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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
R.D. 19/10/1930, n. 1398
R.D. 19/10/1930, n. 1398
R.D. 19/10/1930, n. 1398
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Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Leg.vo 31/10/2024, n. 164
- D.L. 01/10/2024, n. 137
- L. 09/08/2024, n. 114
- D.L. 04/07/2024, n. 92 (L. 08/08/2024, n. 112)
- L. 28/06/2024, n. 90
- Sent. Corte Cost. 20/05/2024, n. 91
- Sent. Corte Cost. 13/05/2024, n. 86
- Sent. Corte Cost. 22/03/2024, n. 46
- D. Leg.vo 19/03/2024, n. 31
- L. 04/03/2024, n. 25
- D.L. 02/03/2024, n. 19 (L. 29/04/2024, n. 56)
- L. 22/01/2024, n. 6
- L. 27/12/2023, n. 206
- Sent. Corte Cost. 11/12/2023, n. 217
- L. 24/11/2023, n. 168
- Sent. Corte Cost. 09/11/2023, n. 201
- Sent. Corte Cost. 30/10/2023, n. 197
- L. 26/09/2023, n. 138
- Sent. Corte Cost. 12/10/2023, n. 188
- D.L. 15/09/2023, n. 123 (L. 13/11/2023, n. 159)
- D.L. 10/08/2023, n. 105 (L. 09/10/2023, n. 137)
- Sent. Corte Cost. 11/07/2023, n. 141
- Sent. Corte Cost. 15/06/2023, n. 120
- Sent. Corte Cost. 05/06/2023, n. 111
- L. 24/05/2023, n. 60
- Sent. Corte Cost. 12/05/2023, n. 94
- D.L. 30/03/2023, n. 34 (L. 26/05/2023, n. 56)
- D.L. 31/10/2022, n. 162 (L. 30/12/2022, n. 199)
- D. Leg.vo 04/10/2022, n. 156
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 150
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- Sent. Corte Cost. 12/07/2022, n. 174
- Sent. Corte Cost. 22/04/2022, n. 105
- Sent. Corte Cost. 14/04/2022, n. 95
- L. 09/03/2022, n. 22
- D.L. 25/02/2022, n. 13
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- L. 23/12/2021, n. 238
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 195
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 184
- L. 27/09/2021, n. 134
- D.L. 08/09/2021, n. 120 (L. 08/11/2021, n. 155)
- Sent. Corte Cost. 08/07/2021, n. 143
- Sent. Corte Cost. 31/03/2021, n. 55
- D.L. 21/10/2020, n. 130 (L. 18/12/2020, n. 173)
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- L. 14/08/2020, n. 113
- Sent. Corte Cost. 21/07/2020, n. 156
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D. Leg.vo 14/07/2020, n. 75
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- Sent. Corte Cost. 29/05/2020, n. 102
- Sent. Corte Cost. 24/04/2020, n. 73
- Sent. Corte Cost. 22/11/2019, n. 242
- L. 19/07/2019, n. 69
- D.L. 14/06/2019, n. 53 (L. 08/08/2019, n. 77)
- L. 21/05/2019, n. 43
- L. 26/04/2019, n. 36
- L. 09/01/2019, n. 3
- D.L. 04/10/2018, n. 113 (L. 01/12/2018, n. 132)
- D. Leg.vo 11/05/2018, n. 63
- D. Leg.vo 10/04/2018, n. 36
- D. Leg.vo 01/03/2018, n. 21
- L. 11/01/2018, n. 6
- L. 11/01/2018, n. 4
- L. 11/01/2018, n. 3
- D. Leg.vo 29/12/2017, n. 216
- D. Leg.vo 07/12/2017, n. 203
- L. 04/12/2017, n. 172
- L. 17/10/2017, n. 161
- L. 14/07/2017, n. 110
- Sentenza C. Cost. 17/07/2017, n. 205
- L. 03/07/2017, n. 105
- L. 23/06/2017, n. 103
- L. 08/03/2017, n. 24
- D.L. 20/02/2017, n. 14 (L. 18/04/2017, n. 48)
- D. Leg.vo 19/01/2017, n. 6
- L. 11/12/2016, n. 236
- D. Leg.vo 29/10/2016, n. 202
- Sent. Corte Cost. 10/11/2016, n. 236
- L. 29/10/2016, n. 199
- L. 28/07/2016, n. 153
- L. 11/07/2016, n. 133
- D. Leg.vo 21/06/2016, n. 125
- Sent. Corte Cost. 07/04/2016, n. 74
- L. 23/03/2016, n. 41
- D. Leg.vo 15/01/2016, n. 8
- D. Leg.vo 15/01/2016, n. 7
- Sent. Corte Cost. 23/07/2015, n. 185
- L. 27/05/2015, n. 69
- L. 22/05/2015, n. 68
- L. 28/04/2015, n. 58
- D. Leg.vo 16/03/2015, n. 28
- Sent. Corte Cost. 25/03/2015, n. 45
- D.L. 18/02/2015, n. 7 (L. 17/04/2015, n. 43)
- L. 15/12/2014, n. 186
- C. Cost. 28/05/2014, n. 143
- L. 28/04/2014, n. 67
- C. Cost. 18/04/2014, n. 106
- C. Cost. 18/04/2014, n. 105
- L. 17/04/2014, n. 62
- D. Leg.vo 04/03/2014, n. 39
- D. Leg.vo 28/12/2013, n. 154
- D.L. 14/08/2013, n. 93 (L. 15 ottobre 2013, n. 119)
- D.L. 01/07/2013, n. 78 (L. 09/08/2013, n. 94)
- L. 20/12/2012, n. 237
- L. 06/11/2012, n. 190
- C. Cost. 05/11/2012, n. 251
- L. 01/10/2012, n. 172
- D.L. 13/09/2012, n. 158 (L. 08/11/2012, n. 189)
- C. Cost. 19/03/2012, n. 68
- C. Cost. 23/02/2012, n. 31
- L. 15/02/2012, n. 12
- L. 27/01/2012, n. 3
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (L. 24/03/2012, n. 27)
- D.L. 13/08/2011, n. 138 (L. 14/09/2011, n. 148)
- D. Leg.vo 07/07/2011, n. 121
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- C. Cost. 10/06/2011, n. 183
- L. 26/11/2010, n. 199
- L. 04/11/2010, n. 201
- L. 13/08/2010 n. 136
- C. Cost. 08/07/2010, n. 249
- L. 02/07/2010, n. 108
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D.L. 04/02/2010, n. 4 (L. 31/03/2010, n. 50)
- L. 23/12/2009, n. 191
- L. 03/08/2009, n. 116
- L. 23/07/2009, n. 99
- L. 15/07/2009, n. 94
- L. 18/06/2009, n. 69
- D.L. 23/02/2009, n. 11( L. 23/04/2009, n. 38)
- D.L. 23/05/2008, n. 92 (L. 24/07/2008, n. 125)
- L. 18/03/2008, n. 48
- D. Leg.vo 21/11/2007, n. 231
- D.L. 08/02/2007, n. 8 (L. 04/04/2007, n. 41)
- L. 16/03/2006, n. 146
- L. 24/02/2006, n. 85
- L. 24/02/2006, n. 52
- L. 21/02/2006, n. 102
- L. 20/02/2006, n. 95
- L. 13/02/2006, n. 59
- L. 06/02/2006, n. 38
- L. 09/01/2006, n. 7
- D.L. 30/12/2005, n. 272 (L. 21/02/2006, n. 49)
- L. 28/12/2005, n. 262
- L. 05/12/2005, n. 251
- D.L. 27/07/2005, n. 144 (L. 31/07/2005, n. 155)
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- C. Cost. 29/11/2004, n. 367
- L. 20/07/2004, n. 189
- L. 11/06/2004, n. 145
- L. 11/08/2003, n. 228
- C. Cost. 18/07/2003, n. 253
- L. 09/04/2003, n. 72
- L. 14/02/2003, n. 34
- L. 12/12/2002, n. 273
- D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61
- D.L. 18/10/2001, n. 374 (L. 15/12/2001, n. 438)
- L. 05/10/2001, n. 367
- D.L. 25/09/2001, n. 350 (L. 23/11/2001, n. 409)
- C. Cost. 12/07/2001, n. 243
- L. 30/03/2001, n. 130
- L. 27/03/2001, n. 97
- L. 26/03/2001, n. 128
- L. 19/03/2001, n. 92
- L. 08/03/2001, n. 40
- L. 01/03/2001, n. 63
- L. 07/12/2000, n. 397
- L. 21/11/2000, n. 353
- C. Cost. 20/11/2000, n. 508
- L. 29/09/2000, n. 300
- D.L. 04/08/2000, n. 220 (L. 06/10/2000, n. 275)
- D.L. 07/04/2000, n. 82 (L. 05/06/2000 n. 144)
- D. Leg.vo 30/12/1999, n. 507
- D.L. 27/09/1999, n. 330 (L. 23/11/1999, n. 438)
- L. 12/07/1999, n. 231
- L. 25/06/1999, n. 205
- L. 03/08/1998, n. 269
- C. Cost. 24/07/1998, n. 324
- C. Cost. 06/04/1998, n. 98
- L. 16/07/1997, n. 234
- C. Cost. 04/06/1997, n. 161
- L. 07/03/1996, n. 108
- L. 15/02/1996, n. 66
- C. Cost. 18/10/1995, n. 440
- L. 08/08/1995, n. 332
- D. Leg.vo 19/12/1994, n. 758
- D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480
- C. Cost. 28/04/1994, n. 168
- L. 23/12/1993, n. 547
- L. 09/08/1993, n. 328
- D.L. 08/06/1992, n. 306 (L. 07/08/1992, n. 356)
- L. Cost. 06/03/1992, n. 1
- L. 07/02/1992, n. 181
- D.L. 31/12/1991, n. 419 (L. 18/02/1992, n. 172)
- L. 05/10/1991, n. 320
- D.L. 13/05/1991, n. 152 (L. 12/07/1991, n. 203)
- L. 26/06/1990, n. 162
- L. 12/06/1990, n. 146
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- D. Leg.vo 13/07/1994, n. 480
- C. Cost. 07/06/1984, n. 155
- C. Cost. 28/07/1983, n. 663
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- L. 23/12/1982, n. 936
- L. 13/09/1982, n. 646
- L. 12/08/1982, n. 532
- L. 13/09/1982, n. 646
- C. Cost. 27/07/1982, n. 139
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 05/08/1981, n. 442
- C. Cost. 08/06/1981, n. 96
- D.L. 15/12/1979, n. 625 (L. 06/02/1980, n. 15)
- L. 22/05/1978, n. 194
- L. 13/05/1978, n. 180
- D.L. 21/03/1978, n. 59 (L. 18/05/1978, n. 191)
- L. 12/01/1977, n. 1
- D.L. 15/10/1976, n. 704 (L. 27/11/1976, n. 787)
- C. Cost. 07/07/1976, n. 154
- C. Cost. 28/04/1976, n. 95
- L. 22/12/1975, n. 685
- L. 26/07/1975, n. 354
- C. Cost. 17/07/1975, n. 255
- C. Cost. 17/07/1975, n. 222
- C. Cost. 19/06/1975, n. 151
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- L. 22/05/1975, n. 152
- L. 19/05/1975, n. 151
- C. Cost. 27/12/1974, n. 290
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- C. Cost. 06/07/1970, n. 199
- C. Cost. 15/04/1970, n. 56
- C. Cost. 03/12/1969, n. 147
- C. Cost. 17/04/1969, n. 84
- C. Cost. 17/02/1969, n. 15
- C. Cost. 19/07/1968, n. 113
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- L. 04/03/1958 n. 127
- L. 20/02/1958, n. 75
- L. 30/07/1957, n. 655
- L. 23/03/1956, n. 167
- L. 11/11/1947, n. 1317
- D.Lgs.Lgt. 05/10/1945, n. 679
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- D.Lgs.Lgt. 10/08/1944, n. 224
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LIBRO PRIMO - DEI REATI IN GENERALE |
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TITOLO I - Della legge penale |
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Art. 1. - Reati e pene: disposizione espressa di leggeNessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da es |
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Art. 2. - Successione di leggi penaliNessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costitu |
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Art. 3. - Obbligatorietà della legge penaleLa legge penale italiana obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salve le eccezioni |
|
Art. 3-bis. - Principio della riserva di codice |
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Art. 4. - Cittadino italiano. Territorio dello StatoAgli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani i cittadini delle colonie, i sudditi coloniali, gli appartenent |
|
Art. 6. - Reati commessi nel territorio dello StatoChiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana. |
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Art. 7. - Reati commessi all'esteroÈ punito secondo la legge italiana il cittadino o lo straniero che commette in territorio estero taluno dei seguenti reati: |
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Art. 8. - Delitto politico commesso all'esteroIl cittadino o lo straniero, che commette in territorio estero un delitto politico non compreso tra quelli indicati nel n. 1 dell'ar |
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Art. 9. - Delitto comune del cittadino all'esteroIl cittadino, che, fuori dei casi indicati nei due articoli precedenti, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte N4 o l'ergastolo, o la reclusione no |
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Art. 10. - Delitto comune dello straniero all'esteroLo straniero, che, fuori dei casi indicati negli articoli 7 e 8, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino, un delitto per il quale la legge italiana stabilisce la pena di morte N4 o l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito second |
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Art. 11. - Rinnovamento del giudizioNel caso indicato nell'art. 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero. |
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Art. 12. - Riconoscimento delle sentenze penali straniereAlla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento: 1) per stabilire la recidiva o un altro effetto penale della condanna ovvero per dichiarare l'abitualità o |
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Art. 13. - EstradizioneL'estradizione è regolata dalla legge penale italiana, dalle convenzioni e dagli usi internazionali. |
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Art. 14. - Computo e decorrenza dei terminiQuando la legge penale fa dipendere un effetto giuridico dal decorso del tempo, per il computo di questo si osserva il calendario co |
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Art. 15. - Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penaleQuando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di l |
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Art. 16. - Leggi penali specialiLe disposizioni di questo codice si applicano anche alle materie regolate da altre leggi penali, in quanto non sia da queste stabili |
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Titolo II - Delle pene |
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Capo I - Delle specie di pene, in generale |
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Art. 17. - Pene principali: specieLe pene principali stabilit |
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Art. 18. - Denominazione e classificazione delle pene principaliSotto la denominazione di pene detentive o restrittive della libertà personale la legge comprende: l'ergastolo, la reclusione e l'a |
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Art. 19. - Pene accessorie: specieLe pene accessorie per i delitti sono: 1. l'interdizione dai pubblici uffici; 2. l'interdizione da una professione o da un'arte; |
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Art. 20. - Pene principali e accessorieLe pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle accessorie conseguono di diritto alla condanna, come e |
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Art. 20-bis - Pene sostitutive delle pene detentive breviSalvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III |
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Capo II - Delle pene principali, in particolare |
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Art. 21. - Pena di morte |
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Art. 22. - Ergastolo |
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Art. 23. - ReclusioneLa pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinat |
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Art. 25. - ArrestoLa pena dell'arresto si estende da cinque giorni a tre anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati o in sezioni |
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Art. 27. - Pene pecuniarie fisse e proporzionaliLa legge determina i casi nei quali le pene pecuniarie sono fisse e quelli in cui sono proporzionali. Le pene pecuniarie proporziona |
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Capo III - Delle pene accessorie in particolare |
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Art. 28. - Interdizione dai pubblici ufficiL'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea. L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: 1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; |
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Art. 29. - Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici ufficiLa condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua d |
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Art. 30. - Interdizione da una professione o da un'arteL'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una profes |
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Art. 31. - Condanna per delitti commessi con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte. InterdizioneOgni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri, o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione, o ad un |
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Art. 32. - Interdizione legaleIl condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale. La condanna all'ergastolo importa |
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Art. 32-bis. - Interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese |
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Art. 32-ter. - Incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione |
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Art. 32-quater. - Casi nei quali alla condanna consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione |
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Art. 32-quinquies. - Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego |
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Art. 33. - Condanna per delitto colposoLe disposizioni dell'articolo 29 e del secondo capoverso dell'articolo 32 non si applicano nel caso di condanna per delitto colposo. |
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Art. 35. - Sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arteLa sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante la sospensione, una professione, arte, industria, |
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Art. 35-bis. - Sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese |
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Art. 36. - Pubblicazione della sentenza penale di condannaLa sentenza di condanna alla pena di morte N4 o all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel comune ove è stata pronunciata, in quello ove il deli |
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Art. 37. - Pene accessorie temporanee: durataQuando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determ |
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TITOLO III - Del reato |
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Capo I - Del reato consumato e tentato |
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Art. 39. - Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioniI reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da ques |
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Art. 40. - Rapporto di causalitàNessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esisten |
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Art. 41. - Concorso di causeIl concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall'azione od omissione del colpevole, non esc |
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Art. 42. - Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale. Responsabilità obiettivaNessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volont� |
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Art. 43. - Elemento psicologico del reatoIl delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azio |
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Art. 44. - Condizione obiettiva di punibilitàQuando, per la punibilità del reato, la legge richiede il verificarsi di una condizione, il colpevole risponde del reato, anche se |
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Art. 45. - Caso fortuito o forza maggioreNon è punibile chi ha commesso il fatto per caso fortuito o per forza maggiore. |
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Art. 46. - Costringimento fisicoNon è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resist |
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Art. 47. - Errore di fattoL'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da col |
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Art. 48. - Errore determinato dall'altrui ingannoLe disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se l'errore sul fatto che costituisce il reato è determinato dall'altru |
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Art. 49. - Reato supposto erroneamente e reato impossibileNon è punibile chi commette un fatto non costituente reato, nella supposizione erronea che esso costituisca reato. |
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Art. 50. - Consenso dell'avente dirittoNon è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne. |
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Art. 51. - Esercizio di un diritto o adempimento di un dovereL'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autori |
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Art. 52. - Difesa legittimaNon è punibile chi ha commesso il fatto, per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo |
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Art. 53. - Uso legittimo delle armiFerme le disposizioni contenute nei due articoli precedenti, non è punibile il pubblico ufficiale che, al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero |
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Art. 54. - Stato di necessitàNon è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale d |
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Art. 55. - Eccesso colposoQuando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla |
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Art. 56. - Delitto tentatoChi compie atti idonei, diretti in modo non equivoco a commettere un delitto, risponde di delitto tentato, se l'azione non si compie o l'even |
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Art. 57. - Reati commessi col mezzo della stampa periodica |
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Art. 57-bis. - Reati commessi col mezzo della stampa non periodica |
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Art. 58. - Stampa clandestinaLe disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche se non sono state osservate le prescrizioni di legge sulla pubblicazione |
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Art. 58-bis. - Procedibilità per i reati commessi col mezzo della stampaSe il reato comm |
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Capo II - Delle circostanze del reato |
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Art. 60. - Errore sulla persona dell'offesoNel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano l |
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Art. 61. - Circostanze aggravanti comuniAggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali le circostanze seguenti: 1) l'avere agito per motivi abietti o futili; 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3) l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; |
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Art. 61-bis. - Circostanza aggravante del reato transnazionale |
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Art. 62. - Circostanze attenuanti comuniAttenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti: 1) l'avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale; 2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ing |
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Art. 62-bis. - Circostanze attenuanti genericheIl giudice, indipendentemente dalle circostanze previste nell'articolo 62, può prendere in co |
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Art. 63. - Applicazione degli aumenti o delle diminuzioni di penaQuando la legge dispone che la pena sia aumentata o diminuita entro limiti determinati, l'aumento o la diminuzione si opera sulla quantità di essa, che il giudice applicherebbe al colpevole, qualora non concorresse la circostanza che la fa aumentare o diminuire. |
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Art. 64. - Aumento di pena nel caso di una sola circostanza aggravanteQuando ricorre una circostanza aggravante, e l'aumento di pena non è determinato dalla legge, è aumentata fino a un terzo la pena |
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Art. 65. - Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante |
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Art. 66. - Limiti degli aumenti di pena nel caso di concorso di più circostanze aggravantiSe concorrono più circostanze aggravanti, la pena da applicare per effetto degli aumenti non può superare il triplo del massimo stabilito dalla le |
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Art. 67. - Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuantiSe concorrono più circostanze attenuanti la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore: |
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Art. 68. - Limiti al concorso di circostanzeSalvo quanto è disposto nell'articolo 15, quando una circostanza aggravante comprende in sé un'altra circostanza aggravante, ovver |
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Art. 69. - Concorso di circostanze aggravanti e attenuantiQuando concorrono insieme circostanze aggravanti e circostanze attenuanti, e le prime sono dal giudice ritenute prevalenti, non si tien conto delle diminuzioni di pena stabilite per le circostanze attenuanti, e si fa luogo soltanto agli aumenti di pena stabiliti per le circostanze aggravanti. |
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Art. 69-bis. - Casi di esclusione del giudizio di comparazione tra circostanze |
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Art. 70. - Circostanze oggettive e soggettiveAgli effetti della legge penale: 1) so |
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Capo III - Del concorso di reati |
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Art. 71. - Condanna per più reati con unica sentenza o decretoQuando, con una sola sentenza o con un solo decreto, si deve pronunciare condanna per più reati contro la stessa persona, si applic |
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Art. 72. - Concorso di reati che importano l'ergastolo e di reati che importano pene detentive temporanee |
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Art. 73. - Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specieSe più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata co |
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Art. 74. - Concorso di reati che importano pene detentive di specie diversaSe più reati importano pene temporanee detentive di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero. |
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Art. 75. - Concorso di reati che importano pene pecuniarie di specie diversaSe più reati importano pene pecuniarie di specie diversa, queste si applicano tutte distintamente e per intero. |
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Art. 76. - Pene concorrenti considerate come pena unica ovvero come pene distinteSalvo che la legge stabilisca altrimenti, le pene della stessa specie concorrenti a norma dell'articolo 73 si considerano come pena |
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Art. 77. - Determinazione delle pene accessoriePer determinare le pene accessorie e ogni altro effetto penale della condanna, si ha riguardo ai singoli reati per i quali è pronun |
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Art. 78. - Limiti degli aumenti delle pene principaliNel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorre |
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Art. 79. - Limiti degli aumenti delle pene accessorieLa durata massima delle pene accessorie temporanee non può superare, nel complesso, i limiti seguenti: |
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Art. 80. - Concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversiLe disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche nel caso in cui, dopo una sentenza o un decreto di condanna, si deve gi |
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Art. 81. - Concorso formale. Reato continuatoÈ punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave au |
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Art. 82. - Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era direttaQuando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella |
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Art. 83. - Evento diverso da quello voluto dall'agenteFuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, s |
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Art. 84. - Reato complessoLe disposizioni degli articoli precedenti non si applicano quando la legge considera come elementi costitutivi, o come circostanze a |
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TITOLO IV - Del reo e della persona offesa dal reato |
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Capo I - Della imputabilità |
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Art. 85. - Capacità d'intendere e di volere |
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Art. 86. - Determinazione in altri dello stato d'incapacità allo scopo di far commettere un reatoSe taluno mette altri nello stato d'incapacità d'intendere o di volere, al fine di fargli commettere un reato, del reato commesso d |
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Art. 87. - Stato preordinato d'incapacità d'intendere o di volereLa disposizione della prima parte dell'articolo 85 non si applica a chi si è messo in stato d'incapacità d'intendere o di volere a |
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Art. 88. - Vizio totale di menteNon è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da escludere la capacit� |
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Art. 89. - Vizio parziale di menteChi, nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, in tale stato di mente da scemare grandemente, senza escluderla, |
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Art. 90. - Stati emotivi o passionaliGli stati emotivi o passionali non escludono nè diminuiscono l'imputabilità. |
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Art. 91. - Ubriachezza derivata da caso fortuito o da forza maggioreNon è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva la capacità d'intendere o di volere, a cagione di piena u |
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Art. 92. - Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinataL'ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore non esclude né diminuisce l'imputabilità. |
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Art. 93. - Fatto commesso sotto l'azione di sostanze stupefacentiLe disposizioni dei due articoli precedenti si applicano anche quando il fatto è stato commesso sotto l'azione di sostanze stupefac |
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Art. 94. - Ubriachezza abitualeQuando il reato è commesso in stato di ubriachezza, e questa è abituale, la pena è aumentata. |
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Art. 95. - Cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacentiPer i fatti commessi in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool ovvero da sostanze stupefacenti, si applicano le disposiz |
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Art. 96. - SordomutismoNon è imputabile il sordomuto N29 che, nel m |
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Art. 97. - Minore degli anni quattordiciNon è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, non aveva compiuto i quattordici anni. |
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Art. 98. - Minore degli anni diciottoÈ imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva cap |
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Capo II - Della recidiva, dell'abitualità e professionalità nel reato e della tendenza a delinquere |
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Art. 99. - RecidivaChi, dopo essere stato condannato per un delitto non colposo, ne commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento di un terzo della pena da infliggere per il nuovo delitto non colposo. |
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Art. 100. Recidiva facoltativa |
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Art. 101. - Reati della stessa indoleAgli effetti della legge penale, sono considerati reati della stessa indole non soltanto quelli che violano una stessa disposizione |
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Art. 102. - Abitualità presunta dalla leggeÈ dichiarato delinquente abituale chi, dopo essere stato condannato alla reclusione in misura superiore complessivamente a cinque a |
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Art. 103. - Abitualità ritenuta dal giudiceFuori del caso indicato nell'articolo precedente, la dichiarazione di abitualità nel delitto è pronunciata anche contro chi, dopo |
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Art. 104. - Abitualità nelle contravvenzioniChi, dopo essere stato condannato alla pena dell'arresto per tre contravvenzioni della stessa indole, riporta condanna per un'altra |
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Art. 105. - Professionalità nel reatoChi trovandosi nelle condizioni richieste per la dichiarazione di abitualità, riporta condanna per un altro reato, è dichiarato de |
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Art. 106. - Effetti dell'estinzione del reato o della penaAgli effetti della recidiva e della dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si tien conto altresì delle conda |
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Art. 107. - Condanna per vari reati con una sola sentenzaLe disposizioni relative alla dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato, si applicano anche se, per i vari reati, |
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Art. 108. - Tendenza a delinquereÈ dichiarato delinquente per tendenza chi, sebbene non recidivo o delinquente abituale o professionale, commette un delitto non col |
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Art. 109. - Effetti della dichiarazione di abitualità, professionalità o tendenza a delinquereOltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitualità o di profession |
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Capo III - Del concorso di persone nel reato |
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Art. 110. - Pena per coloro che concorrono nel reatoQuando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita, salve le disposizioni d |
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Art. 111. - Determinazione al reato di persona non imputabile o non punibileChi ha determinato a commettere un reato una persona non imputabile, ovvero non punibile a cagione di una condizione o qualità personale, rispon |
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Art. 112. - Circostanze aggravantiLa pena da infliggere per il reato commesso è aumentata: 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più salvo che la legge disponga altrimenti; 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la c |
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Art. 113. - Cooperazione nel delitto colposoNel delitto colposo, quando l'evento è stato cagionato dalla cooperazione di più persone, ciascuna di queste soggiace alle pene st |
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Art. 114. - Circostanze attenuantiIl giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da talune delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 11 |
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Art. 115. - Accordo per commettere un reato. IstigazioneSalvo che la legge disponga altrimenti, qualora due o più persone si accordino allo scopo di commettere un reato, e questo non sia |
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Art. 116. - Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrentiQualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguen |
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Art. 117. - Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrentiSe, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato |
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Art. 118. - Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti |
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Art. 119. - Valutazione delle circostanze di esclusione della penaValutazione delle circostanze di esclusione della pena. |
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Capo IV - Della persona offesa dal reato |
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Art. 120. - Diritto di querelaOgni persona offesa da un reato per cui non debba procedersi d'ufficio o dietro richiesta o istanza ha diritto di querela. |
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Art. 121. - Diritto di querela esercitato da un curatore specialeSe la persona offesa è minore degli anni quattordici o inferma di mente, e non v'è chi ne abbia la rappresentanza, ovvero chi l'es |
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Art. 122. - Querela di uno fra più offesiIl reato commesso in danno di più persone è punibile anche se la querela è proposta da una soltanto di esse. |
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Art. 123. - Estensione della querelaLa querela si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. |
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Art. 124. - Termine per proporre la querela. Rinuncia |
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Art. 125. - Querela del minore o inabilitato nel caso di rinuncia del rappresentanteLa rinuncia alla facoltà di esercitare il diritto di querela, fatta dal genitore o dal tutore o dal curatore, non priva il minore, |
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Art. 126. - Estinzione del diritto di querelaIl diritto di querela si estingue con la morte della persona offesa. |
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Art. 127. - Richiesta di procedimento per delitti contro il Presidente della RepubblicaSalvo quanto è disposto nel titolo primo del libro secondo di questo codice, qualora un delitto punibile a querela della persona of |
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Art. 128. - Termine per la richiesta di procedimentoQuando la punibilità di un reato dipende dalla richiesta dell'autorità, la richiesta non può essere più proposta, decorsi tre me |
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Art. 129. - Irrevocabilità ed estensione della richiestaLa richiesta dell'autorità è irrevocabile. Le disposi |
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Art. 130. - Istanza della persona offesaQuando la punibilità del reato dipende dall'istanza della persona offesa, l'istanza è regolata dalle disposizioni relative alla ri |
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Art. 131. - Reato complesso. Procedibilità di ufficioNei casi preveduti dall'articolo 84, per il reato complesso si procede sempre di ufficio, se per taluno dei reati, che ne sono eleme |
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TITOLO V - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena |
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Capo I - Della non punibilità per particolare tenuità del fatto. Della modificazione e applicazione della pena |
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Art. 131-bis. - Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fattoNei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale. N102 |
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Art. 132. - Potere discrezionale del giudice nell'applicazione della pena: limitiNei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di |
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Art. 133. - Gravità del reato: valutazione agli effetti della penaNell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta: 1) dalla natura, dalla specie, dai m |
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Art. 133-bis. - Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria |
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Art. 133-ter. - Pagamento rateale della multa o dell'ammenda |
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Art. 134. - Computo delle peneLe pene temporanee si applicano a giorni, a mesi e ad anni. |
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Art. 135. - Ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive |
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Art. 136. - Conversione delle pene pecuniarie non eseguite |
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Art. 137. - Custodia cautelareLa carcerazione sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea de |
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Art. 138. - Pena e custodia cautelare per reati commessi all'esteroQuando il giudizio seguito all'estero è rinnovato nello Stato, la pena scontata all'estero è sempre computata tenendo conto della |
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Art. 139. - Computo delle pene accessorieNel computo delle pene accessorie temporanee non si tiene conto del tempo in cui il condannato sconta la pena detentiva, o è sottop |
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Art. 140. - Applicazione provvisoria di pene accessorie |
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Capo II - Della esecuzione della pena |
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Art. 141. - Esecuzione delle pene detentive. Stabilimenti speciali |
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Art. 142. - Esecuzione delle pene detentive inflitte a minori |
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Art. 143. - Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari |
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Art. 144. - Vigilanza sull'esecuzione delle pene |
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Art. 145. - Remunerazione ai condannati per il lavoro prestatoNegli stabilimenti penitenziari, ai condannati è corrisposta una remunerazione per il lavoro prestato. Sulla remunerazi |
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Art. 146. - Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena |
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Art. 147. - Rinvio facoltativo dell'esecuzione della penaL'esecuzione di una pena può essere differita: 1) se è presentata domanda di grazia, e l'esecuzione della pena non deve esser differita a norma dell'articolo precedente; 2) se |
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Art. 148. - Infermità psichica sopravvenuta al condannatoSe, prima dell'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale o durante l'esecuzione, sopravviene al condannato una infermità psichica, il giudice, qualora ritenga che l'infermità sia tale da impedire l'esecuzione della pena |
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Art. 149. - Consiglio di patronato e Cassa delle ammende |
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TITOLO VI - Della estinzione del reato e della pena |
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Capo I - Della estinzione del reato |
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Art. 150. - Morte del reo prima della condannaLa morte del reo, avvenuta prima della condanna, estingue il reato. |
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Art. 152. - Remissione della querelaNei reati punibili a querela della persona offesa, la remissione estingue il reato. N102 La remissione è processuale o extraprocessuale. La remissione extraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela. |
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Art. 153. - Esercizio del diritto di remissione. IncapaciPer i minori degli anni quattordici e per gli interdetti a cagione di infermità di mente, il diritto di remissione è esercitato dal loro legale rappres |
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Art. 154. - Più querelanti: remissione di uno soloSe la querela è stata proposta da più persone, il reato non si estingue se non interviene la remissione di tutti i querelanti. |
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Art. 155. - Accettazione della remissioneLa remissione non produce effetto, se il querelato l'ha espressamente o tacitamente ricusata. Vi è ricusa tacita, quando il querelato ha compiuto fat |
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Art. 157. - Prescrizione. Tempo necessario a prescrivereLa prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria. Per determinare il tempo necessario a prescrivere si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per il reato |
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Art. 158. - Decorrenza del termine della prescrizioneIl termine della prescrizione decorre, per il reato consumato, dal giorno della consumazione; per il reato tentato, dal giorno in cui è cessata l’attività del colpevole; per il reato permanente o continuato, dal giorno in cui è cessata |
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Art. 159. - Sospensione del corso della prescrizioneIl corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge, oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere, dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie; |
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Art. 160. - Interruzione del corso della prescrizioneInterrompono la prescrizione l'ordinanza che applica le misure cautelari personali e quella di convalida del fermo o dell'arresto, l'interrogato |
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Art. 161-bis. - Cessazione del corso della prescrizione |
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Art. 162. - Oblazione nelle contravvenzioni |
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Art. 162-bis. - Oblazione nelle contravvenzioni punite con pene alternativeNelle contravvenzioni per le quali la legge stabilisce la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda, il contravventore può essere ammesso a pagare, |
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Art. 162-ter - Estinzione del reato per condotte riparatorieNei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dic |
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Art. 163. - Sospensione condizionale della penaNel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a du |
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Art. 164. - Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della penaLa sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che |
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Art. 165. - Obblighi del condannatoLa sospensione condizionale della pena può essere subordinata all'adempimento dell'obbligo delle restituzioni, al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento del danno o provvisoriamente assegnata sull'ammontare di esso e alla pubblicazione della sentenza a titolo di riparazione del danno; può altresì essere subordinata, salvo che la legge disponga altrimenti, all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna. N50 |
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Art. 166. - Effetti della sospensioneLa sospensione condizional |
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Art. 167. - Estinzione del reatoSe, nei termini stabiliti, il condannato non commette un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, e adempie gli obbl |
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Art. 168. - Revoca della sospensioneSalva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il con |
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Art. 168-bis. - Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputatoNei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 de |
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Art. 168-ter. - Effetti della sospensione del procedimento con messa alla provaDurante il periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova il corso della prescrizione del reato è sospeso |
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Art. 168-quater. - Revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova |
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Art. 169. - Perdono giudiziale per i minori degli anni diciottoSe, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena p |
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Art. 170. - Estinzione di un reato che sia presupposto, elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reatoQuando un reato è il presupposto di un altro reato, la causa che lo estingue non si estende all'altro reato. |
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Capo II - Della estinzione della pena |
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Art. 171. - Morte del reo dopo la condannaLa morte del reo, avvenuta dopo la condanna, estingue la pena. |
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Art. 172. - Estinzione delle pene della reclusione e della multa per decorso del tempoLa pena della reclusione si estingue col decorso di un tempo pari al doppio della pena inflitta e, in ogni caso, non superiore a trenta e non inferiore a dieci anni. La pena della multa si estingue nel termine di dieci anni. |
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Art. 173. - Estinzione delle pene dell'arresto e dell'ammenda per decorso del tempoLe pene dell'arresto e dell'ammenda si estinguono nel termine di cinque anni. Tale termine è raddoppiato se si tratta di recidivi, |
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Art. 174. - Indulto e graziaL'indulto o la grazia condona, in tutto o in parte, la pena inflitta, o la commuta in un'altra specie di pena stabilita dalla legge. |
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Art. 176. - Liberazione condizionaleIl condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pe |
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Art. 177. - Revoca della liberazione condizionale o estinzione della penaNei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizion |
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Art. 178. - Riabilitazione |
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Art. 179. - Condizioni per la riabilitazione |
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Art. 181. - Riabilitazione nel caso di condanna all'esteroLe disposizioni relative alla riabilitazione si applicano anche nel caso di sentenze straniere di condanna, riconosciute a norma del |
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Capo III - Disposizioni comuni |
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Art. 182. - Effetti delle cause di estinzione del reato o della penaSalvo che la legge disponga altrimenti, l'estinzione del reato o della pena ha effetto soltanto per coloro ai quali la causa di esti |
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Art. 183. - Concorso di cause estintiveLe cause di estinzione del reato o della pena operano nel momento in cui esse intervengono. |
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Art. 184. - Estinzione della pena di morte, dell'ergastolo o di pene temporanee nel caso di concorso di reatiQuando, per effetto di amnistia, indulto o grazia, la pena di morte N4o dell'er |
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TITOLO VII - Delle sanzioni civili |
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Art. 185. - Restituzioni e risarcimento del dannoOgni reato obbliga alle restituzioni a norma delle leggi civili. |
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Art. 186. - Riparazione del danno mediante pubblicazione della sentenza di condannaOltre quanto è prescritto nell'articolo precedente e in altre disposizioni di legge, ogni reato obbliga il colpevole alla pubblicaz |
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Art. 187. - Indivisibilità e solidarietà nelle obbligazioni ex delictoL'obbligo alle restituzioni e alla pubblicazione della sentenza penale di condanna è indivisibile. |
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Art. 188. - Spese per il mantenimento del condannato. Obbligo di rimborsoIl condannato è obbligato a rimborsare all'erario dello Stato le spese per il suo mantenimento negli stabilimenti di pena, e rispon |
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Art. 189. - Ipoteca legale; sequestroLo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento: 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato; |
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Art. 190. - Garanzia sui beni della persona civilmente responsabile |
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Art. 191. - Ordine dei crediti garantiti con ipoteca o sequestroSul prezzo degli immobili ipotecati e dei mobili sequestrati a norma dei due articoli precedenti, e sulle somme versate a titolo di cauzione e non devolute alla Cas |
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Art. 192. - Atti a titolo gratuito compiuti dal colpevole dopo il reatoGli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole dopo il reato, non hanno efficacia rispetto ai crediti indicati nell'art. 189. |
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Art. 193. - Atti a titolo oneroso compiuti dal colpevole dopo il reatoGli atti a titolo oneroso, eccedenti la semplice amministrazione ovvero la gestione dell'ordinario commercio, i quali siano compiuti |
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Art. 194. - Atti di titolo oneroso o gratuito compiuti dal colpevole prima del reatoGli atti a titolo gratuito, compiuti dal colpevole prima del reato, non sono efficaci rispetto ai crediti indicati nell'articolo 189 |
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Art. 195. - Diritti dei terziNei casi preveduti dai tre articoli precedenti, i diritti dei terzi sono regolati dalle leggi civili. |
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Art. 196. - Obbligazione civile per le multe e le ammende inflitte a persona dipendente |
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Art. 197. - Obbligazione civile delle persone giuridiche per il pagamento delle multe e delle ammende |
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Art. 198. - Effetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civiliEffetti dell'estinzione del reato o della pena sulle obbligazioni civili. |
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TITOLO VIII - Delle misure amministrative di sicurezza |
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Capo I - Delle misure di sicurezza personali |
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Sezione I - Disposizioni generali |
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Art. 199. - Sottoposizione a misure di sicurezza: disposizione espressa di leggeNessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge |
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Art. 200. - Applicabilità delle misure di sicurezza rispetto al tempo, al territorio e alle personeLe misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione. |
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Art. 201. - Misure di sicurezza per fatti commessi all'esteroQuando, per un fatto commesso all'estero, si procede o si rinnova il giudizio nello Stato, è applicabile la legge italiana anche ri |
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Art. 202. - Applicabilità delle misure di sicurezzaLe misure di sicurezza possono essere applicate soltanto alle persone socialmente pericolose che abbiano commesso un fatto preveduto |
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Art. 203. - Pericolosità socialeAgli effetti della legge penale, è socialmente pericolosa la persona, anche se non imputabile o non punibile, la quale ha commesso |
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Art. 204. - Accertamento di pericolosità. Pericolosità sociale presunta |
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Art. 205. - Provvedimento del giudiceLe misure di sicur |
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Art. 206. - Applicazione provvisoria delle misure di sicurezzaDurante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso d |
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Art. 207. - Revoca delle misure di sicurezza personaliLe misure di sicurezza non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolo |
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Art. 208. - Riesame della pericolositàDecorso il periodo minimo di durata, stabilito dalla legge per ciascuna misura di sicurezza, il giudice riprende in esame le condizi |
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Art. 209. - Persona giudicata per più fattiQuando una persona ha commesso, anche in tempi diversi, più fatti per i quali siano applicabili più misure di sicurezza della medesima specie, è o |
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Art. 210. - Effetti della estinzione del reato o della penaL'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione. |
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Art. 211. - Esecuzione delle misure di sicurezzaLe misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o è altrimenti estinta. |
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Art. 211-bis. - Rinvio dell'esecuzione delle misure di sicurezza |
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Art. 212. - Casi di sospensione o di trasformazione di misure di sicurezzaL'esecuzione di una misura di sicurezza applicata a persona imputabile è sospesa se questa deve scontare una pena detentiva, e riprende il suo corso dopo l'esecuzione della pena. |
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Art. 213. - Stabilimenti destinati alla esecuzione delle misure di sicurezza detentive. Regime educativo, curativo e di lavoroLe misure di sicurezza detentive sono eseguite negli stabilimenti a ciò destinati. |
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Art. 214. - Inosservanza delle misure di sicurezza detentiveNel caso in cui la persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva si sottrae volontariamente alla esecuzione di essa, ricomincia |
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Sezione II - Disposizioni speciali |
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Art. 215. - SpecieLe misure di sicurezza personali si distinguono in detentive e non detentive. Sono misure di sicurezza detentive: 1) l'assegnazione a una colonia agricola o ad una cas |
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Art. 216. - Assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoroSono assegnati a una colonia agricola o ad una casa di lavoro: |
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Art. 217. - Durata minimaL'assegnazione a una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali, la durata |
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Art. 218. - EsecuzioneNelle colonie agricole e nelle case di lavoro i delinquenti abituali o professionali e quelli per tendenza sono assegnati a sezioni |
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Art. 219. - Assegnazione a una casa di cura e di custodiaIl condannato, per delitto non colposo a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non |
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Art. 220. - Esecuzione dell'ordine di ricoveroL'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito dopo che la pena restrittiva della libertà personale sia stata sc |
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Art. 221. - Ubriachi abitualiQuando non debba essere ordinata altra misura di sicurezza detentiva, i condannati alla reclusione per delitti commessi in stato di |
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Art. 222. - Ricovero in un manicomio giudiziarioNel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in un manicomio giudiziario per un tempo non inferiore a due anni; salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la |
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Art. 223. - Ricovero dei minori in un riformatorio giudiziarioIl ricovero in un riformatorio giudiziario è misura di sicurezza speciale per i minori, e non può avere durata inferiore a un anno |
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Art. 224. - Minore non imputabileQualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizio |
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Art. 225. - Minore imputabileQuando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordina |
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Art. 226. - Minore delinquente abituale, professionale o per tendenzaIl ricovero in un riformatorio giudiziario è sempre ordinato per il minore degli anni diciotto, che sia delinquente abituale o prof |
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Art. 227. - Riformatori specialiQuando la legge stabilisce che il ricovero in un riformatorio giudiziario sia ordinato senza che occorra accertare che il minore è |
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Art. 228. - Libertà vigilataLa sorveglianza della persona in stato di libertà vigilata è affidata all'autorità di pubblica sicurezza. |
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Art. 229. - Casi nei quali può essere ordinata la libertà vigilataOltre quanto è prescritto da speciali disposizioni di legge la libertà vigilata può essere ordinata: |
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Art. 230. - Casi nei quali deve essere ordinata la libertà vigilataLa libertà vigilata è sempre ordinata: 1) se è inflitta la pena della reclusione per non meno di diec |
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Art. 231. - Trasgressione degli obblighi impostiFuori del caso preveduto dalla prima parte dell'articolo 177, quando la persona in stato di libertà vigilata trasgredisce agli obbl |
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Art. 232. - Minori o infermi di mente in stato di libertà vigilataLa persona di età minore o in stato di infermità psichica non può essere posta in libertà vigilata, se non quando sia possibile affidar |
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Art. 233. - Divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più provinceAl colpevole di un delitto contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero di un delitto commesso per motivi p |
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Art. 234. - Divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoolicheIl divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcooliche ha la durata minima di un anno. |
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Art. 235. - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo StatoIl giu |
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Capo II - Delle misure di sicurezza patrimoniali |
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Art. 236. - Specie: regole generaliSono misure di sicurezza patrimoniali, oltre quelle stabilite da particolari disposizioni di legge: |
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Art. 237. - Cauzione di buona condotta |
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Art. 238. - Inadempimento dell'obbligo di prestare cauzioneQualora il deposito della somma non sia eseguito o la garanzia non sia prestata, il giudice sostituisce alla cauzione la libertà vi |
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Art. 239. - Adempimento o trasgressione dell'obbligo di buona condottaSe, durante l'esecuzione della misura di sicurezza, chi vi è sottoposto non commette alcun delitto, ovvero alcuna contravvenzione p |
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Art. 240. - ConfiscaNel caso di condanna, il giudice può ordinare la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, e delle cose, che ne sono il prodotto o il profitto. È sempre ordinata la confisca: 1) delle cose che costituiscono il prezzo del reato; |
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Art. 240-bis. - Confisca in casi particolariNei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter |
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LIBRO SECONDO - DEI DELITTI IN PARTICOLARE |
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TITOLO I - Dei delitti contro la personalità dello Stato |
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Capo I - Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato |
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Art. 241. - Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato |
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Art. 242. - Cittadino che porta le armi contro lo Stato italianoIl cittadino che porta le armi contro lo Stato o presta servizio nelle forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con l'ergastolo. Se esercita |
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Art. 243. - Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italianoChiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato ital |
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Art. 244. - Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerraChiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie altri atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre l |
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Art. 245. - Intelligenze con lo straniero per impegnare lo Stato italiano alla neutralità o alla guerraChiunque tiene intelligenze con lo straniero per impegnare o per compiere atti diretti a impegnare lo Stato italiano alla dichiarazi |
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Art. 246. - Corruzione del cittadino da parte dello stranieroIl cittadino che, anche indirettamente, riceve o si fa promettere dallo straniero, per sé o per altri, denaro o qualsiasi utilità, o soltanto ne accetta l |
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Art. 247. - Favoreggiamento bellicoChiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato |
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Art. 248. - Somministrazione al nemico di provvigioniChiunque, in tempo di guerra, somministra, anche indirettamente, allo Stato nemico provvigioni, ovvero altre cose, le quali possano |
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Art. 249. - Partecipazione a prestiti a favore del nemicoChiunque, in tempo di guerra, partecipa a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevola le operazioni ad essi relat |
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Art. 250. - Commercio col nemicoIl cittadino, o lo straniero dimorante nel territorio dello Stato, il quale, in tempo di guerra e fuori dei casi indicati nell'artic |
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Art. 251. - Inadempimento di contratti di forniture in tempo di guerraChiunque, in tempo di guerra, non adempie in tutto o in parte gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura di cose o di opere concluso con lo Stat |
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Art. 252. - Frode in forniture in tempo di guerraChiunque, in tempo di guerra, commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi cont |
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Art. 253. - Distruzione o sabotaggio di opere militariChiunque distrugge, o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depos |
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Art. 254. - Agevolazione colposaQuando l'esecuzione del delitto preveduto dall'articolo precedente è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa di chi e |
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Art. 255. - Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello StatoChiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o do |
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Art. 256. - Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello StatoChiunque si procura notizie che, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci an |
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Art. 257. - Spionaggio politico o militareChiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato, o comunque, nell'in |
|
Art. 258. - Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazioneChiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'autorità competente ha vietato la divulgazione è |
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Art. 259. - Agevolazione colposaQuando l'esecuzione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 255, 256, 257 e 258 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per |
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Art. 260. - Introduzione clandestina in luoghi militari e possesso ingiustificato di mezzi di spionaggioÈ punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque: 1) si introduce clandestinamente o con inganno in luoghi o zone di terra, di acqua o di ari |
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Art. 261. - Rivelazione di segreti di StatoChiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'art. 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se il |
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Art. 262. - Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazioneChiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni. Se il |
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Art. 263. - Utilizzazione dei segreti di StatoIl pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega a proprio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifi |
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Art. 264. - Infedeltà in affari di StatoChiunque, incaricato dal Governo italiano di trattare all'estero affari di Stato, si rende infedele al mandato è punito, se dal fat |
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Art. 265. - Disfattismo politicoChiunque in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false esagerate o tendenziose, che possano destare pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o |
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Art. 266. - Istigazione di militari a disobbedire alle leggiChiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari |
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Art. 267. - Disfattismo economicoChiunque, in tempo di guerra, adopera mezzi diretti a deprimere il corso dei cambi, o ad influire sul mercato dei titoli o dei valor |
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Art. 268. - Parificazione degli Stati alleatiLe pene stabilite negli articoli 247 e seguenti si applicano anche quando il delitto è commesso a danno di uno Stato estero alleato |
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Art. 269. - Attività antinazionale del cittadino all'estero |
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Art. 270. - Associazioni sovversive |
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Art. 270-bis. - Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democraticoChiunque promuove, costituisce, organizza |
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Art. 270-bis.1 - Circostanze aggravanti e attenuantiPer i reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico, punibili con pena diversa dall’ergastolo, la pena è aumentata della metà, salvo che la circostanza sia elemento costitutivo del reato. Quando concorrono altre |
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Art. 270-ter. - Assistenza agli associati |
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Art. 270-quater. - Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale |
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Art. 270-quater.1 - Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo |
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Art. 270-quinquies. - Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionaleChiunque, al di fuori dei casi di cui all'articolo 270-bis, addestra o comunque fornisce istruzioni su |
|
Art. 270-quinquies.1 - Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo |
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Art. 270-quinquies.2 - Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro |
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Art. 270-sexies. - Condotte con finalità di terrorismo |
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Art. 270-septies - Confisca |
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Art. 271. - Associazioni antinazionali |
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Art. 272. - Propaganda ed apologia sovversiva o antinazionale |
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Art. 273. - Illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale |
|
Art. 274. - Illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale |
|
Art. 275. - Accettazione di onorificenze o utilità da uno Stato nemico |
|
Capo II - Dei delitti contro la personalità interna dello Stato |
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Art. 276. - Attentato contro il presidente della RepubblicaChiunque attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Presidente della Repubblica, è punito con l'ergastolo. |
|
Art. 277. - Offesa alla libertà del presidente della RepubblicaChiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del presidente della Repubblica, è punito con la |
|
Art. 279. - Lesa prerogativa della irresponsabilità del presidente della Repubblica |
|
Art. 280. - Attentato per finalità terroristiche o di eversioneChiunque per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la |
|
Art. 280-bis. - Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosiviSalvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque per finalità di terrorismo compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose |
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Art. 280-ter. - Atti di terrorismo nucleareÈ punito con la reclusione non inferiore ad anni quindici chiunque, con le finalità di terrorismo di cui all� |
|
Art. 281. - Offesa alla libertà del Capo del Governo |
|
Art. 282. - Offesa all'onore del Capo del Governo |
|
Art. 283. - Attentato contro la costituzione dello StatoChiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punit |
|
Art. 284. - Insurrezione armata contro i poteri dello StatoChiunque promuove un'insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con l'ergastolo e, se l'insurrezione avviene, con la |
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Art. 285. - Devastazione, saccheggio e strage |
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Art. 286. - Guerra civileChiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato è punito con l'ergastolo. |
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Art. 287. - Usurpazione di potere politico o di comando militareChiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente è punito con la reclusione da sei a quindici ann |
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Art. 288. - Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato esteroChiunque nel territorio dello Stato e senza approvazione del Governo arruola o arma cittadini, perché militino al servizio o a favo |
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Art. 289. - Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali |
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Art. 289-bis. - Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversioneChiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclu |
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Art. 289-ter. - Sequestro di persona a scopo di coazioneChiunque, fuori dei casi |
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Art. 290. - Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armateChiunque pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste, ovvero il Governo, o la Corte costituziona |
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Art. 290-bis. - Parificazione al Presidente della Repubblica di chi ne fa le veci |
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Art. 292.- Vilipendio o danneggiamento alla bandiera o ad altro emblema dello Stato |
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Art. 292-bis. - Circostanza aggravante |
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Art. 293. - Circostanza aggravante |
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Capo III - Dei delitti contro i diritti politici del cittadino |
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Art. 294. - Attentati contro i diritti politici del cittadinoChiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l'esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno |
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Capo IV - Dei delitti contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro rappresentanti |
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Art. 295. - Attentato contro i Capi di Stati esteriChiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del capo di uno Stato estero è pu |
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Art. 296. - Offesa alla libertà dei capi di Stati esteriChiunque nel territorio dello Stato, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, attenta alla libertà del capo di uno Stato |
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Art. 297. - Offesa all'onore dei capi di Stati esteri |
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Art. 298. - Offese contro i rappresentanti di Stati esteri |
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Art. 299. - Offesa alla bandiera o ad altro emblema di uno Stato estero |
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Art. 300. - Condizioni di reciprocitàLe disposizioni degli articoli 295, 296, 297 e 299 si applicano solo in quanto la legge straniera garantisca, reciprocamente, al cap |
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Capo V - Disposizioni generali e comuni ai capi precedenti |
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Art. 301. - Concorso di reatiQuando l'offesa alla vita, all'incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 280, 281, 282, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla |
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Art. 302. - Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondoChiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali l |
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Art. 303. - Pubblica istigazione e apologia |
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Art. 304. - Cospirazione politica mediante accordoQuando più persone si accordano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che partecipano all'accord |
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Art. 305. - Cospirazione politica mediante associazioneQuando tre o più persone si associano al fine di commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, coloro che promuovono, cost |
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Art. 306. - Banda armata: formazione e partecipazioneQuando, per commettere uno dei delitti indicati nell'articolo 302, si forma una banda armata, coloro che la promuovono o costituisco |
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Art. 307. - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armataChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a taluna delle persone che partecipano all'associazione o alla banda in |
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Art. 308. - Cospirazione: casi di non punibilitàNei casi preveduti dagli articoli 304, 305 e 307 non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui l'accor |
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Art. 309. - Banda armata: casi di non punibilitàNei casi preveduti dagli articoli 306 e 307, non sono punibili coloro i quali, prima che sia commesso il delitto per cui la banda armata venne for |
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Art. 310. - Tempo di guerraAgli effetti della legge penale, nella denominazione di tempo di guerra è compreso anche il periodo di imminente pericolo di guerra |
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Art. 311. - Circostanza diminuente: lieve entità del fattoLe pene comminate per i delitti preveduti da questo titolo sono diminuite quando per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o c |
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Art. 312. - Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato |
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Art. 313. - Autorizzazione a procedere o richiesta di procedimentoPer i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 273, 274, |
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TITOLO II - Dei delitti contro la Pubblica Amministrazione |
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Capo I - Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione |
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Art. 314. - Peculato |
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Art. 314-bis. - Indebita destinazione di denaro o cose mobili |
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Art. 315. - Malversazione a danno di privati |
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Art. 316. - Peculato mediante profitto dell'errore altruiIl pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi del |
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Art. 316-bis. - Malversazione di erogazioni pubbliche |
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Art. 317. - ConcussioneIl pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere |
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Art. 317-bis. - Pene accessorie |
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Art. 318. - Corruzione per l'esercizio della funzione |
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Art. 319. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio |
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Art. 319-bis. - Circostanze aggravanti |
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Art. 319-ter. - Corruzione in atti giudiziari |
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Art. 319-quater. - Induzione indebita a dare o promettere utilitàS |
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Art. 321. - Pene per il corruttoreLe pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 32 |
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Art. 322. - Istigazione alla corruzioneChiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per |
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Art. 322-bis. - Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteriLe disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; |
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Art. 322-ter. - ConfiscaNel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, |
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Art. 322-ter.1 - Custodia giudiziale dei beni sequestrati |
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Art. 322-quater. - Riparazione pecuniaria |
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Art. 323. - Abuso di ufficio |
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Art. 323-ter. - Causa di non punibilitàNon è punibile chi ha |
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Art. 324. - Interesse privato in atti di ufficio |
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Art. 325. - Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficioIl pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scient |
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Art. 327. - Eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi o degli atti dell'autorità |
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Art. 328. - Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione |
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Art. 329. - Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblicaIl militare o l'agente della forza pubblica, il quale rifiuta o ritarda indebitamente di eseguire una richiesta fattagli dall'autori |
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Art. 330. - Abbandono collettivo di pubblici uffici, impieghi, servizi o lavoro |
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Art. 331. - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessitàChi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi st |
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Art. 332. - Omissione di doveri di ufficio in occasione di abbandono di un pubblico ufficio o di interruzione di un pubblico servizio |
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Art. 333. - Abbandono individuale di un pubblico ufficio, servizio o lavoro |
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Art. 334. - Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativaChiunque |
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Art. 335. - Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa |
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Art. 335-bis. - Disposizioni patrimoniali |
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Capo II - Dei delitti dei privati contro la Pubblica Amministrazione |
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Art. 336. - Violenza o minaccia a un pubblico ufficialeChiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto de |
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Art. 337. - Resistenza a un pubblico ufficialeChiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale, o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un a |
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Art. 337-bis. - Occultamento, custodia o alterazione di mezzi di trasportoChiunque |
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Art. 338. - Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componentiChiunque usa violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario “, ai singol |
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Art. 339-bis - Circostanza aggravante. Atti intimidatori di natura ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario |
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Art. 340. - Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessitàChiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge cagiona un'interruzione o turba la regolarità di un ufficio |
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Art. 341. - Oltraggio a un pubblico ufficiale |
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Art. 341-bis. - Oltraggio a pubblico ufficialeChiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone, offende l’onore ed il prestigi |
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Art. 342. - Oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziarioChiunque offende l'onore o il prestigio di un corpo politico, amministrativo o giudiziario, o di una rappresentanza di esso, o di una pubblica autorità costituita in collegio, al cospetto del corpo |
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Art. 343-bis. - Corte penale internazionaleLe disposizioni degli articoli |
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Art. 344. - Oltraggio a un pubblico impiegato |
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Art. 345. - Offesa all'autorità mediante danneggiamento di affissioniChiunque, per disprezzo verso l'autorità, rimuove, lacera, o, altrimenti, rende illegibili o comunque inservibili scritti o disegni |
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Art. 346. - Millantato credito |
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Art. 346-bis. - Traffico di influenze illeciteChiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato |
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Art. 347. - Usurpazione di funzioni pubbliche |
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Art. 348 - Esercizio abusivo di una professioneChiunque abusivamente esercita una professi |
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Art. 349. - Violazione di sigilliChiunque viola i sigilli, per disposizione della legge o per ordine dell'autorità apposti al fine di assicurare la conservazione o |
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Art. 350. - Agevolazione colposaSe la violazione dei sigilli è resa possibile, o comunque agevolata, per colpa di chi ha in custodia la cosa, questi è punito con |
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Art. 351. - Violazione della pubblica custodia di coseChiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora corpi di reato, atti, documenti, ovvero un'altra cosa mobile particolarm |
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Art. 352. - Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestroChiunque vende, distribuisce o affigge, in luogo pubblico o aperto al pubblico, scritti o disegni, dei quali l'autorità ha ordinato |
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Art. 353. - Turbata libertà degli incantiChiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitaz |
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Art. 353-bis. - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente |
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Art. 354. - Astensione dagli incantiChiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concor |
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Art. 355. - Inadempimento di contratti di pubbliche fornitureChiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabiliment |
|
Art. 356. - Frode nelle pubbliche fornitureChiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nel |
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Capo III - Disposizioni comuni ai capi precedenti |
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Art. 357. - Nozione del pubblico ufficialeAgli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o |
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Art. 358. - Nozione della persona incaricata di un pubblico servizioAgli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico se |
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Art. 359. - Persone esercenti un servizio di pubblica necessitàAgli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un servizio di pubblica necessità: |
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Art. 360. - Cessazione della qualità di pubblico ufficialeQuando la legge considera la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio, o di esercente un servizio di p |
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TITOLO III - Dei delitti contro l'Amministrazione della giustizia |
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Capo I - Dei delitti contro l'attività giudiziaria |
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Art. 361. - Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficialeIl pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'autorità giudiziaria, o ad un'altra autorità che a quella abbia |
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Art. 362. - Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizioL'incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all'autorità indicata nell'articolo precedente un reato del |
|
Art. 363. - Omessa denuncia aggravataNei casi preveduti dai due articoli precedenti, se la omessa o ritardata denuncia riguarda un delitto contro la personalità dello S |
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Art. 364. - Omessa denuncia di reato da parte del cittadinoIl cittadino, che, avendo avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato, per il quale la legge stabilisce la pena d |
|
Art. 365. - Omissione di refertoChiunque, avendo nell'esercizio di una professione sanitaria prestato la propria assistenza od opera in casi che possono presentare |
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Art. 366. - Rifiuto di uffici legalmente dovutiChiunque, nominato dall'autorità giudiziaria perito, interprete, ovvero custode di cose sottoposte a sequestro dal giudice penale, ottiene con mezzi fraudolenti l'esenzione dall'obblig |
|
Art. 367. - Simulazione di reatoChiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un |
|
Art. 368. - CalunniaChiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche |
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Art. 369. - AutocalunniaChiunque, mediante dichiarazione ad alcuna delle autorità indicate nell'articolo precedente, anche se fatta con scritto anonimo o s |
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Art. 370. - Simulazione o calunnia per un fatto costituente contravvenzioneLe pene stabilite negli articoli precedenti sono diminuite se la simulazione o la calunnia concerne un fatto preveduto dalla legge c |
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Art. 371-ter. - False dichiarazioni al difensoreNelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, |
|
Art. 372. - Falsa testimonianzaChiunque, deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale, afferma il falso o nega il |
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Art. 373. - Falsa perizia o interpretazioneIl perito o l'interprete che, nominato dall'autorità giudiziaria, dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conform |
|
Art. 374. - Frode processualeChiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto d'ispezione o di esperimento giudiziale, ovvero il perito nel |
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Art. 375. - Frode in processo penale e depistaggioSalvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a otto anni il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, al fine di impedire, ostacolare o sviare un’indagine o un processo penale: a) immuta artificiosamente il corpo del reato ovvero lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone connessi al reato; |
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Art. 376. - RitrattazioneNei casi previsti dagli articoli 371-bis, 371-ter, 372 e 373, nonché “dall’articolo 37 |
|
Art. 377. - Intralcio alla giustiziaChiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria o alla Corte penale internazionale ovvero alla p |
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Art. 377-bis. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria |
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Art. 378. - Favoreggiamento personaleChiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la pena di morte o l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni del |
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Art. 379. - Favoreggiamento realeChiunque fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648, 648-bis, 648-ter, aiuta taluno ad assicurare i |
|
Art. 379-bis. - Rivelazione di segreti inerenti a un procedimento penale |
|
Art. 380. - Patrocinio o consulenza infedeleIl patrocinatore o il consulente tecnico, che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocumento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'autorità |
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Art. 381. - Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnicoIl patrocinatore o il consulente tecnico, che, in un procedimento dinanzi all'autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anch |
|
Art. 382. - Millantato credito del patrocinatoreIl patrocinatore, che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone |
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Art. 383. - Interdizione dai pubblici ufficiLa condanna per i delitti preveduti dagli articoli 380 e 381, prima parte, e 382 importa l'interdizione dai pubblici uffici. |
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Art. 383-bis. - Circostanze aggravanti per il caso di condanna |
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Art. 384. - Casi di non punibilitàNei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esse |
|
Art. 384-bis. - Punibilità dei fatti commessi in collegamento audiovisivo nel corso di una rogatoria dall'estero |
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Art. 384-ter. - Circostanze specialiSe i fatti di cui agli articoli 371-bis, 371-ter, 372, 374 e 378 sono commessi al fine di |
|
Capo II - Dei delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie |
|
Art. 385. - EvasioneChiunque, essendo legalmente arrestato o detenuto per un reato, evade è punito con la reclusione da uno a tre anni. N127 |
|
Art. 386. - Procurata evasioneChiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. |
|
Art. 387. - Colpa del custodeChiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne |
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Art. 387-bis - Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesaChiunque, essendovi legalmente so |
|
Art. 388. - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudiceChiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da una sentenza di condanna, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi alla ingiunzione di eseguire la sentenza, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. |
|
Art. 388-bis. - Violazione colposa dei doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a pignoramento ovvero a sequestro giudiziario o conservativo |
|
Art. 388-ter. - Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie |
|
Art. 389. - Inosservanza di pene accessorie |
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Art. 390. - Procurata inosservanza di penaChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, aiuta taluno a sottrarsi all'esecuzione della pena è punito con la reclusione da tr |
|
Art. 391. - Procurata inosservanza di misure di sicurezza detentiveChiunque procura o agevola l'evasione di una persona sottoposta a misura di sicurezza detentiva, ovvero nasconde l'evaso o comunque |
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Art. 391-ter. - Accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di soggetti detenutiFuori dei casi previsti dall� |
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Capo III - Della tutela arbitraria delle private ragioni |
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Art. 392. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle coseChiunque, al fine di esercitare un preteso diritto, potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo, med |
|
Art. 393. - Esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle personeChiunque, al fine indicato nell'articolo precedente, e potendo ricorrere al giudice, si fa arbitrariamente ragione da sé medesimo u |
|
Art. 393-bis. - Causa di non punibilità |
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Art. 394. - Sfida a duello |
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Art. 395. - Portatori di sfida |
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Art. 396. - Uso delle armi in duello |
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Art. 397. - Casi di applicazione delle pene ordinarie stabilite per l'omicidio e per la lesione personale |
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Art. 398. - Circostanze aggravanti. Casi di non punibilità |
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Art. 399. - Duellante estraneo al fatto |
|
Art. 400. - Offesa per rifiuto di duello e incitamento al duello |
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Art. 401. - Provocazione al duello per fine di lucro |
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TITOLO IV - Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti |
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Capo I - Dei delitti contro le confessioni religiose |
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Art. 403. - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone |
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Art. 404. - Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose |
|
Art. 406. - Delitti contro i culti ammessi nello Stato |
|
Capo II - Dei delitti contro la pietà dei defunti |
|
Art. 407. - Violazione di sepolcroChiunque viola una tomba, un sepolcro o un'urna è punito con la reclusione da uno a cinque anni. |
|
Art. 408. - Vilipendio delle tombeChiunque, in cimiteri o in altri luoghi di sepoltura, commette vilipendio di tombe, sepolcri o urne, o di cose destinate al culto de |
|
Art. 409. - Turbamento di un funerale o servizio funebreChiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 405, impedisce o turba un funerale o un servizio funebre è punito con la reclusion |
|
Art. 410. - Vilipendio di cadavereChiunque commette atti di vilipendio sopra un cadavere o sulle sue ceneri è punito con la reclusione da uno a tre anni. |
|
Art. 411. - Distruzione, soppressione o sottrazione di cadavere |
|
Art. 412. - Occultamento di cadavereChiunque occulta un cadavere, o una parte di esso, ovvero ne nasconde le ceneri, è punito con la reclusione fino a tre anni. |
|
Art. 413. - Uso illegittimo di cadavereChiunque disseziona o altrimenti adopera un cadavere, o una parte di esso, a scopi scientifici o didattici, in casi non consentiti d |
|
TITOLO V - Dei delitti contro l'ordine pubblico |
|
Art. 414. - Istigazione a delinquereChiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione: 1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti; |
|
Art. 414-bis. - Istigazione a pratiche di pedofilia e di pedopornografia |
|
Art. 415. - Istigazione a disobbedire alle leggiChiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza delle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio fra le classi sociali, è punito co |
|
Art. 416. - Associazione per delinquereQuando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I |
|
Art. 416-bis. - Associazione di tipo mafioso |
|
Art. 416-bis.1. - Circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiosePer i delitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività |
|
Art. 416-ter. - Scambio elettorale politico-mafiosoChiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di |
|
Art. 418. - Assistenza agli associatiChiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, "dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, |
|
Art. 419. - Devastazione e saccheggioChiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio è punito con la reclusione da |
|
Art. 420. - Attentato a impianti di pubblica utilitàChiunque commette un fatto diretto a danneggiare o distruggere impianti di pubblica utilità, è punito, salvo che il fatto costitui |
|
Art. 421. - Pubblica intimidazioneChiunque minaccia di commettere delitti contro la pubblica incolumità, ovvero fatti di devastazione o di saccheggio, in modo da inc |
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Art. 421-bis. - Pubblica intimidazione con uso di armi |
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TITOLO VI - Dei delitti contro l'incolumità pubblica |
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Capo I - Dei delitti di comune pericolo mediante violenza |
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Art. 422. - StrageChiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolum |
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Art. 423. - IncendioChiunque cagiona un incendio è punito con la reclusione da tre a sette anni. |
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Art. 423-bis. - Incendio boschivoChiunque, al di fuori dei casi di uso legittimo delle tecniche di controfuoco e di fuoco prescritto, cagioni un incendio su boschi, selve, foreste o zone di interfaccia urbano-rurale ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento, propri o altrui, è punito con la reclusione da sei a dieci anni. N598 |
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Art. 423-ter - Pene accessorieFermo quanto previsto |
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Art. 423-quater - Confisca |
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Art. 424. - Danneggiamento seguito da incendioChiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'articolo 423-bis, al solo scopo di danneggiare la cosa altrui, appicca il fuoco a una co |
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Art. 425. - Circostanze aggravantiNei casi preveduti dagli articoli 423 e 424, la pena è aumentata se il fatto è commesso: 1) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico, su m |
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Art. 426. - Inondazione, frana o valanga |
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Art. 427. - Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valangaChiunque rompe, deteriora o rende in tutto o in parte inservibile chiuse, sbarramenti, argini, dighe o altre opere destinate alla di |
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Art. 428. - Naufragio, sommersione o disastro aviatorioChiunque cagiona il naufragio o la sommersione di una nave o di un altro edificio natante, ovvero la caduta di un aeromobile, di alt |
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Art. 429. - Danneggiamento seguito da naufragioChiunque, al solo scopo di danneggiare una nave, un edificio natante o un aeromobile, ovvero un apparecchio prescritto per la sicure |
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Art. 430. - Disastro ferroviarioChiunque cagiona un disastro ferroviario è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. |
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Art. 431. - Pericolo di disastro ferroviario causato da danneggiamentoChiunque, al solo scopo di danneggiare una strada ferrata, ovvero macchine, veicoli, strumenti, apparecchi o altri oggetti che servo |
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Art. 432. - Attentati alla sicurezza dei trasportiChiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, pone in pericolo la sicurezza dei pubblici trasporti per terra, per ac |
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Art. 433. - Attentati alla sicurezza degli impianti di energia elettrica e del gas ovvero delle pubbliche comunicazioniChiunque attenta alla sicurezza delle officine, delle opere, degli apparecchi o di altri mezzi destinati alla produzione o alla tras |
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Art. 433-bis - Attentato alla sicurezza delle installazioni nucleari |
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Art. 434. - Crollo di costruzioni o altri disastri dolosiChiunque, fuori dei casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o d |
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Art. 435. - Fabbricazione o detenzione di materie esplodentiChiunque, al fine di attentare alla pubblica incolumità, fabbrica, acquista o detiene dinamite o altre materie esplodenti, asfissia |
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Art. 436. - Sottrazione, occultamento o guasto di apparecchi a pubblica difesa da infortuniChiunque, in occasione di un incendio, di una inondazione, di una sommersione, di un naufragio, o di un altro disastro o pubblico in |
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Art. 437. - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoroChiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove |
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Capo II - Dei delitti di comune pericolo mediante frode |
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Art. 438. - EpidemiaChiunque cagiona un'epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con l'ergastolo. Se dal fatto deriva la morte di pi� |
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Art. 439. - Avvelenamento di acque o di sostanze alimentariChiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con |
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Art. 440. - Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentariChiunque, corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, re |
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Art. 441. - Adulterazione o contraffazione di altre cose in danno della pubblica saluteChiunque adultera o contraffà, in modo pericoloso alla salute pubblica, cose destinate al commercio, diverse da quelle indicate nel |
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Art. 442. - Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterateChiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dai tre articoli precedenti, detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero |
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Art. 443. - Commercio o somministrazione di medicinali guastiChiunque detiene per il commercio, pone in commercio o somministra medicinali guasti o imperfetti è punito con la reclusione da sei |
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Art. 444. - Commercio di sostanze alimentari nociveChiunque detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non c |
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Art. 445. - Somministrazione di medicinali in modo pericoloso per la salute pubblicaChiunque, esercitando, anche abusivamente, il commercio di sostanze medicinali, le somministra in specie, qualità o quantità non c |
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Art. 446. - Confisca obbligatoriaIn caso di condanna per taluno dei delitti preveduti negli articoli 439, 440, 441 e 442, se dal fatto è derivata la morte o la lesi |
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Art. 466-bis - Confisca |
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Art. 447. - Agevolazione dolosa dell'uso di sostanze stupefacenti |
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Art. 448. - Pene accessorieLa condanna per taluno dei delitti preveduti da questo capo importa la pubblicazione della sentenza. |
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Capo III - Dei delitti colposi di comune pericolo |
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Art. 449. - Delitti colposi di dannoChiunque, al di fuori delle ipotesi previste nel secondo comma dell'articolo 423-bis, cagiona per colpa un incendio o un altro disas |
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Art. 450. - Delitti colposi di pericoloChiunque, con la propria azione od omissione colposa, fa sorgere o persistere il pericolo di un disastro ferroviario, di una inondaz |
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Art. 451. - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoroChiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un |
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Art. 452. - Delitti colposi contro la salute pubblicaChiunque commette, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito: |
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Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente |
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Art. 452-bis. - Inquinamento ambientaleÈ punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque a |
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Art. 452-ter. - Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale |
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Art. 452-quater. - Disastro ambientaleFuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da c |
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Art. 452-quinquies. - Delitti colposi contro l'ambiente |
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Art. 452-sexies. - Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattivitàSalvo che il fatto costituisca più grave reat |
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Art. 452-septies. - Impedimento del controllo |
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Art. 452-octies. - Circostanze aggravantiQuando l'associazio |
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Art. 452-novies. - Aggravante ambientale |
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Art. 452-decies. - Ravvedimento operosoLe pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articol |
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Art. 452-undecies. - Confisca |
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Art. 452-duodecies. - Ripristino dello stato dei luoghiQuan |
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Art. 452-terdecies. - Omessa bonifica |
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Art. 452-quaterdecies - Attività organizzate per il traffico illecito di rifiutiChiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l’allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasp |
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TITOLO VII - Dei delitti contro la fede pubblica |
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Capo I - Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo |
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Art. 453. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificateÈ punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; |
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Art. 454. - Alterazione di moneteChiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto al |
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Art. 455. - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificateChiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete cont |
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Art. 456. - Circostanze aggravantiLe pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta |
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Art. 457. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fedeChiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la |
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Art. 458. - Parificazione delle carte di pubblico credito alle moneteAgli effetti della legge penale, sono parificate alle monete le carte di pubblico credito. |
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Art. 459. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificatiLe disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introdu |
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Art. 460. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bolloChiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, |
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Art. 462. - Falsificazione di biglietti di pubbliche imprese di trasportoChiunque contraffà o altera biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche imprese di trasporto, ovvero, non essendo concorso nel |
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Art. 463. - Casi di non punibilitàNon è punibile chi, avendo commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli precedenti, riesce, prima che l'autorità ne abbia no |
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Art. 464. - Uso di valori di bollo contraffatti o alteratiChiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito |
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Art. 465.- Uso di biglietti falsificati di pubbliche imprese di trasportoChiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche i |
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Art. 466. - Alterazione di segni nei valori di bollo o nei biglietti usati e uso degli oggetti così alteratiChiunque cancella o fa in qualsiasi modo scomparire, da valori di bollo o da biglietti di strade ferrate o di altre pubbliche impres |
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Capo II - Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autenticazione, certificazione o riconoscimento |
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Art. 467. - Contraffazione del sigillo dello Stato e uso del sigillo contraffattoChiunque contraffà il sigillo dello Stato, destinato a essere apposto sugli atti del governo, ovvero, non essendo concorso nella co |
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Art. 468. - Contraffazione di altri pubblici sigilli o strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione e uso di tali sigilli e strumenti contraffattiChiunque contraffà il sigillo di un ente pubblico o di un pubblico ufficio, ovvero, non essendo concorso nella contraffazione, fa u |
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Art. 469. - Contraffazione delle impronte di una pubblica autenticazione o certificazioneChiunque, con mezzi diversi dagli strumenti indicati negli articoli precedenti, contraffà le impronte di una pubblica autenticazion |
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Art. 470. - Vendita o acquisto di cose con impronte contraffatte di una pubblica autenticazione o certificazioneChiunque, fuori dei casi di concorso nei reati preveduti dagli articoli precedenti, pone in vendita o acquista cose sulle quali sian |
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Art. 471. - Uso abusivo di sigilli e strumenti veriChiunque, essendosi procurati i veri sigilli o i veri strumenti destinati a pubblica autenticazione o certificazione, ne fa uso a da |
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Art. 472. - Uso o detenzione di misure o pesi con falsa improntaChiunque fa uso, a danno altrui, di misure o di pesi con l'impronta legale contraffatta o alterata, o comunque alterati, è punito c |
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Art. 473. - Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industrialiChiunque, potendo conoscere dell’esistenza del ti |
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Art. 474. - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsiFuori dei casi di concorso nei reati pre |
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Art. 474-bis. - ConfiscaNei casi di cui agli articoli 473 e 474 è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restit |
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Art. 474-ter. - Circostanza aggravante |
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Art. 474-quater. - Circostanza attenuante |
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Art. 475. - Pena accessoriaLa condanna per alcuno dei delitti preveduti dai due articoli precedenti importa la pubblicazione della sentenza. |
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Capo III - Della falsità in atti |
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Art. 476. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in atti pubbliciIl pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, forma, in tutto o in parte, un atto falso o altera un atto vero, è p |
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Art. 477. - Falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in certificati o autorizzazioni amministrativeIl pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, contraffà o altera certificati o autorizzazioni amministrative, ovve |
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Art. 478. - Falsità materiale commessa dal pubblico ufficiale in copie autentiche di atti pubblici o privati e in attestati del contenuto di attiIl pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, supponendo esistente un atto pubblico o privato, ne simula una copia |
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Art. 479. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubbliciIl pubblico ufficiale, che, ricevendo o formando un atto nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente che un fatto è stato |
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Art. 480. - Falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in certificati o in autorizzazioni amministrativeIl pubblico ufficiale, che, nell'esercizio delle sue funzioni, attesta falsamente in certificati o autorizzazioni amministrative, fa |
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Art. 481. - Falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessitàChiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense, o di un altro servizio di pubblica necessità, attesta falsamente, |
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Art. 482. - Falsità materiale commessa dal privatoSe alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 476, 477 e 478 è commesso da un privato, ovvero da un pubblico ufficiale fuori dell'es |
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Art. 483. - Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblicoChiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l'atto è destinato a provare la verità, è |
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Art. 484. - Falsità in registri e notificazioniChiunque, essendo per legge obbligato a fare registrazioni soggette all'ispezione dell'autorità di pubblica sicurezza, o a fare not |
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Art. 485. - Falsità in scrittura privata |
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Art. 486. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto privato |
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Art. 487. - Falsità in foglio firmato in bianco. Atto pubblicoIl pubblico ufficiale, che, abusando di un foglio firmato in bianco, del quale abbia il possesso per ragione del suo ufficio e per u |
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Art. 488. - Altre falsità in foglio firmato in bianco. Applicabilità delle disposizioni sulle falsità materiali |
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Art. 489. - Uso di atto falsoChiunque senza essere concorso nella falsità, fa uso di un atto falso soggiace alle pene stabilite negli articoli precedenti, ridot |
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Art. 490. - Soppressione, distruzione e occultamento di atti veriChiunque, in tutto o in parte, distrugge, sopprime od occulta un atto pubblico vero o, al fine di recare a sé o ad altri un vantagg |
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Art. 491. - Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito |
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Art. 491-bis. - Documenti informatici |
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Art. 492. - Copie autentiche che tengono luogo degli originali mancantiAgli effetti delle disposizioni precedenti, nella denominazione di atti pubblici e di scritture private sono compresi gli atti origi |
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Art. 493. - Falsità commesse da pubblici impiegati incaricati di un servizio pubblicoLe disposizioni degli articoli precedenti sulle falsità commesse da pubblici ufficiali si applicano altresì agli impiegati dello S |
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Art. 493-bis. - Casi di perseguibilità a querela |
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Art. 493-quater - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contantiSalvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di co |
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Capo IV - Della falsità personale |
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Art. 494. - Sostituzione di personaChiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, induce taluno in errore, sostituendo ill |
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Art. 495. - Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri |
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Articolo 495-bis. - Falsa dichiarazione o attestazione al certificatore di firma elettronica sull’identità o su qualità personali proprie o di altri |
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Art. 495-ter - Fraudolente alterazioni per impedire l’identificazione o l’accertamento di qualità personali |
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Art. 496. - False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri |
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Art. 497. - Frode nel farsi rilasciare certificati del casellario giudiziale e uso indebito di tali certificatiChiunque si procura con frode un certificato del casellario giudiziale o un altro certificato penale relativo ad altra persona, ovve |
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Art. 497-bis. - Possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi |