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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D.L. 16/09/2024, n. 131
D.L. 16/09/2024, n. 131
D.L. 16/09/2024, n. 131
In vigore dal 17/09/2024.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 14/11/2024, n. 166 (Legge di conversione). In vigore dal 15/11/2024
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Premessa |
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Art. 1. - Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive - Procedura di infrazione n. 2020/41181. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 3: 1) al comma 1: 1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le modalità stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027». Gli effetti della disposizione di cui al presente numero non pregiudicano la validità delle procedure selettive nonché la decorrenza del rapporto concessorio, deliberate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente, fino al 30 settembre 2027 con adeguata motivazione ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto, limitatamente alle procedure avviate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, delle modalità e dei criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118; N2 1.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, quelle gestite dalle società e associazioni sportive iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;»; N2 2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite dalle seguenti: «Per le medesime finalità di cui al comma 1, le concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2027»; 3) al comma 3, il primo periodo è sostituito dal seguente: «In presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della procedura selettiva, secondo le modalità stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di un contenzioso o a difficoltà oggettive legate all'espletamento della procedura stessa, l'autorità competente, con atto motivato, può differire il termine di scadenza delle concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo 2028.»; 3-bis) dopo il comma 3 è inserito il seguente: “3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per l’esercizio delle attività turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalità turistico-ricreative in cui sono installati manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell’articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1), secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di sospensione stagionale dell’esercizio delle attività turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della presente disposizione”; |
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Art. 2. - Disposizioni sul trattamento previdenziale dei magistrati onorari - Procedura d'infrazione n. 2016/40811. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova disciplina della magistratura onoraria del contingente ad esaurimento, l'articolo 15-bis, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla |
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Art. 3. - Disposizioni per l'adeguamento alla direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari - Procedura d'infrazione n. 2023/20061. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 293, comma 1, lettera f), le parole: «ai familiari» sono sostituite dalle seguenti: «a un familiar |
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Art. 4. - Art. 7 - Omissis
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Art. 8. - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea - Procedura d'infrazione n. 2019/22791. Al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 10-bis: 1) al comma 3: 1.1) all'alinea, le parole: «definitivo ai sensi dell'articolo 23 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «di fattibilità tecnico-economica ai sensi dell'articolo 41 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36» e le parole: «tale da» sono sostituite dalla seguente: «deve»; 1.2) dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: «b-bis) contenere gli elaborati e la documentazione di cui all'allegato 4.»; |
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Art. 9. - Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, in materia di lavoratori stagionali di Paesi terzi - Procedura d'infrazione n. 2023/2022 |
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Art. 10. - Modifiche alla legge 29 luglio 2015, n. 115, in materia di cumulo di periodi assicurativi maturati presso organizzazioni internazionali - Caso EU Pilot (2021)10047/Empl1. All'articolo 18 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Ai cittadini dell'Unione europea, degli altri Stati aderenti all’Accordo sullo Spazio economico europeo, della Confederazione Svizzera e di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea, dello Spazio economico europeo o della Confederazione |
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Art. 11. - Modifiche all'articolo 28 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di indennità risarcitoria onnicomprensiva prevista per gli abusi pregressi per il settore privato - Procedura di infrazione n. 2014/4231 |
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Art. 11-bis. - Modifica all’articolo 13 del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 103, e ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano e per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – Procedura di infrazione n. 2014/4231)1. L’assunzione straordinaria di 200 unità di personale nella qualifica di operatore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto-legge 13 giugno 202 |
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Art. 12. - Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di disciplina della responsabilità risarcitoria per l'abuso di utilizzo di una successione di contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato - Procedura d'infrazione n. 2014/42311. All |
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Art. 13. - Omissis
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Art. 14. - Misure finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria - Procedure di infrazione n. 2014/2147, n. 2015/2043 e n. 2020/22991. Al fine di concorrere all'esecuzione delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa alla causa C-573/19, e del 10 novembre 2020, relativa alla causa C-644/18, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è approvato uno specifico programma, in coerenza con il Programma nazionale di controllo dell’inquinamento atmosferico di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, della durata massima di 60 mesi, finalizzato a promuovere la mobilità sostenibile, per un importo complessivo pari a 500 milioni di euro a valere sulla dotazione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, ripartiti nelle seguenti annualità: 50 milioni di euro per l'anno 2024, 5 milioni di euro per l'anno 2025, 55 milioni di euro per l'anno 2026, 100 milioni di euro per l'anno 2027, 140 milioni di euro per l'anno 2028 e 150 milioni di euro per l'anno 2029. Gli interventi oggetto di finanziamento con le risorse di cui al primo periodo, individuati ai sensi del comma 3, possono concorrere all’efficace attuazione degli obiettivi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e ai relativi interventi in materia di mobilità. N1 2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate al finanziamento di interventi proposti dai comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 50.000 abitanti e dalle città metropolitane, il cui territorio ricade, in tutto o in parte, in zone nelle quali è intervenuto il superamento dei valori limite di qualità dell'aria ambiente previsti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, individuate dalla sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 2002, relativa al |
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Art. 14-bis. - (Disposizioni urgenti per favorire il recupero di materie prime critiche dai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Procedure d’infrazione n. 2024/2142 e 2024/2097)1. Al fine di recuperare e valorizzare le materie prime strategiche generabili dal riciclo dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), di semplificare la raccolta e il deposito dei RAEE e di impegnare in modo efficiente l’eco-contributo, anche per migliorare il livello di consapevolezza sulla corretta gestione separata degli stessi e assicurarne il corretto riciclo, al decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 10, dopo il comma 10.1 è inserito il seguente: “10.2. I sistemi collettivi provvedono, anche attraverso il Centro di coordinamento, a progettare, realizzare e finanziare i programmi di comunicazione, informazione e sensibilizzazione dei cittadini sull’importanza della raccolta separata dei RAEE e sui benefìci ambientali ed economici del loro riciclaggio. Ai fini di cui al primo periodo, i sistemi collettivi in ciascun anno solare impiegano almeno il 3 per cento del totale dei ricavi dell’esercizio precedente. Entro il 30 aprile di ogni anno, i sistemi collettivi inviano al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica una relazione dettagliata che descrive i programmi di comunicazione realizzati nell’esercizio precedente, allegando la documentazione contabile che attesta i costi sostenuti. Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica verifica la documentazione fornita dai sistemi collettivi e, ove necessario, richiede la documentazione integrativa. In caso di mancato rispetto delle disposizioni del presente comma, il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica applica al sistema collettivo interessato la sanzione di cui all’articolo 38, comma 6-bis”; b) l’articolo 11 è sostituito dal seguente: |
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Art. 14-ter. - (Disposizioni urgenti in materia di responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico1. Dopo l’articolo 178-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è inserito il seguente: “Art. 178-quater (Modalità per adempiere agli obblighi della responsabilità estesa del produttore nel settore del commercio elettronico). — 1. Qualsiasi produttore che immetta sul mercato nazionale, anche per conto di terzi, attraverso piattaforme di commercio elettronico, un prodotto per il quale è istituito un regime di responsabilità estesa del produttore è soggetto alla responsabilità medesima e adempie ai relativi obblighi ai sensi degli articoli 178-bis e 178-ter, nonché del presente articolo. 2. Agli effetti del presente articolo, per piattaforma di commercio elettronico si intende una piattaforma, come definita dall’articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, che consente l’immiss |
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Art. 15. - Disposizioni urgenti in materia di diritto d’autore - Procedura di infrazione n. 2017/40921. - 3-bis. Omissis 3-ter. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, sono |
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Art. 16. - Disposizioni in materia di obblighi di pubblicità dei centri dati - attuazione della direttiva (UE)2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 20231. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori di centri dati, come definiti nell'allegato A, punto 2.6.3.1.16, del regolamento (CE) n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, come modificato dal regolamento (UE) 2024/264 della Commissione, del 17 gennaio 2024, con una domanda di potenza di tecnologia dell'informazion |
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Art. 16-bis. - (Misure urgenti per l’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relative alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023)1. Ai fini dell’applicazione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018, relativa alle cause riunite da C-622/16 P a C-624/16 P, e delle decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023, i soggetti passivi, che abbiano presentato la dichiarazione per l’imposta municipale propria e per il tributo per i servizi indivisibili per gli enti non commerciali (IMU/TASI ENC) in almeno uno degli anni 2012 e 2013, recante l’indicazione di un’imposta a debito superiore a 50.000 euro annui, o che comunque siano stati chiamati a versare, anche a seguito di accertamento da parte dei comuni, un importo superiore a 50.000 euro annui, presentano, esclusivamente in via telematica, la dichiarazione per il recupero dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) relativamente al periodo dal 2006 al 2011, secondo il modello approvato con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Associazione nazionale dei comuni italiani, con il quale sono stabilite anche le modalità di trasmissione della dichiarazione e di messa a di |
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Art. 16-ter. - Omissis
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Art. 16-quater. - (Disposizioni per il completo adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell’11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo un codice di rete relativo a disposizioni settoriali per gli aspetti di cybersicurezza dei flussi transfrontalieri di energia elettrica)1. Al fine del completo adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento delegato (UE) 2024/1366 della Commissione, dell’11 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) |
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Art. 16-quinquies - Omissis
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Art. 16-sexies (Valutazione degli atti normativi che limitano l’accesso alle professioni regolamentate) |
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Art. 16-septies. - Omissis
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Art. 17. - Disposizioni finanziarie1. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 4, 10, 11-bis e 16-septies, dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono deri |
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Art. 18. - Entrata in vigore1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà |
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Allegato 1(articolo 8, comma 1, lettera e), recante modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)
«ALLEGATO 4-QUATER (di cui all'articolo 10-bis, comma 5-bis) Elenco delle gallerie con nuovi termini per la presentazione dell'istanza di messa in servizio da parte dei Gestori, con termini comunque non superiori al 31 dicembre 2027
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