Responsabilità dell’appaltatore e del progettista/direttore lavori per vizi dell’opera | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : FL8557

Flash news del
04/04/2025

Responsabilità dell’appaltatore e del progettista/direttore lavori per vizi dell’opera

La Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di responsabilità dell’impresa costruttrice e del professionista incaricato della progettazione e direzione dei lavori in caso di vizi dell'opera.

VIZI DELL’OPERA RESPONSABILITÀ PROGETTISTA DIRETTORE LAVORI - Nel caso di specie il progettista/direttore dei lavori era stato chiamato in causa dall’impresa esecutrice che era stata condannata a risarcire un condominio per gravi vizi costruttivi insiti nel fabbricato. I vizi si riferivano alle opere di isolamento termico e di contenimento dei consumi energetici. I giudici di merito avevano accolto la domanda di manleva formulata dall’impresa e avevano quantificato la misura della responsabilità del professionista, progettista e direttore dei lavori, in una percentuale del 50% di quanto il costruttore avrebbe dovuto versare al condominio.

RIPARTO DELLE RESPONSABILITÀ - C. Cass. civ. 18/03/2025, n. 7176 ha confermato l’impostazione delle pronunce territoriali, fornendo interessanti chiarimenti in ordine al riparto delle responsabilità tra impresa appaltatrice e progettista/direttore dei lavori in caso di vizi dell’opera ai sensi dell’art. 1669 c.c..
In primo luogo, ha condiviso la tesi secondo cui, in rapporto ai vari vizi accertati, doveva attribuirsi - di volta in volta - diversa rilevanza alle condotte tenute rispettivamente dall’impresa e dal professionista nei singoli casi.

In particolare, si doveva ritenere preponderante la responsabilità di quest’ultimo nell’inosservanza delle prescrizioni di cui alla L. 10/1991, tenuto conto che il CTU aveva rilevato nella relazione tecnica redatta dal progettista “parecchie incongruenze”, che si riflettevano inevitabilmente sulle numerose difformità riscontrate.
Non poteva neanche escludersi la responsabilità del professionista negli altri vizi costruttivi nella sua qualità di direttore dei lavori, anche se in tal caso con un minor grado di efficacia causale. In proposito è stato ricordato che l’attività di direzione dei lavori non si esaurisce in un controllo episodico e formale della coerenza e congruenza delle opere realizzate rispetto alle previsioni di progetto, ma comprende anche un controllo in progress in fase di esecuzione delle opere.

Dall’altra parte, sussisteva la responsabilità dell’impresa appaltatrice, posto che dall’elaborato peritale si desumeva, ad esempio, che i sistemi di ventilazione previsti nella relazione non erano stati effettivamente realizzati e che le caratteristiche tecniche delle caldaie a condensazione non raggiungevano i valori minimi prescritti dalla normativa in materia di risparmio energetico.

In tale contesto, si è stabilito di applicare un criterio equitativo con riparto del 50%, il cui esito, peraltro, era stato determinato da una ponderata valutazione delle osservazioni formulate dai consulenti in ordine alle caratteristiche dei vizi (e, quindi, alla loro imputazione) di volta in volta accertati.

TERMINE DI DECADENZA - La Corte ha anche sottolineato che l’impresa costruttrice, nel chiamare in manleva il progettista e direttore dei lavori, aveva proposto una domanda autonoma per inadempimento contrattuale e non per responsabilità extracontrattuale ex art.1669 c.c.
In proposito la Corte ha precisato che la responsabilità contrattuale dell'appaltatore è regolata dagli artt. 1667 e ss. cod. civ., collocati nel capo dedicato al contratto d'appalto, mentre tali articoli nulla dispongono sulla posizione del progettista che cumula anche l’incarico di direttore dei lavori, sicché la responsabilità contrattuale di costoro è regolata in base alle norme generali sull'inadempimento dei contratti e, per quanto siano applicabili, dalle norme sulla prestazione d'opera e sulle professioni intellettuali (artt. 2222-2238, cod. civ.).
Inoltre, secondo le Sezioni Unite, le disposizioni di cui all'art. 2226, cod. civ. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi non sono applicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto d'ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno e dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori (C. Cass. S.U. civ. 28/07/2005, n. 15781).

Dalla redazione