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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. R. Lombardia 07/08/2023, n. 2
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Art. 1 - Art. 3 - Omissis
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Art. 5 - Art. 9 - Omissis
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Art. 10 - Modifiche alla L.R. 31/2008 in tema di produzioni agricole biologiche1. Alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2 dell'articolo 7-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", fatte salve le specifiche disposizioni dell'articolo 7-ter sui distretti biologici"; b) dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: "Art. 7-ter - Distretti biologici |
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Art. 11 - Sostituzione dell'art. 26 della L.R. 26/19931. L'articolo 26 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 26 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria) è sostituito dal seguente: "Art. 26 - Detenzione e uso dei richiami vivi per la caccia da appostamento 1. In attuazione dell'articolo 5 della legge 157/1992, sono consentiti l'allevamento, la vendita e la detenzione di uccelli allevati appartenenti alle specie cacciabili, nonché il loro utilizzo in funzione di richiami per l'esercizio dell'attività venatoria, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo. 2. Gli uccelli devono essere muniti di contrassegni inamovibili numerati, consistenti in anelli inamovibili numerati in materiale plastico di colore verde dotati di linguetta di metallo (fermo) da apporsi al tarso rilasciati dalla Regione e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, anche avvalendosi di enti o istituti ornitologici riconosciuti e di associazioni riconosciute dalla Regione Lombardia, dalle altre Regioni o dalle Province autonome, oppure a livello nazionale o internazionale. A decorrere dalla stagione venatoria 2023/2024 l'anello inamovibile numerato in materiale plastico dotato di linguetta di metallo (fermo) rilasciato dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Sondrio per il relativo territorio, è il solo ad avere valore legale per la legittima detenzione e utilizzazione venatoria |
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Art. 12 - Disposizioni sull'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività, sull'Osservatorio regionale del mercato del lavoro e sull'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della L.R. 13/2003 - modifiche agli articoli 14 e 84 della L.R. 27/20151. Il presente articolo reca disposizioni relative all'Osservatorio regionale del turismo e dell'attrattività di cui all'articolo 14 della legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo), all'Osservatorio regionale del mercato del lavoro di cui all'articolo 6 della legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia) e all'Osservatorio regionale per il monitoraggio e la valutazione degli interventi attuati ai sensi della |
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Art. 13 - Modifiche agli articoli 2 e 71 della L.R. 27/20151. Alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo) sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1 dell'articolo 2, dopo la lettera w) è aggiunta la seguente: |
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Art. 14 - Configurazione dell'Ufficio regionale del RUNTS1. Al fine di assicurarne un efficace svolgimento, sulla base dei principi di prossimità e adeguatezza, le funzioni e le attività di competenza dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'articolo 45 |
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Art. 15 - Art. 16 - Omissis
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Art. 17 - Attuazione degli impegni assunti con il Governo in applicazione del principio di leale collaborazione. Modifiche all'art. 10 della L.R. 17/20151. All'articolo 10 della legge regionale 24 giugno 2015, n. 17 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della criminalità organizzata e per la promozio |
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Art. 18 - Art. 19 - Omissis
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Art. 20 - Modifiche agli articoli 36, 44 e 77 della L.R. 10/2003 e norma finale1. Alla legge regionale 14 luglio 2003, n. 10 (Riordino delle disposizioni legislative regionali in materia tributaria - Testo unico della disciplina dei tributi regionali) sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 36, le parole "il termine per il pagamento della tassa di rinnovo di cui alla presente Sezione è stabilito al 31 |
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Art. 21 - Art. 22 - Omissis
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Art. 23 - Entrata in vigore1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia. |
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Allegato 1 - Allegato 17 - Omissis |
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