Decreto Salva casa: accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica | Bollettino di Legislazione Tecnica
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09/04/2025

Decreto Salva casa: accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica

Con riferimento alle modifiche introdotte dal Decreto Salva casa, il Ministero della Cultura ha emesso una Circolare per fornire chiarimenti sulla compatibilità tra le disposizioni relative all'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali e alla compatibilità paesaggistica.

DECRETO SALVA CASA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - Il D.L. 29/05/2024, n. 69 (c.d. Decreto Salva casa) ha introdotto l’art. 36-bis al D. P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia - TUE) recante disposizioni per l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali. La Circ. Min. Cultura 02/04/2025 intende chiarire la portata normativa della predetta disposizione, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Contesto normativo
La Circolare ha rilevato che l'art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001 (inserito dal Decreto salva casa) introduce una disciplina che, testualmente, appare disallineata rispetto alla normativa di settore dettata dalla lett. a), dell’art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004.
Dal confronto delle disposizioni dei due testi normativi, emerge infatti che l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 introduce una ipotesi di rilascio ex post, e pertanto in sanatoria, del parere vincolante relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati; tali lavori sono espressamente esclusi, invece, dalla normativa di settore rappresentata dall’art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004.

Indicazioni del MiC
La Circolare ha indicato che:
- l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 non deroga ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto il parere delle soprintendenze mantiene natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio già effettuato;
- il divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica non esclude che il legislatore possa introdurre, per legge e in via generale, limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento;
- pertanto, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 e, conseguentemente, potrà essere emesso il parere vincolante anche in caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del D.P.R. 380/2001;
- al di fuori dalle ipotesi tassativamente previste dal suddetto comma 1, l’art. 167 del D. Leg.vo 42/2004 trova piena applicazione e restano fermi in ogni caso i principi sanzionatori e di rimessa in pristino previsti in caso di valutazione negativa da parte dell’autorità competente in materia paesaggistica.

Raccomandazioni del MiC
Il MiC, ha infine evidenziato la necessità di:
- dare corretta applicazione alla normativa, procedendo attentamente alle valutazioni di compatibilità paesaggistica e esprimendo il parere vincolante di competenza entro il termine perentorio di 90 giorni, spirati i quali si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio procedente può provvedere autonomamente;
- approntare ogni efficace misura organizzativa interna per limitare il maturare del silenzio assenso a casi marginali e residuali.

Dalla redazione