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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Friuli Venezia Giulia 14/07/2011, n. 9
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- L.R. 07/08/2024, n. 7
- L.R. 28/12/2023, n. 16
- L.R. 29/12/2015, n. 33
- L.R. 08/04/2013, n. 5
- L.R. 31/12/2012, n. 27
- L.R. 04/05/2012, n. 10
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Capo I - Principi generali |
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Art. 1 - Finalità1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire: a) lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comuni |
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Art. 2 - Ruolo della Regione1. La Regione, anche ai sensi dell'articolo 5 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze dello Stato e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, persegue il fine di assicurare a cittadini e imprese condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. In particolare: a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo |
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Capo II - Programmazione delle infrastrutture telematiche, delle ICT e dell'e-government |
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Art. 3 - Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche1. Il Piano strategico triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Piano strategico triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli-Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR. 2. Il Piano strategico triennale definisce le strategie della Regione in |
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Capo III - Sistema informativo integrato regionale |
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Art. 4 - Sistema informativo integrato regionale1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi. 2. I servizi previsti dal SIIR costituiscono servizi di interesse generale, sono individuati in apposito repertorio approvato dalla Giunta regionale e sono inerenti alla gestione e allo sviluppo del SIIR, perseguendo obiettivi di: a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema; b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT; c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR; d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzio |
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Capo IV - INSIEL - Informatica per il sistema degli enti locali S.p.A. |
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Art. 5 - Ruolo di Insiel S.p.a.1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel SpA quale |
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Art. 6 - Partecipazioni a Insiel S.p.A.1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell'articolo 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale soci |
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Art. 7 - Controllo analogo |
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Art. 8 |
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Art. 9 - Rapporti tra Regione e Insiel SpA1. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le modalità con le quali sono regolati i rapporti tra la Regione e Insiel SpA finalizzati allo sviluppo e alla ges |
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Capo V - Norme finali e transitorie |
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Art. 10 - Norme transitorie1. Sono confermati i rapporti di lavoro del personale assunto, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un |
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Art. 11 - Abrogazioni1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni: a) la legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), nonché l'articolo 82 della legge regionale n. 4/1991, gli articoli 42 e 43 della legge regionale n. 8/1991, l'articolo 14 della legge regionale n. 26/2001, l'articolo 6, comma 28, della legge regionale n. 20/2002 e l'articolo 6, comma 2, de |
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Art. 12 - Clausola valutativa1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti: |
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Art. 13 - Norme finanziarie1. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all'articolo 4, comma 2, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, a fianco di ciascuna indicati:
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Art. 14 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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