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L. R. Emilia Romagna 27/06/2014, n. 7

Legge comunitaria regionale per il 2014.
Stralcio.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 14/06/2024, n. 7
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TITOLO I - Oggetto della legge regionale
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Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La presente legge, in coerenza con la legge regionale 28 luglio 2008, n. 16 (Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali. Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale) detta norme:

a) volte al recepimento delle direttive comunitarie in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili e di efficienza energetica, attraverso la modifica della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia);

b) in materia di ordinamento del sistema fieristico regionale, attraverso la m

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TITOLO II - Attuazione di direttive europee in materia di promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, prestazione energetica nell'edilizia ed efficienza energetica. Modifiche alla legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 (Disciplina della programmazione energetica territoriale ed altre disposizioni in materia di energia)
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Art. 2 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 26 del 2004

1. Il comma 5 dell'articolo 1 della legge regi

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Art. 3 - Sostituzione dell'articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004

1. L'articolo 24 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dal seguente capo:

"Capo I - Attuazione della direttiva 2009/28/CE del 23 aprile 2009 relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Art. 24 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE) — 1. In attuazione della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE, e nel rispetto delle disposizioni di cui alla normativa statale di recepimento, il piano triennale di attuazione del Piano energetico regionale di cui all'articolo 9 promuove la realizzazione di impianti di produzione di energia termica ed elettrica da fonti rinnovabili che devono coprire una quota parte del consumo finale lordo di energia della regione, articolata in obiettivi annuali. Detta quota parte è definita in coerenza con il quadro normativo nazionale di riferimento e con

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Art. 4 - Sostituzione dell'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004

1. L'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 è sostituito dai seguenti capi:

"Capo II - Attuazione della direttiva 2010/31/UE relativa alla prestazione energetica nell'edilizia

Art. 25 (Attuazione della direttiva 2010/31/UE) — 1. In attuazione della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, relativa alla prestazione energetica nell'edilizia e in conformità ai principi indicati dalla legislazione dello Stato, con atto di coordinamento tecnico adottato con le modalità e gli effetti dell'articolo 12 della legge regionale n. 15 del 2013 sono stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica, tenendo conto di quelli definiti dalla normativa nazionale, per la progettazione e realizzazione di:

a) edifici di nuova costruzione e impianti in essi installati;

b) nuovi impianti installati in edifici esistenti;

c) interventi sugli edifici e sugli impianti esistenti.

2. In particolare, l'atto di coordinamento tecnico:

a) definisce i requisiti minimi di prestazione energetica, ivi compresa la quota di consumi da coprire mediante utilizzo di energia da fonti rinnovabili, che devono essere rispettati per le diverse tipologie di intervento edilizio, nonché la relativa gradualità di applicazione ed i criteri e la metodologia di calcolo da impiegare per la loro determinazione;

b) individua le modalità per assicurare che gli edifici di nuova realizzazione abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE entro il termine del 1° gennaio 2017 per gli edifici occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, ed entro il termine del 1° gennaio 2019 per tutti gli altri edifici;

c) individua i casi di esclusione totale o parziale, in relazione a specifiche situazioni di impossibilità o di elevata onerosità, dall'obbligo di rispetto dei requisiti nonché gli eventuali criteri e modalità per procedere alla loro rilevazione da parte dei tecnici progettisti.

3. Per la definizione dei requisiti minimi di prestazione energetica di cui al comma 2, lettera a), nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legislazione nazionale in materia, l'atto di coordinamento tecnico tiene conto dei seguenti elementi:

a) condizioni climatiche e territoriali esterne, della destinazione d'uso e delle caratteristiche ed età degli edifici;

b) valutazione dello stato dell'arte, dei criteri generali tecnico-costruttivi e delle norme tecniche essenziali nazionali, anche al fine di promuovere l'innovazione e la diffusione di sistemi impiantistici e costruttivi che consentano di ridurre l'impatto ambientale degli edifici, nella fase di costruzione, di gestione e di smantellamento;

c) valutazione preventiva, ai fini di cui alla lettera b), della fattibilità tecnica, ambientale ed economica di sistemi alternativi ad alta efficienza;

d) determinazione delle condizioni in relazione alle quali prevedere l'impiego di impianti centralizzati per gli edifici di nuova costruzione e il mantenimento di tali impianti per edifici esistenti che ne sono dotati;

e) previsione dell'obbligo di installazione di sistemi di controllo attivo ed automazione dei sistemi edilizi ed impiantistici, ivi compresi i sistemi per la termoregolazione degli ambienti e per la contabilizzazione autonoma dell'energia termica per gli impianti termici centralizzati di climatizzazione invernale o estiva al servizio di più unità immobiliari, anche se già esistenti;

f) valutazione del livello ottimale di prestazione energetica in funzione dei costi, ovvero del livello che comporta il costo più basso durante il ciclo di vita economico stimato.

4. L'atto di coordinamento tecnico definisce altresì il modello e i contenuti minimi della relazione tecnica e dell'attestato di qualificazione energetica, nonché le relative procedure di redazione, tenendo conto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 15 del 2013.

 

Art. 25-bis (Adempimenti per il rispetto dei requisiti di prestazione) — 1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25, comma 1, stabilisce, in funzione delle diverse tipologie di lavori, gli adempimenti richiesti per garantire il rispetto dei requisiti minimi di prestazione energetica.

 

Art. 25-ter (Sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici) — 1. Con deliberazione della Giunta regionale è istituito un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici e delle singole unità immobiliari, che comprende:

a) un sistema di accreditamento degli esperti e degli organismi a cui affidare le relative attività, che tenga conto dei requisiti professionali e dei criteri necessari per assicurarne la qualificazione e l'indipendenza;

b) un sistema informativo per la registrazione obbligatoria degli attestati di prestazione energetica emessi;

c) un sistema di verifica della conformità degli attestati di prestazione emessi.

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Art. 5 - Norme di prima applicazione

1. L'atto di coordinamento tecnico di cui all'articolo 25 della legge regionale n. 26 del 2004 prevede che i relativi requisiti siano applicati in modo graduale in relazione al tipo di intervento. La Regione garantisce la massima continuità con gli atti d'indirizzo già emanati in materia.

2. Entro duecentoquaranta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Regione emana i provvedimenti di cui all'

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Titolo III - Titolo IV - Omissis

 

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Titolo V - Disposizioni in materia di commercio
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Capo I - Modifiche alla legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande)
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Art. 43 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 26 luglio 2003, n. 14 (Disciplina dell'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) è sostituito dal seguente:

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Art. 44 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regi

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Art. 45 - Sostituzione dell'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 4 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 4 (Definizione dei criteri per l'avvio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) — 1. In attuazione degli indirizzi generali di cui all'articolo 3, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, la Giunta regionale fissa, sentite le organizzazioni del commercio, del turismo e dei servizi e le associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, le direttive di carattere generale sulla base delle quali i Comuni stabiliscono i criteri ed i requisiti strutturali per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande.

2. Nelle zone del territorio regionale da sottoporre a tutela, i Comuni adottano provvedimenti di progr

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Art. 46 - Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 5 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

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Art. 47 - Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 6 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 6 (Requisiti per l'esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande) — 1. Non possono esercitare l'attività di somministrazione di alimenti e bevande coloro che non risultano in possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 59 del 2010. In caso di società, associazioni od organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o altra persona preposta all'attività di somministrazione e da tutti i soggetti per i quali è previsto l'accertamento di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia). In caso di impresa individuale i requisiti morali di cui all'artic

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Art. 48 - Sostituzione dell'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 8 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 8 (Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande) — 1. All'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico nelle zone sottoposte a tutela, nonché all'apertura, al trasferimento di sede ed all'ampliamento di superficie negli altri casi ed al trasferimento della gestione o della titolarità degli eserciz

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Art. 49 - Modifiche all'articolo 9 della legge regionale n. 14 del 2003

1. La rubrica dell'articolo 9 della legge regi

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Art. 50 - Sostituzione dell'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 10 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 10 (Attività temporanee) — 1. In occasione di fiere, feste, sagre, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande è soggetta a SCIA presentata al Comune in cui l'attività si svolge, ai sensi dell'

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Art. 51 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge reg

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Art. 52 - Modifiche all'articolo 12 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge reg

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Art. 53 - Modifiche all'articolo 13 della legge regionale n. 14 del 2003
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Art. 54 - Sostituzione dell'articolo 14 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 14 della legge regionale 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art.

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Art. 55 - Sostituzione dell'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 15 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguente:

"Art. 15 (Decadenza, sospensione e revoca dei titoli abilitativi) — 1. I titoli abilitativi di cui all'articolo 8 decadono:

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Art. 56 - Sostituzione dell'articolo 16 della legge regionale n. 14 del 2003
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Art. 57 - Sostituzione dell'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003

1. L'articolo 17 della legge regionale n. 14 del 2003 è sostituito dal seguen

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Art. 58 - Modifiche all'articolo 18 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge reg

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Art. 59 - Modifiche all'articolo 19 della legge regionale n. 14 del 2003

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge reg

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Capo II - Modifiche alla legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 )
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Art. 60 - Modifiche all'articolo 1 della legge regionale n. 14 del 1999

1. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 1

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Art. 61 - Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999

1. All'alinea del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale n. 14 del 1999 sono soppresse le parole: "la programmazione e".

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Art. 62 - Sostituzione dell'articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999

1. L'articolo 19-bis della legge regionale n. 14 del 1999 è sostituito dal seguente:

"Art. 19-bis (Norme finali riguardanti le attività di commercio all'ingrosso e al dettaglio) — 1. L'esercizio congiunto nello stesso locale dell'attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio è assoggettato al regime abilitativo previsto per l'esercizio del commercio al dettaglio e al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa statale e regionale nonché dai regolamenti comunali.

2. Ai fini dell'individuazione del regime abilitativo cui sottoporre l'attività di cui al comma 1, la superficie

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Art. 63 - Disapplicazione dei limiti alla concorrenza

1. A far data dall'entrata in vigore della presente legge cessano di avere applicazione le disposizioni della pianificazione provinc

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TITOLO VI - Modifiche alla legge regionale 28 luglio 2004, n. 16 (Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità)
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Art. 64 - Modifiche all'articolo 4 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo la lettera b) del comma 7 dell'articol

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Art. 65 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale n. 16 del 2004

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge

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Art. 66 - Norma transitoria

1. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 4-bis dell'

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TITOLO VII - Ulteriori disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alla normativa dell'Unione europea e per la semplificazione di specifici procedimenti
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Capo I - Omissis
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Capo II - Gestione dei boschi e della vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica
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Art. 72 - Disposizioni generali

1. Le disposizioni di cui al presente capo sono volte ad assicurare il coordinamento delle misure finalizzate alla riduzione del rischio idraulico con le esigenze di tutela e valorizzazione dei boschi e della vegetazione arborea ed arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, attraverso forme di programmazione e con

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Art. 73 - Programmazione degli interventi

1. In relazione ai boschi e alla vegetazione arborea e arbustiva nelle aree di pertinenza idraulica, i provvedimenti di programmazione di cui all'articolo 9, comma 5, e all'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 1981, n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse forestali, con particolare riferimento al territorio montano. Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 25 maggio 1974, n. 18 e 24 gennaio 1975, n. 6), approvati dalla Regione ai sensi del comma 4 del presente articolo, individuano le modalità di gestione per quanto attiene, in particolare, alla programmazione degli interventi selvicolturali necessari per finalità di sicurezza idraulica nelle aree demaniali.

2. La Regione, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione di Giunta, approva apposite linee guida per la programmazione e la realizzazione degli interventi di manutenzion

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Art. 74 - Realizzazione degli interventi forestali ripariali

1. Gli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio idraulico nelle aree demaniali di pertinenza idraulica sono realizzati dalla Regione nel rispetto delle linee guida e della programmazione di cui all'articolo 73, attraverso gli strumenti attuativi più idonei in relazione alle esigenze di volta in volta evidenziate, specificati nei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e concorrenza e di valorizzazione delle risorse pubbliche.

2. Nei casi di cui all'

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Art. 75 - Disposizioni finali e transitorie

1. Le linee guida di cui all'articolo 73, comma 2 definiscono gli aspetti organizzativi, le relazioni tra le strutture regionali e i rapporti con le altre pubbliche amministrazioni interessate per la realizzazione degli interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del

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Capo III - Ulteriori disposizioni per la razionalizzazione di specifici procedimenti
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Art. 76 - Omissis
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Art. 77 - Modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 24 del 2001
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1231292 11780851
Art. 78 - Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 9 del 2002

1. Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 9 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marit

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Art. 79 - Modifiche all'articolo 3 della legge regionale n. 7 del 2004

N1

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Art. 80 - Omissis

 

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1231292 11780854
Art. 81 - Disposizioni transitorie per gli articoli 53 e 54 della legge regionale n. 15 del 2013

N2

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Art. 82 - Applicazione dell'articolo 1, comma 10, del decreto-legge n. 150 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 15 del 2014

1. In attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanz

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Art. 83 - Art. 84 - Omissis

 

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Art. 85 - Entrata in vigore

1. L'articolo 84 entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico

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