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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decreto Salva casa: le indicazioni operative in materia sismica della Regione Veneto
VENETO DECRETO SALVA CASA INDICAZIONI IN MATERIA SISMICA - Facendo seguito a numerose richieste di chiarimenti pervenute agli Uffici tecnici regionali a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 69/2024 (conv. in L. 24/07/2024, n. 105), la Nota di Giunta della Regione Veneto 28/11/2024, n. 605513 ha provveduto a fornire alcune indicazioni tecniche ed operative in materia sismica.
LE TOLLERANZE SU IMMOBILI IN ZONA SISMICA DOPO IL D.L. SALVA CASA - Ai sensi dell'art. 34-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia), aggiunto dall’art. 1, comma 1, del D.L. 29/05/2024, n. 69 (c.d. Decreto Salva casa), per le unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, il tecnico deve attestare che gli interventi rispettino le prescrizioni di cui alla sezione I del Capo IV della Parte II del D.P.R. 380/2001 in materia di normativa per le costruzioni in zone sismiche.
Si tratta di una rilevante novità in materia antisismica dal momento che la normativa di settore non prevedeva il regime della sanatoria o della asseverazione post-operam.
Tale attestazione, riferita al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell’intervento e corredata della documentazione tecnica relativa, è trasmessa allo sportello unico per l’acquisizione dell’autorizzazione dell’ufficio tecnico regionale secondo le disposizioni di cui all’art. 94 del T.U. edilizia, ovvero per l’esercizio delle modalità di controllo previste dalle regioni ai sensi dell’art. 94-bis, comma 5, per le difformità che costituiscono interventi di minore rilevanza o privi di rilevanza di cui al comma 1, lettere b) e c), del medesimo art. 94-bis.
NOTA GIUNTA VENETO 28/11/2024, N. 605513 - Il provvedimento stabilisce le regole operative che le Unità Organizzative del Genio Civile devono adottare per l’autorizzazione prevista dall'art. 34-bis, comma 3-bis, del D.P.R. 380/2001 nelle istanze aventi per oggetto la sanatoria di difformità edilizie e per le tolleranze costruttive, con riferimento a:
* ubicazione;
* tipologia delle costruzioni;
* modalità di presentazione.
UBICAZIONE - Per la definizione della zonazione sismica, il provvedimento prevede che è necessario fare riferimento alla normativa tecnica vigente all’epoca della costruzione dell’immobile oggetto di sanatoria. Per un quadro completo sulla legislazione e la normativa tecnica per le costruzioni si veda Normativa tecnica per le costruzioni
La Nota prevede che le Unità Organizzative del Genio Civile debbano esprimersi solo relativamente ad istanze riferite ad immobili che al momento della loro realizzazione, in relazione alla zonizzazione sismica, si trovassero in Comuni classificati ad alta sismicità (attuali zone 1 e 2) o definiti “sismici” secondo le norme di riferimento.
TIPOLOGIA - La Nota stabilisce che devono essere trasmessi alle Unità Organizzative del Genio Civile le sole pratiche di tolleranze e/o regolarizzazione di difformità che riguardano le parti strutturali dell’edificio.
MODALITÀ - La Nota del Veneto conclude stabilendo che le comunicazioni alla Regione devono essere effettuate tramite lo sportello unico del Comune competente per territorio e che il Comune deve specificare al Genio Civile quale iter segue il procedimento di sanatoria: se quello ordinario, quello semplificato del Salva Casa o quello specifico per le tolleranze costruttive.
Per un utile supporto riepilogativo di tutte le novità in materia di D.L. Salva casa si veda Decreto Salva casa: legge di conversione in G.U. e in vigore dal 28/07/2024
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