Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis

R.D. 16/03/1942, n. 262
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R.D. 16/03/1942, n. 262
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R.D. 16/03/1942, n. 262
- D. Leg.vo 02/03/2023, n. 19
- D. Min. Economia e Fin. 13/12/2022
- D. Leg.vo 10/10/2022, n. 149
- Sent. Corte Cost. 01/07/2022, n. 167
- Sent. Corte Cost. 31/05/2022, n. 131
- D.L. 30/04/2022, n. 36 (L. 29/06/2022, n. 79)
- L. 30/12/2021, n. 234
- L. 23/12/2021, n. 238
- D. Min. Economia e Fin. 13/12/2021
- L. 26/11/2021, n. 206
- D. Leg.vo 08/11/2021, n. 183
- D.L. 06/11/2021, n. 152 (L. 29/12/2021, n. 233)
- Sent. Corte Cost. 25/06/2021, n. 133
- D. Min. Economia e Fin. 11/12/2020
- D. Leg.vo 26/10/2020, n. 147
- D.L. 14/08/2020, n. 104 (L. 13/10/2020, n. 126)
- D.L. 16/07/2020, n. 76 (L. 11/09/2020, n. 120)
- D.L. 17/03/2020, n. 18 (L. 24/04/2020, n. 27)
- D. Min. Economia e Finanze 12/12/2019
- D. Leg.vo 10/05/2019, n. 49
- L. 26/04/2019, n. 36
- D.L. 18/04/2019, n. 32 (L. 14/06/2019, n. 55)
- D. Leg.vo 12/01/2019, n. 14
- L. 09/01/2019, n. 3
- D.L. 14/12/2018, n. 135 (L. 11/02/2019, n. 12)
- L. 11/01/2018, n. 4
- L. 27/12/2017, n. 205
- D. Leg.vo 13/07/2017, n. 116
- D. Leg.vo 03/07/2017, n. 117
- D. Leg.vo 15/03/2017, n. 38
- Sent. Corte Cost. 21/12/2016, n. 286
- D. Leg.vo 29/10/2016, n. 202
- D. Leg.vo 12/08/2016, n. 176
- L. 20/05/2016, n. 76
- D.L. 03/05/2016, n. 59 (L. 30/06/2016, n. 119)
- Sentenza C. Cost. 11/12/2015, n. 262
- D. Leg.vo 16/11/2015, n. 180
- D. Leg.vo 18/08/2015, n. 139
- D.L. 27/06/2015, n. 83 (L. 06/08/2015, n. 132)
- D. Leg.vo 15/06/2015, n. 81
- L. 27/05/2015, n. 69
- L. 06/05/2015, n. 55
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- D.L. 12/09/2014, n. 133 (L. 11/11/2014, n. 164)
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- L. 30/10/2014, n. 161
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- D.L. 15/02/2007, n. 10 (L. 06/04/2007, n. 46)
- D. Leg.vo 02/02/2007, n. 32
- D. Leg.vo 29/12/2006, n. 303
- D. Leg.vo 07/11/2006, n. 285
- D.L. 04/07/2006, n. 233 (L. 04/08/2006, n. 248)
- Sentenza C. Cost. 21/06/2006, n. 266
- L. 20/02/2006, n. 95
- Sentenza C. Cost. 10/02/2006, n. 50
- L. 14/02/2006, n. 55
- L. 08/02/2006, n. 54
- D.L. 30/12/2005, n. 273 (L. 23/02/2006, n. 51)
- L. 28/12/2005, n. 263
- L. 28/12/2005, n. 262
- D. Leg.vo 06/09/2005, n. 206
- L. 08/07/2005, n. 137
- D.L. 14/03/2005, n. 35 (L. 14/05/2005, n. 80)
- D. Leg.vo 28/12/2004, n. 310
- L. 24/12/2004, n. 313
- Sentenza C. Cost. 20/07/2004, n. 245
- Sentenza C. Cost. 06/04/2004, n. 113
- D. Leg.vo 06/02/2004, n. 37
- L. 09/01/2004, n. 6
- L. 06/11/2003, n. 304
- D. Leg.vo 17/01/2003, n. 6
- D.P.R. 30/05/2002, n. 115
- D. Leg.vo 30/05/2002, n. 113
- Sentenza C. Cost. 29/05/2002, n. 220
- D. Leg.vo 11/04/2002, n. 61
- D. Leg.vo 18/05/2001, n. 228
- Sentenza C. Cost. 11/05/2001, n. 120
- L. 04/04/2001, n. 154
- L. 28/03/2001, n. 149
- L. 29/12/2000, n. 422
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 24/11/2000, n. 340
- D.P.R. 03/11/2000, n. 396
- Sentenza C. Cost. 03/07/2000, n. 250
- L. 22/06/2000, n. 192
- D.P.R. 10/02/2000, n. 361
- D. Leg.vo 26/02/1999, n. 46
- D.P.R. 18/02/1999, n. 238
- Sentenza C. Cost. 24/07/1998, n. 322
- D. Leg.vo 19/02/1998, n. 51
- Sentenza C. Cost. 29/01/1998, n. 1
- L. 27/12/1997, n. 449
- L. 15/05/1997, n. 127
- D.L. 31/12/1996, n. 669 (L. 28/02/1997, n. 30)
- Sentenza C. Cost. 19/07/1996, n. 258
- Sentenza C. Cost. 04/04/1996, n. 105
- D. Leg.vo 19/03/1996, n. 198
- L. 31/05/1995, n. 218
- Sentenza C. Cost. 06/07/1994, n. 278
- L. 24/12/1993, n. 537
- D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385
- L. 12/08/1993, n. 313
- L. 05/02/1992, n. 91
- L. 31/01/1992, n. 59
- D. Leg.vo 10/09/1991, n. 303
- Sentenza C. Cost. 18/07/1991, n. 356
- Sentenza C. Cost. 05/04/1991, n. 142
- L. 29/12/1990, n. 428
- Sentenza C. Cost. 19/05/1988, n. 557
- L. 06/03/1987, n. 74
- Sentenza C. Cost. 19/01/1987, n. 5
- L. 13/05/1985, n. 190
- Sentenza C. Cost. 06/05/1985, n. 134
- L. 27/02/1985, n. 52
- Sentenza C. Cost. 28/11/1983, n. 326
- Sentenza C. Cost. 31/05/1983, n. 144
- L. 13/05/1983, n. 213
- L. 04/05/1983, n. 184
- L. 21/01/1983, n. 22
- L. 24/11/1981, n. 689
- L. 10/04/1981, n. 142
- Sentenza C. Cost. 20/12/1979, n. 153
- L. 13/05/1978, n. 180
- Sentenza C. Cost. 14/07/1976, n. 171
- L. 10/05/1976, n. 377
- L. 10/05/1976, n. 346
- L. 29/07/1975, n. 426
- Sentenza C. Cost. 21/05/1975, n. 117
- L. 19/05/1975, n. 151
- L. 08/03/1975, n. 39
- Sentenza C. Cost. 27/06/1973, n. 91
- Sentenza C. Cost. 29/12/1972, n. 205
- L. 23/11/1971, n. 1047
- L. 11/02/1971, n. 11
- Sentenza C. Cost. 28/12/1970, n. 205
- L. 18/12/1970, n. 1138
- Sentenza C. Cost. 14/04/1969, n. 79
- Sentenza C. Cost. 27/02/1969, n. 16
- L. 05/06/1967, n. 431
- L. 22/07/1966, n. 607
- Sentenza C. Cost. 10/06/1966, n. 63S
- L. 15/09/1964, n. 756
- L. 12/06/1962, n. 567
- L. 18/04/1962, n. 230
- D. Leg.vo Lgt. 05/04/1945, n. 156
- D. Leg.vo Lgt. 23/11/1944, n. 369
- D.Lgs.Lgt. 14/09/1944, n. 287
- L. 05/01/1944, n. 37
- R.D.L. 09/08/1943, n. 721
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DISPOSIZIONI SULLA LEGGE IN GENERALE |
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CAPO I - DELLE FONTI DEL DIRITTO |
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Art. 1. - Indicazione delle fontiSono fonti del diritto: 1) le leggi; |
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Art. 2. - LeggiLa formazione delle leggi e l'emanazione degli atti del Governo aventi forza di legge sono disciplinate da leg |
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Art. 3. - RegolamentiIl potere regolamentare del Governo è disciplinato da leggi di carattere costituzionale. Il potere regolament |
|
Art. 4. - Limiti della disciplina regolamentareI regolamenti non possono contenere norme contrarie alle disposizioni delle leggi. |
|
Art. 8. - UsiNelle materie regolate dalle leggi e dai regolamenti gli usi hanno efficacia solo in quanto sono da essi richi |
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Art. 9. - Raccolte di usiGli usi pubblicati nelle raccolte ufficiali degli enti e degli organi a ciò autorizzati si presumono esistent |
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CAPO II - DELL’APPLICAZIONE DELLA LEGGE IN GENERALE |
|
Art. 10. - Inizio dell'obbligatorietà delle leggi e dei regolamentiLe leggi e i regolamenti divengono obbligatori nel decimoquinto giorno successivo a quello della loro pubblica |
|
Art. 11. - Efficacia della legge nel tempoLa legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo. |
|
Art. 12. Interpretazione della leggeNell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato pro |
|
Art. 14. - Applicazione delle leggi penali ed eccezionaliLe leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi |
|
Art. 15. - Abrogazione delle leggiLe leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompati |
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Art. 16. - Trattamento dello stranieroLo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e sal |
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LIBRO I ‐ DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA |
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TITOLO I – DELLE PERSONE E DELLA FAMIGLIA |
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Art. 1. - Capacità giuridicaLa capacità giuridica si acquista dal momento della nascita. |
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Art. 2. - Maggiore età. Capacità di agire |
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Art. 4. - CommorienzaQuando un effetto giuridico dipende dalla sopravvivenza di una persona a un'altra e non consta quale di esse s |
|
Art. 5. - Atti di disposizione del proprio corpoGli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente della inte |
|
Art. 6. - Diritto al nomeOgni persona ha diritto al nome che le è per legge attribuito. |
|
Art. 7. - Tutela del diritto al nomeLa persona, alla quale si contesti il diritto all'uso del proprio nome o che possa risentire pregiudizio dall' |
|
Art. 8. - Tutela del nome per ragioni familiariNel caso previsto dall'articolo precedente, l'azione può essere promossa anche da chi, pur non portando il no |
|
Art. 9. - Tutela dello pseudonimoLo pseudonimo, usato da una persona in modo che abbia acquistato l'importanza del nome, può essere tutelato a |
|
Art. 10. - Abuso dell'immagine altruiQualora l'immagine di una persona o dei genitori, del coniuge o dei figli sia stata esposta o pubblicata fuori |
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TITOLO II - DELLE PERSONE GIURIDICHE |
|
CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI |
|
Art. 11. - Persone giuridiche pubblicheLe province e i comuni, nonché gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche, godono dei diritti sec |
|
Art. 12. - Persone giuridiche private |
|
Art. 13. - SocietàLe società sono regolate dalle disposizioni contenute nel libro V. |
|
CAPO II - DELLE ASSOCIAZIONI E DELLE FONDAZIONI |
|
Art. 14. - Atto costitutivoLe associazioni e le fondazioni devono essere costituite con atto pubblico. |
|
Art. 15. - Revoca dell'atto costitutivo della fondazioneL'atto di fondazione può essere revocato dal fondatore fino a quando non sia intervenuto il riconoscimento ov |
|
Art. 16. - Atto costitutivo e statuto. ModificazioniL'atto costitutivo e lo statuto devono contenere la denominazione dell'ente, l'indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede, nonché le |
|
Art. 18. - Responsabilità degli amministratoriGli amministratori sono responsabili verso l'ente secondo le norme del mandato. È però esente da responsabil |
|
Art. 19. - Limitazioni del potere di rappresentanzaLe limitazioni del potere di rappresentanza, che non risultano dal registro indicato nell'articolo 33, non pos |
|
Art. 20. - Convocazione dell'assemblea delle associazioniL'assemblea delle associazioni deve essere convocata dagli amministratori una volta l'anno per l'approvazione |
|
Art. 21 - Deliberazioni dell'assembleaLe deliberazioni dell'assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda con |
|
Art. 22. - Azioni di responsabilità contro gli amministratoriLe azioni di responsabilità contro gli amministratori delle associazioni per fatti da loro compiuti sono deli |
|
Art. 23. - Annullamento e sospensione delle deliberazioniLe deliberazioni dell'assemblea contrarie alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del p |
|
Art. 24. - Recesso ed esclusione degli associatiLa qualità di associato non è trasmissibile, salvo che la trasmissione sia consentita dall'atto costitutivo o dallo statuto. |
|
Art. 25. - Controllo sull'amministrazione delle fondazioniL'autorità governativa esercita il controllo e la vigilanza sull'amministrazione delle fondazioni; provvede alla nomina e alla sostituzione degli amministratori o dei rappresentanti, quando le disp |
|
Art. 26. - Coordinamento di attività e unificazione di amministrazioneL'autorità governativa può disporre il coordinamento dell'attività di più fondazioni ovvero l'unificazione |
|
Art. 27. - Estinzione della persona giuridicaOltre che per le cause previste nell'atto costitutivo e nello statuto, la persona giuridica si estingue quando |
|
Art. 28. - Trasformazione delle fondazioniQuando lo scopo è esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, o il patrimonio è divenuto insufficiente, l'autorit |
|
Art. 29. - Divieto di nuove operazioniGli amministratori non possono compiere nuove operazioni, appena è stato loro comunicato il provvedimento che |
|
Art. 30. - LiquidazioneDichiarata l'estinzione della persona giuridica o disposto lo scioglimento dell'associazione, si procede alla |
|
Art. 31. - Devoluzione dei beni |
|
Art. 32. - Devoluzione dei beni con destinazione particolareNel caso di trasformazione o di scioglimento di un ente, al quale sono stati donati o lasciati beni con destin |
|
CAPO III - DELLE ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E DEI COMITATI |
|
Art. 36. - Ordinamento e amministrazione delle associazioni non riconosciuteL'ordinamento interno e l'amministrazione delle associazioni non riconosciute come persone giuridiche sono reg |
|
Art. 37. - Fondo comuneI contributi degli associati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo comune dell'asso |
|
Art. 38. - ObbligazioniPer le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro |
|
Art. 39. - ComitatiI comitati di soccorso o di beneficenza e i comitati promotori di opere pubbliche, monumenti, esposizioni, mos |
|
Art. 40. - Responsabilità degli organizzatoriGli organizzatori e coloro che assumono la gestione dei fondi raccolti sono responsabili personalmente e solid |
|
Art. 41. - Responsabilità dei componenti. Rappresentanza in giudizioQualora il comitato non abbia ottenuto la personalità giuridica, i suoi componenti rispondono personalmente e |
|
Art. 42. - Diversa destinazione dei fondiQualora i fondi raccolti siano insufficienti allo scopo, o questo non sia più attuabile, o, raggiunto lo scop |
|
Art. 42-bis - Trasformazione, fusione e scissioneSe non è espressamente escluso dall’atto costitutivo o dallo statuto, le associazioni ricono |
|
TITOLO III - DEL DOMICILIO E DELLA RESIDENZA |
|
Art. 43. - Domicilio e residenzaIl domicilio di una persona è nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interes |
|
Art. 44. - Trasferimento della residenza e del domicilioIl trasferimento della residenza non può essere opposto ai terzi di buona fede, se non è stato denunciato ne |
|
Art. 45. - Domicilio dei coniugi, del minore e dell'interdetto |
|
Art. 46. - Sede delle persone giuridicheQuando la legge fa dipendere determinati effetti dalla residenza o dal domicilio, per le persone giuridiche si |
|
Art. 47. - Elezione di domicilioSi può eleggere domicilio speciale per determinati atti o affari. Questa elezione deve farsi espressamente pe |
|
TITOLO IV – DELL’ASSENZA E DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA |
|
CAPO I - DELL’ASSENZA |
|
Art. 48. - Curatore dello scomparsoQuando una persona non è più comparsa nel luogo del suo ultimo domicilio o dell'ultima sua residenza e non se ne hanno più notizie, il t |
|
Art. 49. - Dichiarazione di assenzaTrascorsi due anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia, i presunti successori legittimi e chiunque ragion |
|
Art. 50. - Immissione nel possesso temporaneo dei beniDivenuta eseguibile la sentenza che dichiara l'assenza, il tribunale, su istanza di chiunque vi abbia interesse o del pubblico ministero, ordina l'apertura degli atti di ultima volontà dell'assente, se vi sono. |
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Art. 51. - Assegno alimentare a favore del coniuge dell'assente |
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Art. 52. - Effetti della immissione nel possesso temporaneoL'immissione nel possesso temporaneo dei beni deve essere preceduta dalla formazione dell'inventario dei beni. |
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Art. 53. - Godimento dei beniGli ascendenti, i discendenti e il coniuge immessi nel possesso temporaneo dei beni ritengono a loro profitto |
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Art. 54. - Limiti alla disponibilità dei beniColoro che hanno ottenuto l'immissione nel possesso temporaneo dei beni non possono alienarli, ipotecarli o so |
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Art. 55. - Immissione di altri nel possesso temporaneoSe durante il possesso temporaneo taluno prova di avere avuto, al giorno a cui risale l'ultima notizia dell'as |
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Art. 56. - Ritorno dell'assente o prova della sua esistenzaSe durante il possesso temporaneo l'assente ritorna o è provata l'esistenza di lui, cessano gli effetti della dichiarazio |
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Art. 57. - Prova della morte dell'assenteSe durante il possesso temporaneo è provata la morte dell'assente, la successione si apre a vantaggio di colo |
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CAPO II - DELLA DICHIARAZIONE DI MORTE PRESUNTA |
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Art. 58. - Dichiarazione di morte presunta dell'assenteQuando sono trascorsi dieci anni dal giorno a cui risale l'ultima notizia dell'assente il tribunale competente |
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Art. 59. - Termine per la rinnovazione della istanzaL'istanza, quando è stata rigettata, non può essere riproposta prima che siano decorsi almeno due anni. |
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Art. 60. - Altri casi di dichiarazione di morte presuntaOltre che nel caso indicato nell'articolo 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti: 1) quando alcuno è scomparso |
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Art. 61. - Data della morte presuntaNei casi previsti dai numeri 1 e 3 dell'articolo precedente, la sentenza determina il giorno e possibilmente l |
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Art. 62. - Condizioni e forme della dichiarazione di morte presuntaLa dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'articolo 60 può essere domandata quando non si è p |
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Art. 63. - Effetti della dichiarazione di morte presunta dell'assenteDivenuta eseguibile la sentenza indicata nell'articolo 58, coloro che ottennero l'immissione nel possesso temporaneo dei beni dell'asse |
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Art. 64. - Immissione nel possesso e inventarioSe non v'è stata immissione nel possesso temporaneo dei beni, gli aventi diritto indicati nei capoversi dell' |
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Art. 65. - Nuovo matrimonio del coniugeDivenuta eseguibile la sentenza che dichiara la morte presunta, il coniuge può contrarre nuovo matrimonio. |
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Art. 66. - Prova dell'esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presuntaLa persona di cui è stata dichiarata la morte presunta, se ritorna o ne è provata l'esistenza, ricupera i beni nello stato in cui si trovano e ha diritto di conseguire il prezzo d |
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Art. 67. - Dichiarazione di esistenza o accertamento della morteLa dichiarazione di esistenza della persona di cui è stata dichiarata la morte presunta e l'accertamento dell |
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Art. 68. - Nullità del nuovo matrimonioIl matrimonio contratto a norma dell'articolo 65 è nullo, qualora la persona della quale fu dichiarata la mor |
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CAPO III - DELLE RAGIONI EVENTUALI CHE COMPETONO ALLA PERSONA DI CUI SI IGNORA L’ESISTENZA O DI CUI È STATA DICHIARATA LA MORTE PRESUNTA |
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Art. 69. - Diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenzaNessuno è ammesso a reclamare un diritto in nome della persona di cui si ignora l'esistenza, se non prova che |
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Art. 70. - Successione alla quale sarebbe chiamata la persona di cui si ignora l'esistenzaQuando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui s'ignora l'es |
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Art. 71. - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui si ignora l'esistenzaLe disposizioni degli articoli precedenti non pregiudicano la petizione di eredità né gli altri diritti spet |
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Art. 72. - Successione a cui sarebbe chiamata la persona della quale è stata dichiarata la morte presuntaQuando s'apre una successione alla quale sarebbe chiamata in tutto o in parte una persona di cui è stata dich |
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Art. 73. - Estinzione dei diritti spettanti alla persona di cui è stata dichiarata la morte presuntaSe la persona di cui è stata dichiarata la morte presunta ritorna o ne è provata l'esistenza al momento dell |
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TITOLO V - DELLA PARENTELA E DELL’AFFINITÀ |
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Art. 74. - Parentela |
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Art. 75. - Linee della parentelaSono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur |
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Art. 76. - Computo dei gradiNella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite. |
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Art. 77. - Limite della parentelaLa legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente |
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Art. 78. - AffinitàL'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge. |
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TITOLO VI – DEL MATRIMONIO |
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CAPO I - DELLA PROMESSA DI MATRIMONIO |
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Art. 79. - EffettiLa promessa di matrimonio non obbliga a contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse convenuto per il caso di n |
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Art. 80. - Restituzione dei doniIl promittente può domandare la restituzione dei doni fatti a causa della promessa di matrimonio, se questo n |
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Art. 81. - Risarcimento dei danniLa promessa di matrimonio fatta vicendevolmente per atto pubblico o per scrittura privata da una persona maggiore di età o dal minore ammesso a contrarre matrimonio a norm |
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CAPO II - DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEL CULTO CATTOLICO E DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI A MINISTRI DEI CULTI AMMESSI NELLO STATO |
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Art. 82. - Matrimonio celebrato davanti a ministri di culto cattolicoIl matrimonio celebrato davanti a un ministro del culto cattolico è regolato in conformità del Concordato co |
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Art. 83. - Matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello StatoIl matrimonio celebrato davanti a ministri dei culti ammessi nello Stato è regolato dalle disposizioni del ca |
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CAPO III - DEL MATRIMONIO CELEBRATO DAVANTI ALL’UFFICIALE DELLO STATO CIVILE |
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SEZIONE I ‐ Delle condizioni necessarie per contrarre matrimonio |
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Art. 84. - EtàN225 I minori di età non possono contrarre matrimonio. Il tribunale |
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Art. 85. - Interdizione per infermità di menteNon può contrarre matrimonio l'interdetto per infermità di mente. |
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Art. 86. - Libertà di statoNon può contrarre matrimonio chi è vincolato da un matrimonio “o da un'unione civile tra persone dello ste |
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Art. 88. - DelittoNon possono contrarre matrimonio tra loro persone delle quali l'una è stata condannata per omicidio consumato |
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Art. 90. - Assistenza del minoreN225 Con il decreto di |
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Art. 91. - Diversità di razza o di nazionalità |
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SEZIONE II ‐ Delle formalità preliminari del matrimonio |
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Art. 93. - PubblicazioneLa celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalla pubblicazione fatta a cura dell'ufficiale dello stat |
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Art. 94. - Luogo della pubblicazioneLa pubblicazione deve essere richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune dove uno degli sposi ha la |
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Art. 96. - Richiesta della pubblicazioneLa richiesta della pubblicazione deve farsi da ambedue gli sposi o da persona che ne ha da essi ricevuto speci |
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Art. 97. - Documenti per la pubblicazione |