Rivista online e su carta in tema di
- Opere e lavori privati e pubblici
- Edilizia e urbanistica
- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Decreto Salva casa: accertamento di conformità e compatibilità paesaggistica
DECRETO SALVA CASA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA - Il D.L. 29/05/2024, n. 69 (c.d. Decreto Salva casa) ha introdotto l’art. 36-bis al D. P.R. 06/06/2001, n. 380 (Testo unico dell’edilizia - TUE) recante disposizioni per l’accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali. La Circ. Min. Cultura 02/04/2025 intende chiarire la portata normativa della predetta disposizione, anche con riferimento a quanto previsto dall'art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 22/01/2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).
Contesto normativo
La Circolare ha rilevato che l'art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001 (inserito dal Decreto salva casa) introduce una disciplina che, testualmente, appare disallineata rispetto alla normativa di settore dettata dalla lett. a), dell’art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004.
Dal confronto delle disposizioni dei due testi normativi, emerge infatti che l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 introduce una ipotesi di rilascio ex post, e pertanto in sanatoria, del parere vincolante relativo all’accertamento di compatibilità paesaggistica anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi ovvero l’aumento di quelli legittimamente realizzati; tali lavori sono espressamente esclusi, invece, dalla normativa di settore rappresentata dall’art. 167, comma 4, del D. Leg.vo 42/2004.
Indicazioni del MiC
La Circolare ha indicato che:
- l’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 non deroga ai principi del Codice dei beni culturali e del paesaggio in quanto il parere delle soprintendenze mantiene natura vincolante ai fini dell’accertamento della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio già effettuato;
- il divieto di rilascio in sanatoria dell’autorizzazione paesaggistica non esclude che il legislatore possa introdurre, per legge e in via generale, limitate ipotesi in cui sia possibile accertare ex post la compatibilità paesaggistica di un intervento;
- pertanto, troverà applicazione quanto disposto dall’art. 36-bis del D.P.R. 380/2001 e, conseguentemente, potrà essere emesso il parere vincolante anche in caso di interventi realizzati ai sensi dell'art. 36-bis, comma 1, del D.P.R. 380/2001;
- al di fuori dalle ipotesi tassativamente previste dal suddetto comma 1, l’art. 167 del D. Leg.vo 42/2004 trova piena applicazione e restano fermi in ogni caso i principi sanzionatori e di rimessa in pristino previsti in caso di valutazione negativa da parte dell’autorità competente in materia paesaggistica.
Raccomandazioni del MiC
Il MiC, ha infine evidenziato la necessità di:
- dare corretta applicazione alla normativa, procedendo attentamente alle valutazioni di compatibilità paesaggistica e esprimendo il parere vincolante di competenza entro il termine perentorio di 90 giorni, spirati i quali si intende formato il silenzio-assenso e il dirigente o responsabile dell’ufficio procedente può provvedere autonomamente;
- approntare ogni efficace misura organizzativa interna per limitare il maturare del silenzio assenso a casi marginali e residuali.
Dalla redazione
Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina dei lavori pubblici dopo il Nuovo codice appalti
Esecuzioni immobiliari e stime
Stime immobiliari e valutatore certificato - metodo, pratica e corretta applicazione degli Standard estimativi
Esecuzione forzata e crisi di impresa: rimedi e soluzioni finanziarie
Il diritto amministrativo “operativo” delle fonti energetiche rinnovabili

Strutture in alluminio

I regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili

Codice della strada 2025 e Regolamento
