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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Toscana 20/03/2024, n. 11
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PREAMBOLO
Il Consiglio regionale
Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche; Vista la raccomandazione (UE) 2020/1307 della Commissione del 18 settembre 2020 relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell’Unione per ridurre i costi di installazione di reti ad altissima capacità e garantire un accesso allo spettro radio 5g tempestivo e favorevole agli investimenti al fine di promuovere la connettività a sostegno della ripresa economica dalla crisi di Covid-19 nell’Unione; Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici); Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche); Visto il decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale) convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120; Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019 2020); Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”); Vista la legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione); |
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Art. 1 - Modifiche del preambolo della l.r. 49/20111. Nel preambolo della legge regionale 6 ottobre 2011, n. 49 (Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione), dopo le parole: Visto l’articolo 4, comma 1, lettere c) e l), dello Statuto; sono inserite le seguenti: “Vista la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2018 che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche;”; 2. Nel preambolo della l.r. 49/2011, le parole: “Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)” sono sostituite dalle seguenti: “Visto il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche “rifusione”)”; 3. Al punto 11 del preambolo della l.r. 49/2011, dopo le parole: “dallo stesso.” sono aggiunte le seguenti: “Più specificamente per EIRP si intende il livello di potenza equivalente che deve essere associato ad una sorgente isotropica per fornire la stessa densità di potenza emessa dall'antenna considerata nella direzione di massimo irraggiamento.”; 4. Al punto 12 del preambolo della l.r. 49/2011, dopo la parola: “impianti” sono inserite le seguenti: “e delle infrastrutture”; dopo le parole: “deve essere” sono inserite le seguenti “interoperabile con i siste |
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Art. 2 - Finalità. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/20111. Al comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 49/2011 le parole: “, l’installazione” sono sostituite dalle seguenti: “e l’installazione delle infrastrutture per impianti radioelettrici”. 2. Dopo la lettera c) del comma 3 dell’articolo 1 de |
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Art. 3 - Definizioni. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/20111. Al comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/2011, dopo la lettera b) è inserita la seguente: |
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Art. 4 - Ambito oggettivo. Modifiche all’articolo 3 della l.r. 49/20111. Al comma 1 dell’articolo 3 della l.r. 49/2011 dopo la pa |
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Art. 5 - Livelli e qualità del servizio. Inserimento dell’articolo 3-bis nella l.r. 49/20111. Nel capo II, dopo l’articolo 3 della l.r. 49/2011, è inserito il s |
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Art. 6 - Criteri tecnici e rapporto al Consiglio regionale. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/20111. Nell’alinea del comma 1 dell’articolo 4 della l.r. 49/2011, dopo le parole: “dell’informazione e della conoscenza),” sono aggiunte le seguenti “e del d.lgs. 259/2003 |
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Art. 7 - Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 49/20111. L’articolo 5 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 5 - Catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture 1. Il catasto regionale degli impianti e delle infrastrutture, di seguito denominato “catasto regionale”, istituito presso l'ARPAT, persegue la finalità di stimare i livelli dei campi elettromagnetici nel territorio, con riferimento alle condizioni di esposizione della popolazione e ai valori di saturazione dello spazio elettromagnetico rispetto ai limiti normativi in vigore. 2. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati, il catasto regionale: |
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Art. 8 - Inventario degli impianti radioamatoriali. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 49/20111. L’articolo 6 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 6 - Inventario degli impianti radioamato |
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Art. 9 - Comitato tecnico per gli impianti. Modifiche all’articolo 7 della l.r. 49/20111. Al comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “ad essi connessa” sono aggiunte le seguenti: “, avvalendosi anche delle informazioni tratte dai sistemi di cui all’articolo 3-bis,”. 2. La lettera a) del comma 1 dell’articolo 7 della l.r. 49/2011 è sostituita dalla seguente: |
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Art. 10 - Funzioni comunali. Modifiche all’articolo 8 della l.r. 49/20111. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 49/2011 dopo le parole: “all’articolo 9” sono aggiunte le seguenti: “anche avvalendosi dei sistemi di cui all’articolo 3-bis,”. |
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Art. 11 - Programma comunale degli impianti. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 49/20111. L’articolo 9 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente: “Art. 9 - Programma comunale degli impianti 1. Il programma comunale degli impianti definisce la localizzazione delle infrastrutture e degli impianti per l’installazione degli impianti su proposta dei programmi di cui al comma 2 e nel rispetto: a) degli obiettivi di qualità di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c), numero 1) e, in particolare, dei criteri di localizzazione di cui all’articolo 11, comma 1; |
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Art. 12 - Disciplina per il rilascio del titolo abilitativo all’installazione od alla modifica degli impianti. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/20111. L’alinea del comma 1 dell’articolo 10 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente: “1. Il titolo abilitativo per l'installazione o la modifica, anche solo radioelettrica o solo edilizia, degli impianti e delle infrastrutture ai sensi degli articoli |
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Art. 13 - Criteri localizzativi. Modifiche all’articolo 11 della l.r. 49/20111. Dopo il comma 2 dell’articolo 11 della l.r 49/2011 è inserito il seguente: |
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Art. 14 - Azioni di risanamento. Modifiche all’articolo 12 della l.r. 49/20111. Il comma 1 dell’articolo 12 della l.r. 49/2011 è sostituito dal seguente: “1. Il comune, tenuto conto del piano di risanamento di cui all'articolo 16, ordina le azioni di risanamento necessarie nel rispetto dei criteri di |
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Art. 15 - Vigilanza e controllo. Modifiche all’articolo 13 della l.r. 49/20111. La lettera c) del comma 2 dell’articolo 13 della l.r. 49/201 |
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Art. 16 - Sanzioni amministrative. Modifiche dell’articolo 14 alla l.r. 49/20111. Nell’alinea del comma 1-bis dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 dopo la parola: “esercisca” sono inserite le seguenti: “un’infrastruttura o”. 2. Al comma 3 dell’articolo 14 della l.r. 49/2011 le parole: “comma 3, lettere a) e b) e di cui all’articolo 6, comma 2,” sono sostituite dalle seguenti: “comma 4 e di cui all’articolo 6, commi 2 e 3”. 3. Alla lettera a) |
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Art. 17 - Disposizioni attuative. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 49/20111. Il comma 1 dell’articolo 15 della l.r. 49/2011 è sostit |
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Art. 18 - Piano di risanamento. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 49/20111. Alla lettera a) del comma 2 dell’articolo 16 della l.r. 49/2011 le parole: “lettere b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “lettera b)”. 2. Il comma 3 dell’articolo 16 della l.r. 49/2011 è so |
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Art. 19 - Disposizioni transitorie. Modifiche all’articolo 17 della l.r. 49/20111. Al comma 2 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 le parole: “regolamenti urbanistici” sono sostituite dalle seguenti: “piani operativi”. 2. Dopo il comma 3 dell’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente: |
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Art. 20 - Clausola valutativa. Inserimento dell’articolo 17-bis nella l.r. 49/20111. Dopo l’articolo 17 della l.r. 49/2011 è inserito il seguente: “Articolo 17-bis - Clausola valutativa |
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Art. 21 - Clausola di neutralità finanziaria1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
La presente legg |
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