L. R. Piemonte 09/04/2024, n. 17 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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L. R. Piemonte 09/04/2024, n. 17

Nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 e modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 08/07/2025, n. 9
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - Finalità e oggetto

1. La Regione, al fine di favorire lo sviluppo socio economico, in particolare delle zone montane, in armonia con le esigenze di valorizzazione del ter

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Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) impianto funiviario per il trasporto di persone: l'impianto che utilizza una o più funi impiegate o come vie di corsa o come organi di traz

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Art. 3 - Categorie di impianti funiviari

1. Gli impianti funiviari in servizio pubblico si suddividono in due categorie:

a) la prima categoria comprende gli impianti funiviari in servizio di trasporto pubblico

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CAPO II - Costruzione ed esercizio degli impianti funiviari
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Art. 4 - Regimi autorizzatori

1. La costruzione di impianti funiviari, come individuati dall'articolo 3, nonché l'esercizio pubblico e l'apertura degli impianti funiviari di cui al

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Art. 5 - Domanda di concessione per la costruzione di impianto funiviario

1. La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario in servizio pubblico di cui all'articolo 3, è presentata da parte dell'inter

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Art. 6 - Rilascio della concessione per la costruzione di impianto funiviario

1. La concessione per la costruzione di impianti funiviari in servizio pubblico di cui all'articolo 3, è rilasciata dall'unione montana di cui fa parte il comune sul cui territorio insiste l'impianto funiviario, previa deliberazione del comune, nonché secondo i criteri di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Se gli impianti insistono sul territorio di più comuni che fanno parte della medesima unione montana, la concessione di cui al comma 1 è rilasciata dall'unione montana, previa acquisizione delle deliberazioni dei comuni interessati.

3. Fatti salvi differenti accordi fra l

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Art. 7 - Rilascio della concessione per l'esercizio pubblico di impianti funiviari

1. L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera a), è subordi

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Art. 8 - Rilascio dell'autorizzazione all'esercizio pubblico

1. L'esercizio di impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, come individuati all'articolo 3, comma 1, lettera b), è soggett

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Art. 9 - Domande di concessione per la costruzione in concorrenza

1. Sono considerate concorrenti e sono esaminate comparativamente secondo i criteri contenuti nel disciplinare di attuazione di cui all'articolo 18:

a) due o più domande di concessione di costruzione relative a linee funiviarie finitime o i

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Art. 10 - Pubblica utilità

1. La domanda di concessione per la costruzione di un impianto funiviario di cui all'articolo 5 comprende anche l'istanza di dichiarazione di pubblica utilità.

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Art. 11 - Approvazione del progetto

1. Il progetto funiviario definitivo ai fini autorizzativi, composto dagli elaborati previsti dalla normativa vigente, come definiti dal disciplinare di cui all'articolo 18 e dalla documentazione tecnica di cui al punto 2.1.1 dell'allegato tecnico al decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 18 giugno 2021, n. 172 (Disposizioni e specificazioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone), è approvato con provvedimento dell'ente concedente di cui all'articolo 6, a seguito di conferenza dei servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi)

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Art. 12 - Apertura al pubblico esercizio

1. L'apertura al pubblico esercizio di un impianto funiviario in servizio pubblico per il trasporto di persone, dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione o la revisione generale per il proseguimento della vita tecnica, è subordinata al rilascio da parte dell'ente concedente di cui all'articolo 6:

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Art. 13 - Rinnovo della concessione all'esercizio pubblico

1. Alla scadenza naturale o anticipata della concessione, l'intestatario può richiedere il rinnovo della concessione di cui all'articolo 7.

2. Per il rinnovo di cui al comma 1 si segue la procedura per il rilascio di cui all'articolo 7.

3. Nel caso di impianti di proprietà privat

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Art. 14 - Voltura dell'autorizzazione all'esercizio pubblico

1. L'autorizzazione all'esercizio pubblico di cui all'articolo 8 in corso di validità può essere volturata ad altro soggetto in possesso dei requisit

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Art. 15 - Rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio pubblico

1. Alla scadenza del provvedimento di autorizzazione all'esercizio pubblico, l'intestatario può richiedere il rinnovo.

2. L'autorizzazione può essere rinnovata con le stesse modalità previste all'articolo 8.

3. All

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Art. 16 - Sospensione, decadenza e revoca della concessione o dell'autorizzazione all'esercizio

1. In caso di sospensione o revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 753/1980 ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui all'articolo 7 e di cui all'articolo 12, comma 1, si intendono sospesi o revocati.

2. In caso di sospensione o

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Art. 17 - Tariffe, orari e periodi di apertura

1. Il gestore degli impianti, per l'avvio dell'esercizio al pubblico e, successivamente, almeno con cadenza stagionale, nonché ad ogni significativa variazione, comunica all'ente concedente

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Art. 18 - Disciplinare di attuazione

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente, con deliberaz

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CAPO III - Modifiche alla legge regionale 2/2009
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Art. 19 - Modifiche all'articolo 5-bis della legge regionale 2/2009

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-bis della legge regionale 2/2009 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Nei comuni il cui PRGC è già stato

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Art. 20 - Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 2/2009

1. Nella rubrica dell'articolo 6 della legge regionale 2/2009, dopo la parola "sci" sono inserite le seguenti: "di discesa e di fondo".

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Art. 21 - Sostituzione dell'articolo 7 della legge regionale 2/2009

1. L'articolo 7 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 7. (Procedimento di classificazione)

1. I soggetti di cui all'articolo 12, comma 2, presentano una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di proce

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Art. 22 - Modifiche all'articolo 10 della legge regionale 2/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regiona

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Art. 23 - Modifiche all'articolo 11 della legge regionale 2/2009

1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente:

"a) quattro dirigenti delle direzioni regionali competenti in materia di ambiente, territorio, difesa del suolo, protezione civile, turismo e sport o loro delegati;"

2. La lettera c) del comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla

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Art. 24 - Modifica all'articolo 14-bis della legge regionale 2/2009

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 14-bis della legge regionale

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Art. 25 - Modifica all'articolo 20 della legge regionale 2/2009
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Art. 26 - Modifica all'articolo 23 della legge regionale 2/2009
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Art. 27 - Modifiche all'articolo 24 della legge regionale 2/2009

1. L'alinea del comma 4, dell'articolo 24, della legge regionale 2/2009, è sostituito dal seguente: "Le piste di fondo sono seg

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Art. 28 - Modifiche all'articolo 32 della legge regionale 2/2009
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Art. 29 - Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 2/2009

1. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 35 della legge regionale 2/2009 è sostituita dalla seguente:

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Art. 30 - Modifica all'articolo 40 della legge regionale 2/2009

1. All'articolo 40, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/2009

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Art. 31 - Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 2/2009

1. All'articolo 42, comma 2, lettera a), della legge regionale 2/2009

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Art. 32 - Modifica all'articolo 46 della legge regionale 2/2009

1. All'articolo 46, comma 1, lettera b), della legge regionale 2/2009

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Art. 33 - Sostituzione dell'articolo 49 della legge regionale 2/2009

1. L'articolo 49 della legge regionale 2/2009 è sostituito dal seguente:

"Art. 49. (Disposizioni transitorie)

1. Per le piste

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CAPO IV - Disposizioni sanzionatorie, abrogative, di coordinamento, transitorie, finali e finanziarie
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Art. 34 - Sanzioni

1. Per gli aspetti sanzionatori si applica quanto disposto dal decret

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Art. 35 - Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è abrogata la legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Discipli

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Art. 36 - Norme di coordinamento

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge e al fine di garantire un coerente coordinamento dell'ordinamento normativo regionale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, comma 2, della legge regionale 2/2009, le parole "legge regionale 14 dicembre 1989, n. 74 (Disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone)" sono sostituite dalle seguenti: "deliberazione legislativa approvata dal

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Art. 37 - Norme transitorie

1. Alle domande di concessione per la costruzione e l'esercizio di impianti funiviari presentate ai sensi della

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Art. 38 - Norma finale

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, decorrono i termini per la presentazione delle istanze di cui all'

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Art. 39 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

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Art. 40 - Entrata in vigore

1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, entra in vigore novanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.

 

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