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Sent. C. Cass. 15/06/2010, n. 14446

1248417 1248417
1. Edilizia ed urbanistica - Piani regolatori e regolamenti edilizi - Sono norme (secondarie) integrative del Codice civile
1. Le prescrizioni dei piani regolatori generali e degli annessi regolamenti comunali edilizi che disciplinano le distanze nelle costruzioni, anche con riguardo ai confini, sono integrative del Codice civile ed hanno, pertanto, valore di norme giuridiche (anche se di natura secondaria). Sicché l’allegazione del testo di una nuova disposizione regolamentare (nella specie si trattava di un articolo del Regolamento comunale contenente norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale di un Comune) non può considerarsi una produzione nuova vietata dall’art. 372 C.p.c. attenendo a ius superveniens, costituito da una norma giuridica, che seppure di grado secondario, in quanto integrativa di quella civilistica di cui all’art. 873 C.c. deve essere, in base al principio iura novit curia, conosciuta ed applicata dal giudice alla fattispecie, indipendentemente dall’attività probatoria delle parti, che l’abbiano invocata.

1. Conf. Cass. 2 febbraio 2009 n. 2563; [R=W2F092563] 27 luglio 2002 n. 12561 [R=W27L0212561] ; 27 marzo 2002 n. 4372 R ; 2 agosto 2001 n. 10561R .
(Cod. civ. art. 873)

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