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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. Leg.vo 28/03/2025, n. 43
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Premessa |
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Art. 1. - Modifiche alle disposizioni tributarie in materia di accise1. Al testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative¸ di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1, comma 2, dopo la lettera f) è inserita la seguente: «f.1) soggetto obbligato accreditato (SOAC): il soggetto obbligato al pagamento dell’accisa, avente sede nel territorio nazionale, che si avvale del riconoscimento della qualifica di soggetto accreditato sulla base della verifica, da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, della sua affidabilità nel regime fiscale dell’accisa. In relazione al settore di attività in cui opera il predetto soggetto accreditato assume la denominazione di: 1) SOAC-PE, soggetto obbligato accreditato prodotti energetici, per il settore dei prodotti energetici inclusi il carbone, la lignite e il coke; 2) SOAC-BA, soggetto obbligato accreditato bevande alcoliche e alcole, per il settore dei prodotti alcolici e dei relativi contrassegni; 3) SOAC-T, soggetto obbligato accreditato tabacchi, per il settore dei tabacchi; 4) SOAC-GE, soggetto obbligato accreditato gas-energia elettrica, per il settore del gas naturale e dell’energia elettrica;»; b) all’articolo 3: 1) il comma 2 è abrogato; 2) al comma 4, quinto periodo, le parole: «pari al tasso stabilito per il pagamento differito di diritti doganali» sono sostituite dalle seguenti: «pari al tasso di cui all’articolo 46 dell’allegato 1 al decreto legislativo 26 settembre 2024, n. 141, stabilito per il pagamento dilazionato dei diritti doganali previsti dalla normativa nazionale»; c) all’articolo 5, comma 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fatte salve le disposizioni stabilite per i singoli prodotti, a prestare cauzione nella misura del 10 per cento dell’imposta che grava sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale, in relazione alla capacità di stoccaggio dei serbatoi utilizzabili e, in ogni caso, l’importo della cauzione non può essere inferiore alla media aritmetica degli importi mensili dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo avvenute nei dodici mesi solari precedenti; il depositario autorizzato adegua la cauzione entro trenta giorni dal termine previsto per il pagamento dell’imposta dovuta sulle immissioni in consumo che hanno determinato la variazione dell’importo da prestare, dandone comunicazione all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro dieci giorni dalla data dell’adeguamento. Si applicano le disposizioni dell’articolo 64. In presenza di cauzione prestata da altri soggetti, la cauzione dovuta dal depositario si riduce di pari ammontare, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2, comma 4, lettera a). Sono esonerate dall’obbligo di prestazione della cauzione le amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici;»; d) all’articolo 6, comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La facoltà di esonero di cui al quinto e sesto periodo è esercitata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli previa acquisizione di idonee referenze bancarie da parte degli istituti di credito dei quali si avvalgono i soggetti richiedenti e sulla base della verifica della valutazione storica, prospettica e comparativa del rischio di insolvenza dei medesimi soggetti.»; e) dopo l’articolo 9-bis, sono inseriti i seguenti: «Art. 9-ter - Soggetto obbligato accreditato 1. La qualifica di SOAC può essere attribuita dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli al depositario autorizzato e ai soggetti obbligati di cui agli articoli 21, comma 6, 26, comma 7, e 53, comma 1; la qualifica ha validità quadriennale ed è articolata in tre livelli di affidabilità denominati Base, Medio e Avanzato. 2. Il SOAC può avvalersi: a) dell’esonero dagli obblighi di prestare cauzione previsti dall’articolo 5, comma 3, lettera a) per l’esercizio dei depositi fiscali e dagli articoli 13, comma 5, 21, comma 7, 26-bis, comma 1, e 53-bis, comma 1; b) delle semplificazioni e facilitazioni degli adempimenti contabili e amministrativi individuate con il decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 2.
Art. 9-quater - Requisiti di ammissione 1. Possono accedere alla qualifica di SOAC i soggetti di cui all’articolo 9-ter, comma 1: a) che operano in uno dei settori di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), da almeno cinque anni continuativi decorrenti dalla data del rilascio della relativa licenza o autorizzazione; b) nei cui confronti alla data di presentazione dell’istanza di cui all’articolo 9-quinquies, comma 1, non sia stata esercitata l’azione penale per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6; c) che non sono stati destinatari, nel quinquennio antecedente la richiesta, di sentenze, anche non definitive, di condanna oppure di applicazione della pena su richiesta, ai sensi del codice di procedura penale, per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6; d) che non siano sottoposti a strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza o a procedure di insolvenza e che non lo siano stati nell’ultimo quinquennio; e) che, nel quinquennio antecedente la richiesta, non sono incorsi, se persone giuridiche o società, in provvedimenti sanzionatori, ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, per le fattispecie di cui all’articolo 23, comma 6. 2. Nel caso di persone giuridiche e di società, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c), devono sussistere in capo alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nonché a coloro che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 3. La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica a decorrere dal 1° luglio 2028.
Art. 9-quinquies - Riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato 1. L’istanza per l’attribuzione della qualifica di SOAC è presentata all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. 2. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifica preliminarmente il possesso, da parte del soggetto istante, dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater in mancanza dei quali rigetta l’istanza con provvedimento motivato adottato previo contraddittorio con l’interessato. Per determinare l’affidabilità del soggetto istante la predetta Agenzia valuta i seguenti profili: a) la professionalità, con riguardo a parametri di competenza tecnica e di qualità delle esperienze pregresse, anche nella conduzione di impianti di prodotti sottoposti ad accisa nonché al conseguimento di qualifiche professionali pertinenti all’attività svolta nel medesimo settore dell’accisa; b) l’organizzazione aziendale, con riguardo alle dimensioni strutturali e al volume d’affari, ai mezzi tecnici a disposizione per lo svolgimento ordinario e continuativo delle attività, alla struttura amministrativa e contabile in relazione ai flussi dei prodotti sottoposti ad accisa nonché all’adozione di un sistema di controllo e monitoraggio per la prevenzione dei reati previsti dal decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; c) la solvibilità finanziaria, anche con riferimento all’analisi economico-finanziaria degli indicatori di bilancio e al riscontro del puntuale adempimento degli impegni assunti in relazione alla tipologia di attività commerciale; d) la filiera di approvvigionamento, sulla base delle operazioni realizzate con i soggetti fornitori e i cessionari intermedi e della loro solidità economica e solvibilità tributaria; e) la conformità alle prescrizioni fiscali, con riguardo all’assenza di violazioni gravi e ripetute in base alla loro natura, entità o frequenza e con riferimento alle dimensioni strutturali e al volume d’affari del soggetto istante, alle disposizioni che disciplinano l’accisa, l’imposta sul valore aggiunto e i tributi doganali, in relazione alle quali siano state contestate sanzioni amministrative. 3. Ai fini della valutazione dell’affidabilità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli esamina i profili di cui al comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), con riferimento al periodo ricompreso tra il quinquennio antecedente la data di presentazione dell’istanza e la data di conclusione dell’istruttoria; a tal fine, può effettuare riscontri presso i luoghi dove è svolta l’attività di impresa del soggetto istante. 4. In esito alla valutazione dei profili di affidabilità, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli attribuisce al soggetto istante un punteggio numerico sintetico, compreso tra zero e cento, sulla base dei criteri individuati con il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di cui all’articolo 9-octies, comma 1; la qualifica di SOAC è riconosciuta solo se il punteggio attribuito è almeno pari a sessanta. 5. L’istruttoria si conclude entro centoventi giorni dalla ricezione dell’istanza con l’adozione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli del provvedimento motivato di rigetto, previo contraddittorio con l’interessato, ovvero di accoglimento della istanza. In caso di accoglimento la predetta Agenzia riconosce al soggetto istante la qualifica di SOAC, con una delle denominazioni di cui all’articolo 1, comma 2, lettera f.1), attribuendogli il livello di affidabilità determinato in base ai punteggi sintetici di cui al comma 4. 6. Il SOAC comunica all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro trenta giorni da quando si verificano, le variazioni operative o gestionali relative ai profili di cui al comma 2.
Art. 9-sexies - Attivazione dei benefici conseguenti al riconoscimento della qualifica di soggetto obbligato accreditato 1. Nel periodo di validità della qualifica, il SOAC può richiedere l’accesso ai benefici previsti dall’articolo 9-ter, comma 2, di cui intende usufruire, collegati al livello di affidabilità attribuito e inerenti esclusivamente al settore di attività per il quale il soggetto è accreditato. 2. In relazione alla richiesta di accesso al beneficio di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera a), l’Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC le seguenti percentuali di esonero da applicare agli importi delle cauzioni dovute: a) 30 per cento, per il SOAC di livello base; b) 50 per cento, per il SOAC di livello medio; c) 100 per cento, per il SOAC di livello avanzato. 3. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli riconosce al SOAC l’accesso ai benefici di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera b), con le modalità stabilite dal decreto di cui all’articolo 9-octies, comma 2. 4. Il SOAC-GE di livello avanzato può altresì richiedere all’Agenzia delle dogane e dei monopoli, in relazione ai benefici di cui all’articolo 9-ter, comma 2, lettera b), di presentare annualmente la dichiarazione prevista dall’articolo 26-ter, comma 1, e dall’articolo 55, comma 1.
Art. 9-septies - Monitoraggio e revoca della qualifica di soggetto obbligato accreditato 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli monitora la permanenza dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, i profili di affidabilità e il relativo punteggio sintetico anche attraverso la richiesta di informazioni e documenti al SOAC, il quale provvede entro cinque giorni dalla richiesta. 2. Se dal monitoraggio emergono elementi o motivi che comportano il venir meno dei requisiti di ammissione di cui all’articolo 9-quater, delle condizioni per l’accesso alla qualifica di SOAC o dei profili di affidabilità di cui all’articolo 9-quinquies oppure la modifica del livello di affidabilità attribuito, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento motivato, e previo contraddittorio con l’interessato, revoca la qualifica di SOAC o ne ridetermina il livello di affidabilità rimodulando i benefici già riconosciuti. 3. Nel caso di persone giuridiche e di società, la qualifica di cui all’articolo 9-ter, comma 1, è revocata se le fattispecie di cui al comma 2 ricorrono con riferimento alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o direzione, nonché alle persone che ne esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo. 4. Nei casi, previsti dai commi 2 e 3, di variazione del livello di affidabilità o di revoca della qualifica di SOAC, la cauzione dovuta è adeguata rispettivamente entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di variazione del livello di affidabilità o entro quindici giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. |
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Art. 2. - Ulteriori disposizioni in materia di accisa1. All’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed a |
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Art. 3. - Disposizioni in materia di sussidi ambientalmente dannosi1. Ai fini del superamento del sussidio ambientalmente dannoso EN.SI.24, di cui al Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, nell’arco di cinque anni decorrenti dal 2025 è disposto l’avvicinamento delle aliquote di accisa sulle benzine e sul gasolio impiegato come carburante, di cui all’allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, in modo che tali prodotti, al termine del quinquennio, risultino sottoposti alla medesima aliquota di accisa. A tal fine, in ciascuno degli anni del predetto quinquennio è applicata, nella misura compresa tra 1 e 1,5 centesimi di euro per litro, una riduzione dell’accisa sulle benzine e un aumento, nella medesima misura, dell’accisa applicata al gasolio impiegato come carburante. 2. La determinazione delle variazioni delle aliquo |
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Art. 4. - Art. 5. Omissis
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Art. 6. - Disposizioni transitorie1. I soggetti obbligati di cui all’articolo 26, commi 7, 8 e 9, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall’articolo 1, che, alla data del 31 dicembre 2025, forniscono gas naturale a consumatori finali o consumano il medesimo prodotto per uso proprio, versano entro la fine del mese di gennaio 2026 la rata di acconto relativa al medesimo mese di gennaio 2026 nella stessa misura della rata relativa al mese di dicembre 2025, determinata ai sensi dell’articolo 26, comma 13, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, nella formulazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo; il versamento della predetta rata di acconto è riportato, ai fini del conguaglio dell’accisa sul gas naturale dovuta per il primo semestre dell’anno 2026, nella dichiarazione di cui all’articolo 26-ter del testo unico di cui al |
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Art. 7. - Disposizioni di coordinamento1. A decorrere dal 1° gennaio 2026: a) all’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 8. - Disposizioni finali1. Le disposizioni di cui all’articolo 1, fatto salvo quanto previsto dai commi 2, 3, 4 e 4-bis del presente articolo, nonché le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6, commi 5 e 6, hanno effetto dal 1° gennaio 2026. N1 2. Le disposizioni di cui all’articolo 9-octies del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, introdotto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), si applicano dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 3. Salvo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 9-quater, come introdotto dall’articolo 1, comm |
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Art. 9. - Abrogazioni1. A decorrere dal 1° gennaio 2026 sono abrogati: |
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Art. 10. - Disposizioni finanziarie1. Agli oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera f), n. 2) e 3), dall’articolo 1, comma 1, lettere g), i) e s), dall’articolo 5 e dall’articolo 6, comma 5, valutati in 27.377.600 euro per l’anno 2026, 27.352.960 euro per l’anno 2027, 27.234.496 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029, 27.377.600 euro per l’anno 2030, 27.352.960 euro per l’anno 2031, 27.234.496 euro per ciascuno degli anni 2032 e 2033, 27.377.600 euro per l’anno 2034 |
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Art. 11. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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