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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Caratteristiche del vuoto strutturale "tombato"
VUOTO STRUTTURALE TOMBATO EDILIZIA LIBERA - Nel caso di specie si trattava di un ordine di demolizione relativo alla costruzione di un volume “tombato” finalizzato al contenimento di un terrapieno. I ricorrenti contestavano la qualificazione del Comune come “nuova costruzione” perché il volume aveva funzione meramente strutturale e tecnica ed era privo di qualsiasi possibilità di utilizzo perché mancante di accesso, risolvendosi in un’opera pertinenziale di mero contenimento di un fabbricato urbano munito di regolare assenso; sicché tale opera, non determinando un incremento volumetrico, rientrava nell’attività edilizia libera, al pari dei volumi tecnici. Secondo il Comune invece, il manufatto non poteva rientrare nella definizione di “vuoto tombato” e doveva essere considerato a tutti gli effetti un volume aggiuntivo tamponato, con conseguente computo della volumetria ai fini urbanistici.
In proposito TAR Campania-Salerno 03/03/2025, n. 420 ha ritenuto fondati i motivi di ricorso sulla base delle seguenti motivazioni.
NOZIONE DI TOMBATURA - L’operazione di “tombatura” consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili e, di conseguenza, non idonei a determinare incremento di volumetria o superficie da computarsi ai fini urbanistici in quanto non utilizzabili. Tali volumi rientrano nell’attività edilizia libera, disciplinata dall’art. 6, D.P.R. n. 380/2001, lett. c), al pari dei volumi tecnici (che sono del pari utilizzabili esclusivamente per contenere impianti ed assicurare la funzionalità dell’edificio cui sono asserviti, per cui sono accessibili esclusivamente per l’utilizzato degli impianti in essi collocati), dai quali si distinguono per non essere neppure accessibili, come nel caso dei “sottotetti non accessibili asserviti alla costruzione quale spazio vuoto utile all’isolamento termico ecc.” (v. anche TAR Lazio-Roma 30/03/2020, n. 3722).
Si tratta, pertanto, di locali che non devono essere computati nella volumetria o nella superficie utile dato che svolgono una loro funzione di carattere edilizio (quale potrebbe essere quella di rispondere ad una specifica esigenza di carattere strutturale) meramente strumentale, incompatibile con l’autonoma utilizzazione.
DIMENSIONI E INTERRAMENTO - Il Comune adduceva, tra l’altro, due fondamentali motivazioni:
1) l’asserita incompatibilità delle dimensioni del vuoto strutturale con la definizione di vuoto tombato;
2) che il vuoto strutturale sarebbe nella fattispecie accessibile, in quanto non completamente interrato e munito di fori di aerazione. In sostanza, secondo il Comune, la presenza di due lati completamente fuori terra comprometterebbe la definizione di vano tecnico chiuso e inaccessibile.
Con riferimento al primo punto, il TAR ha ribadito il principio per cui, in caso di vuoti tombati, la relativa dimensione non può che essere rapportata alla (e contenuta in ragione della) funzione per la quale sono realizzati (cfr. TAR Campania-Salerno 16/10/2024, n. 1897), sicché non è aprioristicamente definibile la compatibilità o incompatibilità delle dimensioni del vuoto strutturale con la definizione di vuoto tombato.
Il Comune invece non aveva fornito adeguata motivazione sul perché la dimensione dell’opera non sarebbe in concreto rapportata alla dichiarata funzione di contenimento del terrapieno e di protezione del fabbricato da infiltrazioni.
Con riferimento al secondo punto è stato ricordato che l’operazione di tombatura consiste nella chiusura totale con muratura dei locali che li rende inaccessibili e che risulta sufficiente che un locale sia interamente chiuso per potersi definire come tombato (cfr. ancora TAR Campania-Salerno 16/10/2024, n. 1897).
Pertanto, il mancato completo interramento non rileva per escludere la tombatura.
In definitiva, non avendo il Comune adeguatamente argomentato e motivato in ordine all’assenza nella specie delle caratteristiche che consentono di considerare il vuoto strutturale come tombato, l’ordine di demolizione è stato annullato.
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