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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Abbattimento di alberi condominiali
In molti fabbricati esistono delle aree verdi, private o comuni, in cui possono essere piantati degli alberi di alto fusto. Si sta parlando, quindi, di piante che, crescendo nel tempo, possono raggiungere delle dimensioni rilevanti. In alcuni casi, soprattutto nelle aree comuni, i condomini possono decidere di abbattere gli alberi; sicché, in tale contesto, occorre interrogarsi sui quorum deliberativi.
Dunque, ai fini della soluzione del quesito, occorre valutare la legittimità dell’iniziativa presa dai condomini e, quindi, analizzare la questione dal punto di vista normativo e giurisprudenziale.
ALBERI IN CONDOMINIO - In tema di condominio negli edifici, rientrano tra le parti comuni dell’edificio, a norma dell’art. 1117 del Codice civile, i beni insuscettibili di separato o autonomo godimento, per essere vincolati all’uso comune in virtù della loro naturale destinazione o della loro connessione materiale e strumentale rispetto alle singole parti dell’edificio.
Infatti, la presunzione di comunione prevista dall’art. 1117, n. 1, del Codice civile in ordine alle parti dell’edificio necessarie all’uso comune viene meno quando il bene, per obiettive caratteristiche strutturali, sia dotato di completa autonomia rispetto alla parte rimanente dell’intera opera edilizia e sia suscettibile di godimento esclusivo, atteso che in tale ipotesi la destinazione particolare del bene vince la presunzione legale di comunione alla stessa stregua di un titolo contrario (C. Cass. civ. 06/10/2022, n. 29130).
Quindi, sono considerate parti comuni e, dunque, condominiali, “tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune”, tranne che il titolo non disponga diversamente. Di conseguenza, anche gli alberi e le piante, se presenti nelle parti comuni dell’edificio condominiale, sono da considerarsi “beni comuni” dei condomini, in quanto l’elencazione operata dall’art. 1117 del Codice civile, secondo quanto definito dalla Suprema Corte di Cassazione, ha valore puramente esemplificativo e non tassativo (C. Cass. civ. 18/09/2009, n. 20249).
DISTANZE ALBERI - L’art. 892 del Codice civile dispone che chi vuol piantare alberi presso il confine deve osservare determinate distanze stabilite dai regolamenti e, in mancanza, dagli usi locali.
Quando né i regolamenti né gli usi abbiano indicazioni al riguardo, si applicano le regole dettate dal medesimo art. 892, avente carattere residuale.
I giudici hanno osservato che il divieto di tenere alberi di alto fusto a meno di tre metri dal confine, stabilito dall’art. 892, del Codice civile, comma 1, n. 1), mira a impedire che la parte fuori terra degli alberi possa arrecare un danno ai vicini, per diminuzione di aria, luce, soleggiamento o panoramicità, tanto che, anche ove le distanze indicate dalla norma non debbano essere osservate per la presenza di un muro divisorio sul confine proprio o comune, le piante devono comunque essere tenute ad altezza non eccedente la sommità del muro (C. Cass. civ. 01/12/2022, n. 35377).
Non è dunque necessario il rispetto delle distanze legali in presenza di un muro divisorio sul confine purché le piante siano manutenute ad un’altezza che non ecceda la sommità del muro (C. Cass. civ. 26/08/2019, n. 21694).
ABBATTIMENTO DI ALBERI: ORIENTAMENTO DELL’INNOVAZIONE VIETATA - L’abbattimento di alberi, comportando la distruzione di un bene comune, deve considerarsi un’innovazione vietata e, in quanto tale, richiede l’unanime consenso di tutti i partecipanti al condominio; né può ritenersi che la delibera di approvazione, a maggioranza, della spesa relativa all’abbattimento, possa costituire valida ratifica dell’opera fatta eseguire di propria iniziativa dall’amministratore (App. Roma 06/02/2008, n. 478).
Al riguardo, all’abbattimento di un albero può essere validamente assimilato l’abbattimento di una siepe, elementi, entrambi, rientranti nella categoria delle cose comuni di cui all’art. 1117 del Codice civile, non rinvenendosi alcun motivo di regolamentare in modo diverso il destino di beni che, sia pur nella diversità di funzioni e di incidenza rispetto alle proprietà dei singoli, debbono incontestabilmente considerarsi comuni a tutti i condòmini (Trib. Tivoli 02/11/2022, n. 1513).
Difatti, tale deliberazione, deve essere adottata all’unanimità, trattandosi di una decisione che implica la distruzione di un bene comune, tenuto conto altresì che la presenza degli alberi nei cortili condominiali è importante non solo sotto il profilo estetico architettonico, ma anche in relazione alla qualità della vita degli abitanti del condominio, salvo ovviamente che il taglio degli alberi non sia imposto da ragioni di sicurezza e di salvaguardia di staticità degli edifici (App. Cagliari, sez. I, 14/03/2019: nella fattispecie, si riteneva che la delibera oggetto di impugnazione, che aveva disposto un’innovazione comportante una decisione limitante il pari diritto degli altri condomini su beni di proprietà comune - gli alberi - non approvata all’unanimità, fosse nulla).
ABBATTIMENTO DI ALBERI PERICOLANTI: ORIENTAMENTO DELLA MANUTENZIONE ORDINARIA - L’abbattimento di alberi ritenuti pericolanti, disposto con delibera condominiale, costituisce un intervento di manutenzione delle cose comuni e non un’innovazione di cui all’art. 1120 del Codice civile, atteso che con questo termine s’intende non qualsiasi mutamento o modificazione della cosa comune ma, solamente, quella modificazione materiale che ne alteri l’entità sostanziale o ne muti la destinazione originaria (C. Cass. civ. 01/03/2023, n. 6136: secondo i giudici, la tutela dell’ambiente, anche nell’interesse delle future generazioni, impone - dal momento dell’ingresso esplicito in Costituzione con il nuovo terzo comma dell’art. 9 Cost., introdotto nel 2022 - rigore nell’accertamento della pericolosità degli alberi e proporzionalità nell’individuare le misure idonee a contrastarla).
SPESE ABBATTIMENTO ALBERI - In tema di condominio, qualora gli alberi rientranti nella proprietà esclusiva di un condomino, in forza di un vincolo di destinazione, arrechino ai condòmini l’utilità di elemento ornamentale, essi possono concorrere a costituire in modo indissolubile il decoro architettonico dell’edificio, che è bene comune tutelato dalla legge.
Di conseguenza, tutti i partecipanti al condominio sono obbligati a contribuire alle spese per l’abbattimento ed il reimpianto di dette piante, da considerare funzionali alla conservazione del decoro del fabbricato (Trib. Roma 10/11/2022, n. 7136).
SOLUZIONE AL QUESITO |