Sent. C. Giustizia UE 19/12/2024, n. C-295/23 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP22199

Sent. C. Giustizia UE 19/12/2024, n. C-295/23

12642184 12642184
Rinvio pregiudiziale - Articolo 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Articolo 63 TFUE - Libera circolazione dei capitali - Determinazione della libertà di circolazione applicabile - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Articolo 15 - Obblighi relativi alla detenzione del capitale di una società - Partecipazione di un investitore puramente finanziario al capitale di una società professionale di avvocati - Revoca dell’iscrizione di tale società all’Ordine degli avvocati a causa di tale partecipazione - Restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali - Giustificazioni fondate sulla tutela dell’indipendenza degli avvocati e dei destinatari di servizi legali - Necessità - Proporzionalità.

L’articolo 15, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, nonché l’articolo 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che, a pena di cancellazione dall’ordine forense della società di avvocati interessata, vieta che quote sociali di tale società siano trasferite a un investitore puramente finanziario che non intenda esercitare in detta società un’attività professionale prevista da tale normativa.

Dalla redazione