Impianti fotovoltaici in centro storico | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL8570

Flash news del
11/04/2025

Impianti fotovoltaici in centro storico

Il Consiglio di Stato ribadisce che gli impianti fotovoltaici sono qualificati come opera di pubblica utilità e che le motivazioni di un eventuale diniego di autorizzazione paesaggistica devono essere particolarmente stringenti. La pronuncia si riferisce ad un impianto realizzato sul tetto di un edificio nel centro storico.

PANNELLI FOTOVOLTAICI CENTRO STORICO - Nel caso di specie gli appellanti contestavano il diniego opposto dalla Commissione locale per il paesaggio sulla istanza relativa al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per l’esecuzione dei lavori di installazione di pannelli fotovoltaici su un fabbricato ubicato all’interno dei “centri storici minori/borghi storici” in zona A. L’intervento non era stato autorizzato in quanto era stato ritenuto eccessivamente impattante dalla Soprintendenza. Gli istanti allora avevano presentato una nuova istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata relativa ad una diversa soluzione progettuale, in conformità alle indicazioni della Commissione per il paesaggio. Tuttavia, il Comune reiterava il diniego, sulla base del parere negativo iniziale della Soprintendenza.

CRITERI PER LA VALUTAZIONE - C. Stato 02/04/2025, n. 2808 ha osservato che l’installazione dei pannelli sulle coperture degli edifici non è dubbio che crei un certo impatto visivo, ciò che giustifica la valutazione di incidenza paesaggistica dell’impianto in zone vincolate.
Tuttavia, la normativa di riferimento nel tempo ha introdotto semplificazioni che mirano a incentivare la diffusione delle rinnovabili, nell’ottica di contemperare l’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’altrettanto rilevante interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative. Il passaggio alla produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce, infatti, un obiettivo di interesse nazionale (vedi D. Leg.vo 08/11/2021, n. 199, recante attuazione della Direttiva 2018/2001/UE sulla promozione dell'uso di energia da fonti rinnovabili).
Pertanto non è più possibile applicare ai pannelli fotovoltaici categorie estetiche tradizionali, le quali condurrebbero inevitabilmente alla qualificazione di questi elementi come intrusioni, con la conseguenza che la presenza del fotovoltaico sul tetto, alla luce delle sopravvenute esigenze energetiche, non può essere più percepita in assoluto come fattore di disturbo visivo.
Inoltre, l’installazione del fotovoltaico sul tetto può essere vietata in modo assoluto solo nella “aree non idonee individuate dalla Regione; negli altri casi, la compatibilità dei pannelli fotovoltaici sul tetto deve essere esaminata caso per caso.
L’attenzione deve quindi essere focalizzata sulle modalità con cui i pannelli fotovoltaici sul tetto sono inseriti negli edifici che li ospitano e nel paesaggio circostante.

MOTIVAZIONE DEL DINIEGO - Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il diniego fosse affetto da deficit motivazionale poiché non aveva svolto, con riguardo alla nuova soluzione progettuale, un adeguato contemperamento dell’interesse pubblico alla tutela del paesaggio con l’interesse pubblico volto all’incremento della produzione di energia da fonti alternative, nell’ottica di individuare un punto di equilibrio tra le diverse esigenze.
Il provvedimento non aveva tenuto conto della nuova istanza presentata dai ricorrenti che dimostrava l’adeguamento del progetto alle prescrizioni della Commissione del paesaggio mediante l’integrazione dell’impianto nel tetto con pannelli di colore similare a quello del manto di copertura. La nuova soluzione progettuale, di fatto, minimizzava l’impatto del fotovoltaico, risultando, per colore e consistenza, armonizzarsi con il contesto circostante.
Il diniego dell’autorizzazione paesaggistica mancava anche degli elementi che configurano il c.d. “dissenso costruttivo richiesto dall’art. 11, comma 6, del D.P.R. 31/2017 secondo cui, in caso di esito negativo della valutazione, l’amministrazione procedente ne dà comunicazione all’interessato, comunicando contestualmente i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza e le modifiche indispensabili affinché sia formulata la proposta di accoglimento.
Per tali motivi il ricorso è stato accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

Sul tema si veda anche la Nota: Impianti fotovoltaici in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e la Nota: Pannelli fotovoltaici e autorizzazione paesaggistica semplificata.

Dalla redazione