L. R. Lazio 30/12/2024, n. 22 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Lazio 30/12/2024, n. 22

Legge di stabilità regionale 2025.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- Deliberaz. G.R. 07/03/2025, n. 122
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Art. 1 - Omissis

 

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Art. 2 - (Disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche e di Imposta regionale sulle attività produttive)

1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, le disposizioni in materia di addizionale regionale all’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) si applicano, per l’anno di imposta 2025, con riferimento alle misure e agli scaglioni di reddito previsti ai sensi dell’articolo 2, commi 1 e 2, della legge regionale 30 marzo 2023, n. 1 (Legge di stabilità regionale 2023).

2. Per gli anni di imposta 2025 e 2026, la maggiorazione dell’aliquota dell’addizionale regionale all’IRPEF di cui all’articolo 2, comma 1, della l.r. 1/2023, non trova applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile, ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF, fino a 28.000,00 euro.

3. Per l’anno di imposta 2025, è disposta una detrazione dall’addizionale regionale all’IRPEF pari a 60,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile ai fini dell’addizionale regionale all’IRPEF compreso tra 28.001 e

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Art. 3 - Omissis

 

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Art. 4 - (Modifiche alla legge regionale 5 giugno 2024, n. 9 “Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell’articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modifiche. Disposizioni varie”)

1. Alla l.r. 9/2024, sono apportate le seguenti modifiche:

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Art. 5 - (Fondo per le iniziative di promozione e valorizzazione del territorio regionale)

1. Al fine di consentire la gestione unitaria e integrata delle iniziative che promuovono e valorizzano il territorio regionale, aumentano l’attrattività del patrimonio locale e rafforzano l’identità e la competitività territoriale, favorendo, in armonia con gli articoli 7, 8 e 9 dello Statuto, lo sviluppo sociale, culturale, turistico ed economico della Regione, nel programma 03 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e pro

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Art. 6 - (Programma straordinario regionale di investimenti pubblici)

1. La Regione, al fine di sostenere lo sviluppo e la crescita dei territori regionali, promuove investimenti pubblici in favore dei comuni per la realizzazione di interventi nel settore della viabilità e mobilità, delle infrastrutture pubbliche e sociali, della sostenibilità ambientale, nonché dell’innovazione tecnologica.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Giun

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Art. 7 - (Interventi in favore della viabilità rurale)

1. Al fine di favorire la redditività e la competitività delle aziende agricole del territorio garantendo, al contempo, la tutela, la gestione e la valorizzazione ambientale, economica e paesaggistica delle aree agricole, nel programma 01 “Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare” della missione 16 “Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca”, titoli 1 “Spese correnti” e 2 “Spese in conto capitale”, sono istituiti, rispettivamente, il “Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte corrente” e il “Fondo per gli interventi relativi alla viabilità rurale – parte in conto capitale”.

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Art. 8 - (Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’Agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio – ARSIAL” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 2/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all’articolo 1, comma 1, dopo le parole: “sistema agricolo regionale” sono aggiunte le seguenti: “, nonché la ricognizione, valorizzazione e promozione dei domini collettivi”;

b) dopo l’articolo 2 è inserito il seguente:

“Art. 2-bis - (Competenze in materia di domini collettivi)

1. L’Agenzia, nel rispetto dei criteri e principi fissati dalla legge 16 giugno 1927, n. 1766 (Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l’art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall’art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751), dal regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 (Approvazione del regolamento per la esecuzione della legge 16 giugno 1927, n. 1766, sul riordinamento degli usi civici nel Re

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Art. 9 - (Modifica alla legge regionale 3 gennaio 1986, n. 1 “Regime urbanistico dei terreni di uso civico e relative norme transitorie” e successive modifiche)

1. Dopo l’articolo 4 della l.r. 1/1986, è aggiunto il seguente:

“Art. 4-bis - (Funzioni dei comuni in materia di valutazione della compatibilità di opere pubbliche o di pubblica utilità con i diritti di uso civico)

1. Ai sensi dell’

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Art. 10 - (Modifiche alle leggi regionali 28 ottobre 2002, n. 39 “Norme in materia di gestione delle risorse forestali” e 10 gennaio 1995, n. 2 “Istituzione dell’agenzia regionale per lo sviluppo e l’innovazione dell’agricoltura del Lazio - ARSIAL” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 39/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’articolo 58 è sostituito dal seguente:

“Art. 58 - (Vivaistica forestale)

1. La vivaistica forestale comprende tutte le attività di raccolta, allevamento, cessione a qualsiasi titolo e commercializzazione di materiale di moltiplicazione o propagazione forestale destinato al rimboschimento, all’imboschimento, all’arboricoltura da legno, alla rinaturalizzazione e alle attività di sistemazione del territorio realizzate con tecniche di ingegneria naturalistica.

2. Nell’ambito delle attività di cui al comma 1, la produzione e commercializzazione di materiale di moltiplicazione da impiegare per fini forestali è svolta in conformità al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386 (Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione) e successive mod

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Art. 11 - Omissis

 

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Art. 12 - (Modifiche alla legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2 “Sistema integrato regionale di protezione civile” e successive modifiche)

1. Alla l.r. 2/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo l’articolo 12 è inserito il seguente:

“Art. 12-bis - (Istituzione del Fondo di solidarietà per il volontariato di protezione civile)

1. È istituito il Fondo di solidarietà per il

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Art. 13 - (Disposizioni varie)

1. Al fine di riqualificare e valorizzare i complessi immobiliari delle Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) attraverso la realizzazione di attività di socializzazione e animazione territoriale a carattere artistico-culturale in favore della comunità dei residenti, nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 1 “Spese correnti”, è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese per le attività di valorizzazione e riqualificazione artistico-culturale nei complessi popolari ATER”, con uno stanziamento pari a euro 700.000,00 per l’annualità 2025 e 500.000,00 per ciascuna annualità 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

2. Con deliberazione della Giunta regionale sono definite le attività di cui al comma 1 e le relative modalità di svolgimento, nonché i criteri per l’assegnazione delle risorse in favore delle ATER.

3. Per consentire l’acquisizione al patrimonio indisponibile regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata da destinare a progetti di riutilizzo sociale in favore del territorio e delle comunità locali, nel programma 06 “Ufficio tecnico” della missione 01 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, titolo 1 “Spese correnti”, del bilancio regionale 2025-2027 è disposta l’istituzione della voce di spesa denominata: “Spese preliminari per l’acquisizione al patrimonio regionale dei beni confiscati alla criminalità organizzata”, con uno stanziamento pari a euro 500.000,00 per ciascuna annualità del triennio 2025-2027.

4. Le risorse di cui al comma 3 sono finalizzate al pagamento dei diritti di credito vantati da soggetti terzi sul bene confiscato alla criminalità organizzata, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136) e successive modifiche.

5. Agli oneri derivanti dai commi 3 e 4 si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2027 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

6. Omissis

7. La lettera b) del comma 4 dell’articolo 11 della legge regionale 2 dicembre 2024, n. 19, relativo a modifiche alla legge regionale 11 dicembre 1998, n. 53 (Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183), è sostituita dalla seguente:

“b) per l’anno 2026, per euro 18.000.000,00, a valere sul bilancio regionale 2025-2027, nell’ambito della voce di spesa concernente il finanziamento in favore dei consorzi di bonifica per le finalità di cui alla l.r. 53/1998, iscritta nel programma 01 “Difesa del suolo” della missione 09 “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.”.

8. Il comma 1-bis dell’articolo 62 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 13 concernente l’organizzazione del sistema turistico laziale, è abrogato.

9. - 16. Omissis

17. Al fine di promuovere e sostenere le attività imprenditoriali e libero-professionali svolte dai giovani e favorire un raccordo tra i giovani imprenditori e professionisti e gli organi istituzionali della Regione, è istituita, presso la direzione regionale competente in materia di sviluppo economico, la Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti, di seguito denominata Consulta, quale organismo consultivo per le politiche volte al sostegno dell’imprenditoria giovanile e dei giovani professionisti.

18. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione ed è composta:

a) dall’Assessore regionale competente in materia di sviluppo economico, che la presiede;

b) dai rappresentanti delle associazioni di giovani imprenditori che operano nel territorio regionale;

c) dagli ordini professionali e/o dalle associazioni di giovani professionisti che operano nel territorio regionale.

19. Il numero dei componenti della Consulta, i criteri, le modalità e i requisiti per la relativa composizione sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, garantendo parità di genere e rappresentatività. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un dipendente della direzione regionale competente in materia di sviluppo economico.

20. La Consulta svolge i seguenti compiti:

a) realizza attività di informazione, studio e approfondimento, con riferimento all’imprenditoria giovanile e ai giovani professionisti;

b) elabora proposte volte a sostenere l’imprenditoria giovanile e i giovani professionisti;

c) promuove convegni, incontri e iniziative, anche in collaborazione con analoghi organismi di altre Regioni, sul tema dell’imprenditoria giovanile e dei giovani professionisti.

21. La Consulta si riunisce almeno ogni sei mesi e i suoi componenti restano in carica per la durata della legislatura regionale. La partecipazione alla Consulta è a titolo gratuito e non è prevista la corresponsione di emolumenti, compensi, indennità o rimborsi spesa comunque denominati.

22. Le modalità di organizzazione e funzionamento della Consulta sono disciplinate con apposito regolamento interno, adottato a maggioranza dei componenti.

23. Per lo svolgimento dei compiti della Consulta è disposta l’istituzione nel programma 01 “Industria e PMI e artigianato” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”, titolo 1 “Spese correnti”, della voce di spesa denominata: “Spese per le attività e le iniziative a cura della Consulta regionale dei giovani imprenditori e professionisti”, con uno stanziamento pari a euro 50.000,00, per l’anno 2025, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulla medesima annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 1 “Spese correnti”. Per gli anni successivi al 2025 si provvede a valere sullo stanziamento autorizzato ai sensi della legge di bilancio di previsione finanziario regionale.

24. La Regione concorre con proprie risorse alla realizzazione delle opere e degli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, finanziati ai sensi dell’articolo 1, comma 420, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024) e dell’articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026).

25. - 30. Omissis

31. Per la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria degli alloggi di proprietà dell’Azienda territoriale per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) della Provincia di Latina destinati al fabbisogno abitativo, ricompresi nel Programma di recupero e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale di cui all’articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l’emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, è disposto l’incremento per euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità del triennio 2025-2027, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 55, comma 7, della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4, relativa agli interventi di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione del patrimonio immobiliare degli ATER del Lazio, iscritta nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

32. Agli oneri derivanti dal comma 31, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, di cui euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, si provvede mediante la corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

33. - 37. Omissis

38. Al fine di incrementare l’offerta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa, da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti di cui all’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e locali in materia di edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche, le Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER) possono acquisire al proprio patrimonio unità immobiliari di proprietà di enti previdenziali, pubblici e privati, site nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, anche ricorrendo a specifici piani di acquisto rateali da concordare con i venditori.

39. Per le acquisizioni immobiliari di cui al comma 38 le ATER utilizzano i proventi derivanti dall’attuazione dei piani di cessione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica destinata all’assistenza abitativa ai sensi dell’articolo 19 della l.r. 12/1999.

40. La Regione concorre alle acquisizioni immobiliari di cui al comma 38 mediante la concessione di contributi alle ATER, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 41 e secondo modalità definite con propria deliberazione, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare permanente competente per materia.

41. Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi da 38 a 40, pari a complessivi euro 3.000.000,00, a valere sul triennio 2025-2027, si provvede mediante l’istituzione nel programma 02 “Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare” della missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, titolo 2 “Spese in conto capitale”, della voce di spesa denominata: “Contributi alle ATER per l’incremento dell’offerta di alloggi di edilizia residenziale pubblica destinati all’assistenza abitativa”, con uno stanziamento pari a euro 1.000.000,00, per ciascuna annualità 2025, 2026 e 2027, derivante dalla corrispondente riduzione delle risorse iscritte nel bilancio regionale 2025-2027, a valere sulle medesime annualità, nel fondo speciale di cui al programma 03 “Altri fondi” della missione 20 “Fondi e accantonamenti”, titolo 2 “Spese in conto capitale”.

42. - 44. Omissis

45. Al secondo periodo del comma 8 dell’articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2023, n. 23, relativo a disposizioni per promuovere la realizzazione delle attività per le celebrazioni del Giubileo 2025, dopo le parole: “Le attività di cui al presente comma,” sono inserite le seguenti: “da attuarsi entro il 30 giugno 2025 e” e dopo le parole: “soggetti pubblici e privati, tra cui” sono inserite le seguenti: “gli enti del Terzo settore,”.

46. - 51. Omissis

52. Il concorso finanziario regionale per il servi

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Art. 14 - (Entrata in vigore)

1. La presente legge è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il 1° gennaio 2025.

 

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