7.1. Chiunque, durante il trattenimento in uno dei centri di cui al presente articolo o in una delle strutture di cu |
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Art. 28. - Disposizioni in materia di licenza, porto e detenzione di armi per gli agenti di pubblica sicurezza1. Gli agenti di pubblica sicurezza di cui agli articoli 17 e 18 del testo unico della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, sono au |
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Art. 29. - Art. 30 Omissis
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Art. 31. - Disposizioni per il potenziamento dell’attività di informazione per la sicurezza1. Omissis 2. All’articolo 8 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, sono apportate le seguenti modificazioni: |
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Art. 32. - Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, in materia di obblighi di identificazione degli utenti dei servizi di telefonia mobile e relative sanzioni1. All’articolo 30 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, dopo il comma 19 è inserito il seguente: «19-bis. Ferme restando le sanzioni previste dal comma 19, alle imprese autorizzate alla vendita delle sched |
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Capo IV - Omissis
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Capo V - NORME SULL’ORDINAMENTO PENITENZIARIO |
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Art. 34. - Art. 35 Omissis
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Art. 36. - Modifica all’articolo 47 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di apprendistato professionalizzante1. All’articolo 47, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e i detenuti assegnati al lavoro all’e |
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Art. 37. - Omissis
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Capo VI - DISPOSIZIONI FINALI |
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Art. 38. - Clausola di invarianza finanziaria1. Salvo quanto previsto dagli articoli 5, 17, 21, 22, 23 e 36, dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a car |
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Art. 39. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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