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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Appalti pubblici: principio dell'unicità dell'offerta
PRINCIPIO UNICITÀ DELL'OFFERTA - Nell'ambito di una procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara per il servizio di accoglienza e assistenza in favore di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale, è stato chiesto all'ANAC di esprimere un parere sulla correttezza dell’esclusione dalla procedura di gara disposta in danno di un operatore economico per aver presentato offerte plurime.
Contesto normativo
L'art. 17, comma 4, del D. Leg.vo 36/2023 prevede che ogni concorrente può presentare una sola offerta, che è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell’invito.
Considerazioni ANAC
L'ANAC, con la delibera del 11/03/2025, n. 90, ha svolto le seguenti considerazioni:
- il principio di unicità dell’offerta, che impone agli operatori economici di presentare una sola proposta tecnica e una sola proposta economica, al fine di conferire all’offerta un contenuto certo ed univoco, è posto a presidio - da un lato - del buon andamento, dell’economicità e della certezza dell’azione amministrativa, per evitare che la stazione appaltante sia costretta a valutare plurime offerte provenienti dal medesimo operatore economico, tra loro incompatibili, e che perciò venga ostacolata nell’attività di individuazione della migliore offerta, e - dall’altro - a tutela della par condicio dei concorrenti, poiché la pluralità delle proposte attribuirebbe all’operatore economico maggiori possibilità di ottenere l’aggiudicazione o comunque di ridurre il rischio di vedersi collocato in posizione deteriore, a scapito dei concorrenti fedeli che hanno presentato una sola e univoca proposta corrispondente alla prestazione oggetto dell’appalto, alla quale affidare la loro unica ed esclusiva chance di aggiudicazione (Sent. C. Stato 22/05/2024, n. 4537);
- la presentazione di un’unica offerta capace di conseguire l’aggiudicazione, infatti, è il frutto di un’attività di elaborazione nella quale ogni impresa affronta il rischio di una scelta di ordine tecnico, che la stazione appaltante rimette alle imprese del settore, ma che comporta una obiettiva limitazione delle possibilità di vittoria (Sent. C. Stato 14/09/2010, n. 6695);
- dunque, la possibilità di presentare una pluralità di offerte o offerte alternative, comportando l’opportunità di sfruttare una pluralità di opzioni, non potrebbe mai essere accordata o riservata ad una sola impresa concorrente, ma dovrebbe comunque essere garantita a tutte le partecipanti in nome della par condicio e, pertanto, prevista e regolata nella lex specialis.
Conclusioni ANAC
L'ANAC ha dunque concluso che il principio di unicità dell’offerta, dal quale deriva la necessaria esclusione delle offerte plurime e alternative, risponde all’esigenza di assicurare, per un verso, il buon andamento, l’economicità e la certezza dell’azione amministrativa e, dall’altra, la par condicio, riconoscendo a tutti i partecipanti alla gara le medesime possibilità di aggiudicazione.
La possibilità di presentare più proposte contrattuali, compatibili o incompatibili tra loro, deve essere espressamente prevista dalla lex specialis di gara.
Nel caso di specie, il disciplinare di gara prevedeva l'esclusione del concorrente in caso di presentazione offerte di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari. Dunque, l'ANAC ha ritenuto che il provvedimento di esclusione adottato dalla stazione appaltante fosse conforme alle disposizioni della lex specialis di gara e ai principi generali della contrattualistica pubblica.
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