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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Umbria 19/09/2024, n. 13
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L. R. Umbria 19/09/2024, n. 13
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CAPO I - Principi generali |
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Art. 1 - (Finalità, principi ed oggetto)1. La presente legge disciplina, nell’ambito delle competenze di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, in conformità ai principi fondamentali della legislazione statale in materia ed in particolare ai sensi dell’articolo 11 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), di seguito denominato “Codice”, l’organizzazione e il funzionamento del sistema di protezione civile nell’ambito del territo |
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Art. 2 - (Riferimenti al Codice della protezione civile e deroghe alla normativa regionale)1. Nell’ambito dell’organizzazione del sistema di protezione civile regionale, i principi e le definizioni di cui agli articoli da 1 a 22 e da 31 a |
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Art. 3 - (Attuazione amministrativa)1. Per l’attuazione amministrativa di quanto previsto dalla presente legge, la Regione applica il principio generale di semplificazione delle procedu |
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CAPO II - Attività di protezione civile, componenti, ambiti e pianificazione |
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Art. 4 - (Disciplina delle attività di protezione civile)1. I Sindaci e il Presidente della Regione, in qualità di autorità territoriali di protezione civile, ai sensi dell’articolo 6 del Codice, promuovono, attuano e coordinano le attività di protezione civile esercitate dalle strutture organizzative di propria competenza e ne sono responsabili per i rispettivi ambiti di governo e pe |
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Art. 5 - (Componenti del Sistema regionale di protezione civile)1. All’attuazione delle attività di protezione civile regionale provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze operative, la Regione, nelle sue diverse articolazioni, avvalendosi anch |
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Art. 6 - (Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile (CCR))1. La Regione assicura e provvede all’esercizio diretto ed efficace delle funzioni di programmazione, di organizzazione e di attuazione delle attività di protezione civile di propria competenza o delegate dallo Stato, con il supporto consultivo del Comitato Consultivo Regionale permanente di protezione civile, di seguito denominato “CCR”. 2. Il CCR è organo consultivo permanente della Regione al fine di assicurare la predisposizione e l’attuazione di programmi regionali in armonia con le linee guida dei programmi nazionali, nonché la direzione unitaria ed il coordinamento delle iniziative regionali con quelle di competenza degli altri enti, amministrazioni e organismi operanti in materia di protezione civile. 3. Il CCR è composto dalle seguenti rappresentanze o da un sostituto per ciascun componente individuato: a) Presidente della Giunta regionale o Assessore regionale con delega alla protezione civile, in qualità di Presidente del Comitato; b) Direttori regionali; c) Dirigente della struttura regionale di protezione civile; d) Referente sanitario regionale per le emergenze o suo vicario, individuato ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 2016 (Individuazione della Centrale remota operazioni soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti |
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Art. 7 - (Comitato Operativo Regionale (COR))1. Al fine di assicurare il miglior coordinamento tecnico-operativo regionale delle attività necessarie a fronteggiare gli eventi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b) e c), del Codice, è istituito il Comitato Operativo Regionale (COR) che opera nell’ambito della Presidenza della Giunta regionale e si riunisce presso il Centro Regionale della Protezione Civile di Foligno. 2. Il Presidente della Giunta regionale, al manifestarsi o in vista di una emergenza, con proprio decreto nomina i componenti e disciplina le modalità di funzionamento del COR, che resta attivo per tutta la durata dell’emergenza stessa, o fino al cessato pericolo. |
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Art. 8 - (Ambito territoriale e organizzativo ottimale)1. L’articolazione di base per l’esercizio della funzione di protezione civile a livello territoriale, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, del Codice, è l� |
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Art. 9 - (Piano triennale regionale di protezione civile)1. Il Piano regionale di protezione civile, di seguito denominato “Piano”, rappresenta lo strumento tecnico-operativo principale mediante il quale si esplica l’attività di cui all’articolo 2 del Codice e si individuano gli elementi strategici minimi ed indispensabili per consentire l’azione di soccorso, secondo le modalità specificate dagli indirizzi nazionali. Il Piano è approvato dalla Giunta regionale con propria deliberazione e ha validità triennale. 2. La Giunta regionale, su proposta del CCR, approva gli indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile, provinciali, di ambito e comunali, nonché le disposizioni organizzative per la previsione, la prevenzione e la gestione delle emergenze da parte delle strutture regionali di cui all’articolo 14. 3. G |
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Art. 10 - (Indirizzi per i piani provinciali, di ambito ottimali e comunali di protezione civile)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, nell’ambito del Piano di cui all’articolo 9, definisce gli indirizzi regionali per la redazione dei piani provinciali, di ambito ottimali e comunali di protezione ci |
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Art. 11 - (Funzioni delle province in materia di protezione civile)1. Ai sensi dell’articolo 11, comma 1, lettera o), del Codice, alle province quali enti di area vasta, sono attribuite le seguenti funzioni e relative risorse in materia di pr |
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Art. 12 - (Formazione e sensibilizzazione)1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, secondo le previsioni del Piano di cui all’articolo 9 approva: a) i contenuti e le modalità di svolgimento dell’attività di formazione, anche mediante l’eventuale coinvolgimento, previa intesa, e a titol |
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CAPO III - Sistema regionale di protezione civile |
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Art. 13 - (Struttura regionale di protezione civile)1. Allo svolgimento delle attività e dei servizi connessi all’esercizio delle funzioni di protezione civile di competenza della Regione, quale componente del Sistema di protezione civile ai sensi dell’articolo 5, provvede la struttura regionale competente in materia di protezione civile, nell’ambito della quale operano: a) il Centro Funzionale multirischio regionale (CF), parte della rete nazionale dei Centri Funzionali, per le attività di cui all’articolo 17 del Codice; b) la Sala Operativa Regionale (SOR), supportata da una Sala Situazioni, una Sala Decisioni |
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Art. 14 - (Strutture operative regionali)1. Sono strutture operative regionali: a) volontariato organizzato di protezione civile iscritto nell’elenco territoriale di cui all’articolo 25; b) le componenti regionali di Croce Rossa Italiana, Misericordia, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e del Soccorso Alpino Speleologico Umbria - CNSAS; |
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Art. 15 - (Accordi con strutture operative)1. La Regione può sottoscrivere appositi accordi di programma, anche aventi validità pluriennale, con le strutture operative pubbliche nazionali e re |
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CAPO IV - Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi |
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Art. 16 - (Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP))1. È confermata l’istituzione della Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP), già istituita ai sensi degli articoli 17 e 19 della legge regionale 19 novembre 2001, n. 28 (Testo unico regionale per le foreste). La SOUP ha il compito di assicurare il coordinamento, anche per via telematica, delle strutture regionali con quelle statali nell’ambito delle attività di prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previste dal piano |
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Art. 17 - (Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi)1. La Giunta regionale approva, in conformità alla l. 353/2000, alle relative direttive nazionali e agli indirizzi del programma forestale regionale, il piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi. Il piano regionale è sottoposto a revisione entro il 31 dicembre di ogni anno. 2. Il piano regionale, costituisce il documento di programmazione regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi cui tutti i soggetti coinvolti devono attenersi. 3. Il piano regionale è articolato come previsto all’articolo 3, comma 3, della l. 353/2000 |
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Art. 18 - (Campagna annuale antincendio)1. La struttura regionale competente, sulla base dell’andamento climatico stagionale, determina con proprio atto, da pubblicare nel Bollettino Uffici |
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Art. 19 - (Lotta attiva contro gli incendi boschivi)1. Gli interventi per lo spegnimento degli incendi boschivi, ivi compresa la bonifica delle superfici percorse dal fuoco, con l’esclusione di quelli effettuati con mezzi aerei, sono affidati all’Agenzia forestale regionale (AFOR). 2. Per gli interventi di lotta attiva contro gli incen |
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CAPO V - Gestione delle emergenze |
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Art. 20 - (Stato di mobilitazione regionale)1. In attuazione dell’articolo 23, comma 4, del Codice, in concomitanza o nell’approssimarsi di eventi calamitosi di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice stesso, ad avvenuto completo dispiegamento delle risorse territoriali da parte dei comuni interessati che richiedono l’intervento del Servizio regionale, il Presidente della Giunta regionale può disporre, per la durata massima di sessanta giorni, con proprio decreto, la mobilita |
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Art. 21 - (Stato di emergenza regionale)1. In presenza di un’emergenza di cui all’articolo 7, comma 1, lettera b), del Codice, la Giunta regionale dichiara, con propria deliberazione, lo stato di emergenza regionale, determinandone durata ed estensione territoriale. 2. Il Presidente della Giunta regionale può richiedere, ove necessario e valutata la gravità ed estensione dell’evento medesimo, lo stato di emergenza nazionale di cui all’articolo 7, comma 1, lettera c), del Codice. 3. La durata dello stato di emergenza regionale non può superare i sei mesi ed è prorogabile una sola volta di ulteriori sei mesi. |
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Art. 22 - (Ordinanze di protezione civile)1. Ai sensi dell’articolo 25, comma 11, del Codice, per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da effettuare nell’ambito dello stato di emergenza regionale si provvede mediante ordinanze di protezione civile del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti e nei limiti e con le modalità indicati nella delibera dello stato di emergenza regionale, nonché nel rispetto delle norme nazionali e comunitarie. 2. Le ordinanze di cui al comma 1, ove richiedano deroghe alle norme regionali vigenti devono contenere l’indicazione delle norme a cui si intende derogare e devon |
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Art. 23 - (Interventi per la ripresa delle normali condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi)1. A seguito della dichiarazione di stato di emergenza di cui all’articolo 21, la Regione può attivare la ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate nonché dei danni subiti dalle attività ec |
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Art. 24 - (Interventi esterni ai confini regionali o nazionali)1. La Regione può concorrere agli interventi esterni ai confini regionali o nazionali secondo le modalità di cui agli articoli 23, 24, 25 e 29 del Co |
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CAPO VI - Volontariato |
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Art. 25 - (Volontariato regionale di protezione civile, elenco territoriale e benefici)1. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di protezione civile l’elenco territoriale del volontariato ai sensi dell’articolo 34 del Codice. 2. Ai sensi dell’articolo 33 del Codice, le organizzazioni di volontariato, le reti associative e gli altri enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico di cui all’articolo 46 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo se |
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Art. 26 - (Coordinamenti territoriali del volontariato di protezione civile)1. La Regione promuove la creazione di coordinamenti del volontariato di protezione civile composti dal volontariato organizzato di cui all’articolo |
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Art. 27 - (Contributi, convenzioni e partecipazione del volontariato alla colonna mobile regionale)1. La Regione può concedere contributi al volontariato organizzato di cui all’articolo 25, finalizzati al mantenimento, al potenziamento della capacità operativa, al miglioramento della preparazione tecnica ed allo sviluppo della resilienza delle comunità. 2. La Regione può stipulare convenzioni con il v |
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Art. 28 - (Comitato regionale del volontariato di protezione civile)1. Al fine di assicurare la partecipazione del volontariato organizzato di cui agli articoli 14, comma 1, lettere a) e b) e 26, alla formazione delle politiche regionali di promozione e svil |
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Art. 29 - (Logo e segni distintivi. Identità visiva)1. La Regione applica le direttive nazionali in tema di emblemi e loghi, con particolare riferimento al volontariato organizzato iscritto nell’elenco |
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CAPO VII - Norma finanziaria e norme transitorie finali |
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Art. 30 - (Norma finanziaria)1. Per il finanziamento degli interventi di cui agli articoli 9 e 11 è istituito nel Bilancio regionale il “Fondo regionale per le spese di funzionamento della protezione civile”, alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile”, con una dotazione di euro 1.067.500,00 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 del Bilancio di previsione 2024-2026, di cui euro 318.875,00 per spese di investimento. 2. Al finanziamento del fondo di cui al comma 1 si provvede per gli esercizi 2024, 2025 e 2026: a) quanto a euro 567.500,00 mediante riduzione delle risorse finanziarie già stanziate per le medesime finalità alla Missione 11 “Soccorso civile”, Programma 01 “Sistema di Protezione Civile” del Bilancio di previsione 2024-2026; b) quanto a euro 500.000,00 mediante utilizzo delle risorse accantonate per la presente legge, per ciascuno degli ese |
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Art. 31 - (Strumenti organizzativi per la realizzazione delle attività di protezione civile)1. Si applica l’articolo 2 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n |
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Art. 32 - (Modificazioni alla legge regionale 19 novembre 2001, n. 28)1. Alla lettera g) del comma 1 dell’articolo 3 della legge regionale 19 n |
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Art. 33 - (Abrogazioni)1. La legge regionale 27 luglio 1988, n. 26 (Disciplina degli interventi in materia di sicurezza civile ed ambientale ed istituzione del Dipartimento della sicurezza civile e ambientale nella Regione Umbria) è abrogata. 2. L’articolo 77 della legge regionale 2 marzo 1999, n. 3 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi del sistema regionale e locale delle Autonomie dell’Umbria in attuazione della L. 15 |
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Art. 34 - (Norme transitorie e finali)1. Fino all’adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalla presente legge continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti. 2. Fino a 24 mesi dalla pubblicazione della presente legge è possibile procedere alla dichiarazione di stato |
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22/11/2024
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