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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Le varianti ai contratti in corso di esecuzione nel Codice appalti, come modificato dal Correttivo 2024
L’art. 120 del D. Leg.vo 31/03/2023 n. 36 (Codice dei contratti pubblici 2023) è dedicato alla modifica dei contratti in corso di esecuzione.
La norma disciplina le modifiche consentite dal punto di vista qualitativo (comma 1, su cui è intervenuto il Correttivo di cui al D. Leg.vo 209/2024 al fine di includere ulteriori circostanze imprevedibili che giustificano varianti in corso d’opera) e le modifiche ammesse in ragione del dato quantitativo (commi 2 e 3).
La disposizione prevede una generale ammissibilità delle modifiche non sostanziali, consentite a prescindere dal loro valore (comma 5).
Vengono quindi definite: la nozione di “modifica sostanziale” (comma 6) e quella di “modifica non sostanziale” (comma 7, come modificato dal Correttivo di cui al D. Leg.vo 209/2024 al fine di includere in essa interventi tecnici funzionali alla realizzazione dell’opera).
Si prevede poi (comma 8), una disposizione di coordinamento con il principio di necessaria rinegoziazione di cui all’art. 9 del D. Leg.vo 36/2023 (“Principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale”), stabilendo in sostanza che il contratto è sempre modificabile ai sensi del suddetto art. 9 e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto.
Al comma 9 è richiesto alle stazioni appaltanti di prevedere il ricorso al c.d. “quinto d’obbligo”, ove sia necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del contratto.
L’articolo, poi, fornisce, al comma 10, la definizione di “proroga pura” provvedendo a distinguere tale fattispecie dalla c.d. “proroga tecnica” di cui al comma 11.
I commi 12 e 14 disciplinano rispettivamente la cessione dei crediti e l’obbligo di pubblicazione per le modifiche di rilevanza europea.
Ai sensi del comma 13 le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall’ordinamento della stazione appaltante; le modifiche progettuali consentite ai sensi del comma 7 devono essere approvate dalla stazione appaltante su proposta del RUP.
Il comma 15 regola le fattispecie di comunicazione e trasmissione all’ANAC di modifiche e varianti in corso d’opera.
Infine, il Correttivo di cui al D. Leg.vo 209/2024 ha introdotto il nuovo comma 15-bis, secondo cui, fermo quanto previsto dall’articolo 41, comma 8-bis (“Livelli e contenuti della progettazione”), le stazioni appaltanti verificano in contraddittorio con il progettista e l’appaltatore errori od omissioni nella progettazione esecutiva che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua futura utilizzazione e individuano tempestivamente soluzioni di progettazione esecutiva coerenti con il principio del risultato.
A completamento della breve analisi della disposizione normativa, si riporta di seguito uno schema riassuntivo delle varianti e delle rispettive condizioni di ammissione.
Modifiche consentite dal punto di vista qualitativo
RIFERIMENTO | DISCIPLINA |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. a) | Le modifiche devono essere previste nei documenti di gara in modo chiaro ed inequivocabile. |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. b) | Modifiche ammesse in caso di sopravvenuta necessità di prestazioni supplementari ove un cambiamento del contraente, al contempo: |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. c) | Modifiche resesi necessarie per effetto delle seguenti circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante, fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore: |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 1, lett. d) | Modifiche ammesse in caso di sostituzione dell’aggiudicatario a causa di una delle seguenti circostanze: |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 8 | Il contratto è sempre modificabile nel rispetto del principio di conservazione dell’equilibrio contrattuale (art. 9 del D. Leg.vo 36/2023) e nel rispetto delle clausole di rinegoziazione contenute nel contratto. |
Modifiche ammesse dal punto di vista quantitativo
RIFERIMENTO | DISCIPLINA |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 2 | Nei casi di cui al comma 1, lett. b) e c), il contratto può essere modificato solo se l’eventuale aumento di prezzo non ecceda il 50% del valore del contratto iniziale. |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 3 | Modifiche ammesse se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori: |
Modifiche sostanziali e non sostanziali
La modifica è sostanziale quando altera considerevolmente la struttura del contratto o dell’accordo quadro e l’operazione economica sottesa.
RIFERIMENTO | DISCIPLINA |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 6 | La modifica è considerata sostanziale se: |
Art. 120 del D. Leg.vo 36/2023, comma 7 | La modifica è considerata non sostanziale se: |
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