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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 07/04/2025, n. 45
D.L. 07/04/2025, n. 45
D.L. 07/04/2025, n. 45
In vigore dal 08/04/2025.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 05/06/2025, n. 79 (legge di conversione), in vigore dal 07/06/2025.
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Premessa
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione, del 28 settembre 2021, che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza; Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) italiano approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, come modificato con decisione del Consiglio ECOFIN dell’8 dicembre 2023; |
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Capo I - DISPOSIZIONI URGENTI PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA |
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Art. 1. - Omissis
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Art. 1-bis. - Misure urgenti per la piena efficacia della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Al fine di garantire la piena e migliore efficienza della riforma 1.5 della Missione 4, Componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), dopo l’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, sono inseriti i seguenti: «Art. 22-bis (Incarichi post-doc). — 1. Fermo quanto previsto dall’articolo 22, le istituzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo possono stipulare, ai fini dello svolgimento di attività di ricerca, nonché di collaborazione alle attività didattiche e di terza missione, contratti a tempo determinato, denominati ‘incarichi post-doc’, finanziati in tutto o in parte con fondi interni, ovvero finanziati da soggetti terzi, sia pubblici che privati, sulla base di specifici accordi o convenzioni. 2. Gli incarichi post-doc hanno durata almeno annuale e possono essere prorogati fino alla durata complessiva di tre anni. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente articolo con il medesimo soggetto, anche da parte di istituzioni diverse, non può superare i tre anni, anche non continuativi. I termini massimi di cui ai periodi precedenti sono derogabili unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell’Unione europea nell’ambito delle azioni legate al programma Marie Sklodowska-Curie (MSCA). Ai fini della durata complessiva dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. 3. Possono concorrere alle selezioni per l’attribuzione di incarichi post-doc esclusivamente coloro che sono in possesso del titolo di dottore di ricerca o di titolo equivalente conseguito all’estero, ovvero, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica, con esclusione del personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni di cui al comma 1, nonché di coloro che hanno fruito di contratti di cui all’articolo 24 della presente legge, nel testo vigente successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79. Gli enti pubblici di ricerca possono consentire l’accesso alle procedure di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al presente articolo anche a coloro che sono in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, fermo restando che il titolo di dottore di ricerca costituisce titolo p |
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Art. 2. - Art. 2-bis. Omissis
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Art. 3. - Rimodulazione delle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza assegnate al Ministero dell’istruzione e del merito1. - 2. Omissis 2-bis. All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 31-bis, le parole: “entro il 30 novembre 2024” sono sostituite dalle seguenti: “entro il 31 luglio 2025”; |
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Art. 3-bis. - Disposizioni in materia di interventi di edilizia scolastica realizzati dall’INAIL |
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Art. 3-quater. - Disposizioni urgenti per l’attuazione degli investimenti del Piano nazionale di ripresa e resilienza in materia di edilizia scolastica1. All’articolo 24 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3-quinquies. - Disposizione in materia di responsabilità per il conseguimento degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza |
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Art. 3-sexies. - Disposizione in materia di controlli su attività di edilizia scolastica |
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Art. 3-septies. - Disposizioni urgenti per l’assunzione di giovani ricercatori da parte delle imprese al fine di favorire il conseguimento dell’investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza1. All’articolo 26 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, sono apportate le seguenti modificazioni: a) |
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Art. 3-octies. - Disposizioni urgenti in materia di esecuzione dei contratti pubblici connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Per assicurare la liquidità di cassa necessaria per i pagamenti di competenza dei soggetti attuatori degli in |
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Art. 3-novies. - Disposizioni urgenti in materia di reclutamento del personale docente in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza1. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure di abilitazione scientifica nazionale (ASN) e di promuovere le politiche di reclutamento del personale docente delle u |
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Art. 4. - Art. 4-bis. Omissis
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Capo II - MISURE URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO E PER L’AVVIO DELL’ANNO SCOLASTICO 2025/2026 |
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Art. 5. - Omissis
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Art. 6. - Misure urgenti in materia di welfare studentesco1. Omissis 1-bis. All’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 526: 1) al primo periodo, le parole: “is |
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Art. 6-bis. - Misure urgenti in materia di Carta del docente |
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Art. 7. - Disposizioni urgenti in materia di incarichi temporanei nelle scuole dell’infanzia paritarie |
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Art. 8. - Art. 9-quater. Omissis
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Art. 10. - Disposizioni urgenti per la promozione della internazionalizzazione degli ITS Academy – Piano Mattei1. All’articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 ottobre 2024, n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2024, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: «nonché la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2024» sono sostituite dalle seguenti: «nonché la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025»; b) al secondo periodo, le parole: «n. 123 del 2007 e,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 123 del 2007,» e le parole: «13 aprile 2017, |
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Art. 10-bis. - Omissis
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Art. 11. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato A - Allegato C Omissis
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