Le varianti ai contratti in corso di esecuzione nel Codice appalti, come modificato dal Correttivo 2024 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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20/06/2025

Le varianti ai contratti in corso di esecuzione nel Codice appalti, come modificato dal Correttivo 2024

Analisi della disciplina in tema di varianti a contratti in corso di esecuzione (cc.dd. “varianti in corso d’opera”) nel Codice dei contratti pubblici 2023, come modificato dal Correttivo di cui al D. Leg.vo 209/2024, e tabelle riassuntive.

L’art. 120 del D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici 2023) è dedicato alla modifica dei contratti in corso di esecuzione.
La norma disciplina le modifiche consentite dal punto di vista qualitativo (comma 1, su cui è intervenuto il Correttivo di cui al D. Leg.vo 209/2024 al fine di includere ulteriori circostanze imprevedibili che giustificano varianti in corso d’opera) e le modifiche ammesse in ragione del dato quantitativo (commi 2 e 3).
La disposizione prevede una generale ammissibilità delle modifiche non sostanziali, consentite a prescindere dal loro valore (comma 5).
Vengono quindi definite: la nozione di “modifica sostanziale (comma 6) e quella di “modifica non sostanziale” (comma 7, come modificato dal Correttivo di cui al D. Leg.vo 209/2024 al fine di includere in essa interventi tecnici funzionali alla realizzazione dell’opera).
Si prevede poi (comma 8), una disposizione di coordinamento con il principio di necessaria rinegoziazione di cui all’art. 9 del D. Leg.vo 36/2023 (“Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”), stabilendo in sostanza che il contratto è sempre modificabile ai sensi del suddetto art. 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto.
Al comma 9 è richiesto alle stazioni appaltanti di prevedere il ricorso al c.d. “quinto d’obbligo”, ove sia necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.
L’articolo, poi, fornisce, al comma 10, la definizione di “proroga pura” provvedendo a distinguere tale fattispecie dalla c.d. “proroga tecnica” di cui al comma 11.
I commi 12 e 14 disciplinano rispettivamente la cessione dei crediti e l’obbligo di pubblicazione per le modifiche di rilevanza europea.
Ai sensi del comma 13 le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante; le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP.
Il comma 15 regola le fattispecie di comunicazione e trasmissione all’ANAC di modifiche e varianti in corso d’opera.
Infine, il Correttivo di cui al D. Leg.vo 209/2024 ha introdotto il nuovo comma 15-bis, secondo cui, fermo quanto previsto dall’articolo 41, comma 8-bis (“Livelli e contenuti della progettazione”), le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori od omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.

A completamento della breve analisi della disposizione normativa, si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle varianti e delle rispettive condizioni di ammissione.

 

Modifiche consentite dal punto di vista qualitativo

RIFERIMENTO

DISCIPLINA

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. a)

Le modifiche devono essere previste nei documenti di gara in modo chiaro ed inequivocabile.
La struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa devono rimanere inalterate.

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. b)

Modifiche ammesse in caso di sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari ove un cambiamento del contraente, al contempo:
1) sia impraticabile per motivi economici o tecnici;
2) comporti per la stazione appaltante notevoli disguidi o un sostanziale incremento dei costi.
L’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. c)

Modifiche resesi necessarie per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore:
1) le esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) gli eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell’intervento;
3) i rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
4) le difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.
La struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa devono rimanere inalterate.
L’eventuale aumento di prezzo non deve eccedere il 50% del valore del contratto iniziale.

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. d)

Modifiche ammesse in caso di sostituzione dell’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze:
1) le modifiche soggettive implicanti la sostituzione del contraente originario sono previste in clausole chiare, precise e inequivocabili dei documenti di gara;
2) all’aggiudicatario succede, per causa di morte o insolvenza o a seguito di ristrutturazioni societarie, che comportino successione nei rapporti pendenti, un altro operatore economico che soddisfi gli iniziali criteri di selezione, purché ciò non implichi ulteriori modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l’applicazione del codice, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 124;
3) nel caso in cui la stazione appaltante assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 8

Il contratto è sempre modificabile nel rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9 del D. Leg.vo 36/2023) e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto.

 

 

Modifiche ammesse dal punto di vista quantitativo

RIFERIMENTO

DISCIPLINA

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2

Nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale.

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 3

Modifiche ammesse se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:
a) le soglie fissate all’art. 14 del D. Leg.vo 36/2023;
b) il 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15% del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori.
La struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa devono rimanere inalterate.

 

 

Modifiche sostanziali e non sostanziali

La modifica è sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa.

RIFERIMENTO

DISCIPLINA

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 6

La modifica è considerata sostanziale se:
a) introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d’appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un’offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
b) cambia l’equilibrio economico del contratto o dell’accordo quadro a favore dell’aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
c) estende notevolmente l’ambito di applicazione del contratto;
d) un nuovo contraente sostituisce quello cui la stazione appaltante aveva inizialmente aggiudicato l’appalto in casi diversi da quelli previsti dal comma 1, lettera d).

Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 7

La modifica è considerata non sostanziale se:
a) si assicurino risparmi, rispetto alle previsioni iniziali, da utilizzare in compensazione per far fronte alle variazioni in aumento dei costi delle lavorazioni;
b) si realizzino soluzioni equivalenti o migliorative in termini economici, tecnici o di tempi di ultimazione dell’opera, ivi compresa la sopravvenuta possibilità di utilizzo di materiali, componenti o tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza incremento dei costi, significativi miglioramenti nella qualità dell’opera o di parte di essa, o riduzione dei tempi di ultimazione;
c) gli interventi imposti dal direttore dei lavori per la soluzione di questioni tecniche emerse nell’esecuzione dei lavori che possano essere finanziati con le risorse iscritte nel quadro economico dell’opera.
Le modifiche non sostanziali sono sempre consentite, a prescindere dal loro valore.

 

Dalla redazione