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Sent. C. Stato 22/02/2011, n. 1107

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1. Appalti LSF - Gara - Esclusione - Per grave negligenza o malafede - Legittimità [D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, art. 38, let. f)]
1. La ratio dell’esclusione di un’impresa da una gara d’appalto LSF stabilita dall’art. 38, lett. f) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 poggia sulla necessità di garantire l’elemento fiduciario nei rapporti contrattuali della Pubblica Amministrazione fin dal momento genetico. Pertanto, ai fini dell’esclusione di un concorrente da una gara, non è necessario un accertamento della responsabilità del contraente per l’inadempimento in relazione ad un precedente rapporto contrattuale, quale sarebbe richiesto per l’esercizio di un potere sanzionatorio, ma è sufficiente una motivata valutazione dell’Amministrazione in ordine alla grave negligenza o malafede nell’esercizio delle prestazioni affidate dalla Stazione appaltante che bandisce la gara, che abbia fatto venir meno la fiducia nell’impresa.

1. Conf. C. Stato V 16 agosto 2010 n. 5725 R ; VI 28 luglio 2010 n. 5029R ; VI 27 gennaio 2010 n. 296 R.

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