D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 09/07/1997, n. 241

Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni.
In vigore dal 12/08/1997.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
-
D. Leg.vo 24/03/2025, n. 33
-
L. 30/12/2024, n. 207
-
D. Leg.vo 05/11/2024, n. 173
- D.L. 29/03/2024, n. 39 (L. 23/05/2024, n. 67)
- D. Leg.vo 08/01/2024, n. 1
- L. 30/12/2023, n. 213
- D.L. 18/10/2023, n. 145 (L. 15/12/2023, n. 191)
- D.L. 16/02/2023, n. 11 (L. 11/04/2023, n. 38)
- D.L. 21/06/2022, n. 73 (L. 04/08/2022, n. 122)
- D.L. 25/02/2022, n. 13
- D.L. 27/01/2022, n. 4 (L. 28/03/2022, n. 25)
- D.L. 08/04/2020, n. 23 (L. 05/06/2020, n. 40)
- D.L. 26/10/2019, n. 124 (L. 19/12/2019, n. 157)
- D.L. 30/04/2019, n. 34 (L. 28/06/2019, n. 58)
- D.L. 28/01/2019, n. 4 (L. 28/03/2019, n. 26)
- D.L. 24/04/2017, n. 50 (L. 21/06/2017, n. 96)
- D. Min. Economia e Finanze 01/09/2016
- D.L. 22/10/2016, n. 193 (L. 01/12/2016, n. 225)
- D. Min. Economia e Finanze 19/11/2015
- L. 28/12/2015, n. 208
- D. Leg.vo 24/09/2015, n. 158
- D. Leg.vo 21/11/2014, n. 175
- L. 27/12/2013, n. 147
- L. 28/06/2012, n. 92
- D.L. 02/03/2012, n. 16 (L. 26/04/2012, n. 44)
- L. 12/11/2011, n. 183
- D.L. 06/07/2011, n. 98 (L. 15/07/2011, n. 111)
- D.L. 31/05/2010, n. 78 (L. 30/07/2010, n. 122)
- D.L. 01/07/2009, n. 78 (L. 03/08/2009, n. 102)
- L. 27/12/2006, n. 296
- D.L. 03/10/2006, n. 262 (L. 24/11/2006, n. 286)
- D.L. 15/04/2002, n. 63 (L. 15/06/2002, n. 112)
- L. 23/12/2000, n. 388
- L. 21/11/2000, n. 342
- D.P.R. 14/10/1999, n. 542
- D.L. 17/06/1999, n. 179 (L. 30/07/1999, n. 257)
- D. Leg.vo 24/03/1999, n. 81
- D. Leg.vo 26/02/1999, n. 60
- D. Leg.vo 28/12/1998, n. 490
- D. Leg.vo 19/11/1998, n. 422
- D. Leg.vo 28/09/1998, n. 360
- D.P.R. 22/07/1998, n. 322
- D.L. 12/06/1998, n. 181 (L. 03/08/1998, n. 181)
- D. Leg.vo 23/03/1998, n. 56
- D. Leg.vo 15/12/1997, n. 446
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Premessa

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

IL CONTENUTO COMPLETO E' RISERVATO AGLI ABBONATI.
1051112 12798613
Capo I - Disposizioni in materia di dichiarazioni annuali dei redditi e della imposta sul valore aggiunto
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1051112 12798614
Art. 1 - Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche

1. L'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi è sostituito dal seguente: "Art. 3 (Certificazioni e documenti riguardanti la dichiarazione delle persone fisiche)

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1051112 12798615
Art. 2 - Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche

1. L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Certificazioni e documentazioni riguardanti la dichiarazione dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche) - 1. I soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono conservare, per il periodo indicato nell'articolo 22, il bilancio o il rendiconto, nonché i relativi verbali e relazioni, cui sono obbligati dal codice civile, da leggi speciali o dallo sta

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1051112 12798616
Art. 3 - Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate

1. L'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente: "Art. 6 (Dichiarazione delle società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate) - 1. Le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice indicate nell'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con

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1051112 12798617
Art. 4 - Dichiarazione dei sostituti d'imposta

N7

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1051112 12798618
Art. 5 - Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni

N8

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Art. 6 - Termini per la presentazione delle dichiarazioni

N9

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1051112 12798620
Art. 7 - Presentazione delle dichiarazioni

N10

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1051112 12798621
Art. 7-bis - Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni
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1051112 12798622
Art. 8 - Disposizioni in materia di dichiarazioni e di determinazione del reddito in base alle scritture contabili

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni;

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1051112 12798623
Art. 9 - Disposizioni relative a taluni adempimenti dei sostituti d'imposta

1. N50

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1051112 12798624
Art. 10 - Determinazione dei contributi dovuti agli enti previdenziali

1. I soggetti iscritti all'INPS per i propri contributi previdenziali, ad eccezione dei coltivatori diretti, e quelli iscritti agli enti e alle casse previdenziali individuati con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Mini

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1051112 12798625
Art. 11 - Dichiarazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 28 è sostituito dal seguente:

"Art. 28 (Dichiarazione annuale) - 1. Tra il 1 febbraio ed il 15 marzo di ciascun anno il contribuente deve presentare la dichiarazione relativa all'imposta dovuta per l'anno solare precedente, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale entro il 20 dicembre dell'anno

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1051112 12798626
Art. 12 - Decorrenza

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999, salvo quanto previsto nei commi seguenti.

2. La dichiarazione unificata annuale, di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sostituito dall'articolo 7 del presente decreto, deve essere presentata:

a) dalle persone fisiche, ai soli fini fiscali, a deco

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1051112 12798627
Capo II - Disposizioni in materia di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni
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1051112 12798628
Art. 13 - Liquidazione delle imposte sui redditi

1. Nel decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riguardante l'accertamento delle imposte sui redditi, gli articoli 36-bis e 36-ter sono sostituiti dai seguenti:

"Art. 36-bis (Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni) - 1. Avvalendosi di procedure automatizzate, l'amministrazione finanziaria procede, entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, alla liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni presentate dai contribuenti e dai sostituti d'imposta.

2. Sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell'anagrafe tributaria, l'Amministrazione finanziaria provvede a:

a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dai contribuenti nella determinazione degli imponibili, delle imposte, dei contributi e dei premi;

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1051112 12798629
Art. 14 - Liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguardante la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 54 è inserito il seguente:

"Art. 54-bis (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni) - 1

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1051112 12798630
Art. 15 - Modifica dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi
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1051112 12798631
Art. 16 - Decorrenza

1. Le disposizioni del presente capo si applicano alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 1999

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1051112 12798632
Capo III - Disposizioni in materia di riscossione
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1051112 12798633
Sezione I - Versamento unitario e compensazione
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1051112 12798634
Art. 17 - Oggetto

1. N27 I contribuenti eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la data di presentazione della dichiarazione successiva. La compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto, dei crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all'imposta regionale sulle attività produttive, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. N37

1-bis. La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'INPS può essere effettuata: a) dai datori di lavoro non agricoli a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di scadenza del termine mensile per la trasmissione in via telematica dei dati retributivi e delle informazioni necessarie per il calcolo dei contributi da cui il credito emerge o dal quindicesimo giorno successivo alla sua presentazione, se tardiva, ovvero dalla data di notifica delle note di rettifica passive; b) dai datori di lavoro che versano la contribuzione agricola unificata per la manodopera agricola a decorrere dalla data di scadenza del versamento relativo alla dichiarazione di manodopera agricola da cui il credito emerge; c) dai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali degli artigiani ed esercenti attività commerciali e dai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata presso l'

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1051112 12798635
Art. 17-bis - Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del reverse charge per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera

N61

1. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 17, comma 1, i soggetti di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residenti ai fini delle imposte dirette nello Stato, ai sensi degli articoli 2, comma 2, 5, comma 3, lettera d), e 73, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che affidano il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000 a un'impresa, tramite contratti di appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque denominati caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente con l'utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest'ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, sono tenuti a richiedere all'impresa appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute di cui agli articoli 23 e 24 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, 50,

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1051112 12798636
Art. 18 - Termini di versamento

N78

1. Le somme di cui all'articolo 17 devono essere versate entro il giorno sedici del mese

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1051112 12798637
Art. 19 - Modalità di versamento mediante delega

N78

1. I versamenti delle imposte, dei contributi, dei premi previdenziali ed assistenziali e delle altre somme, al netto della compensazione, sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata ai sensi del comma 5.

2. La banca rilascia al contribuente un'attestazione conforme al

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1051112 12798638
Art. 20 - Pagamenti rateali

N78

1. Le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte e dei contributi dovuti dai soggetti titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall'INPS, ad eccezione di quelle dovute nel mese di dicembre a titolo di acconto

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1051112 12798639
Art. 21 - Adempimenti delle banche

N78

1. Entro il quinto giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento della delega, la banca versa le somme riscosse alla tesoreria dello Stato o alla Cassa regionale siciliana di Palermo, al netto

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1051112 12798640
Art. 22 - Suddivisione delle somme tra gli enti destinatari

N78

1. Entro il primo giorno lavorativo successivo a

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1051112 12798641
Art. 23 - Pagamento con mezzi diversi dal contante

N78

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1051112 12798642
Sezione II - Disposizioni relative al periodo transitorio
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1051112 12798643
Art. 24 - Modalità di versamento

N78

1. Fino al 31 dicembre 1998 N17, i versamenti unitari eseguiti dai titolari di partita IVA sono effettuati ai concessionari della riscossione anche mediante delega ad una banca convenzionata.

2. Le somme relative ai contributi previdenziali sono versate dalle banche direttamente alla tesoreria dello Stato, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al comma 10, le somme di cui all'imposta prevista dall'articolo 3, comma 14

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1051112 12798644
Art. 25 - Decorrenza e garanzie

N78

1. Il regime dei versamenti unitari entra in funzione per tutti i contribuenti a partire dal mese di maggio 1998 N1. Sono ammessi alla compensazione:

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1051112 12798645
Sezione III - Sanzioni
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1051112 12798646
Art. 26 - Sanzioni al concessionario

N78

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1051112 12798647
Sezione IV - Disposizioni varie
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1051112 12798648
Art. 27 - Comitato di indirizzo

N78

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1051112 12798649
Art. 28 - Versamenti in favore di enti previdenziali

N78

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1051112 12798650
Art. 29 - Copertura finanziaria

1. Agli oneri derivanti dalla applicazione del presente decreto valutati in lire 300 miliardi per il 1998, in

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1051112 12798651
Capo IV - Disposizioni in materia di rimborsi
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1051112 12798652
Art. 30 - Rimborso del credito IRPEF in caso di separazione legale o divorzio

N78

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1051112 12798653
Art. 31 - Rimborso del credito IVA
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1051112 12798654
Capo V - Disposizioni in materia di assistenza fiscale
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1051112 12798655
Art. 32 - Soggetti abilitati alla costituzione dei centri di assistenza fiscale

1. I centri di assistenza fiscale, di seguito denominati ''Centri”, possono essere costituiti dai seguenti soggetti:

a) associazioni sindacali di categoria fra imprenditori, presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, istituite da almeno dieci anni;

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1051112 12798656
Art. 33 - Requisiti soggettivi

N18

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1051112 12798657
Art. 34 - Attività

N72

1. I centri costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 32 prestano l'assistenza fiscale alle imprese. Sono escluse dall'assistenza fiscale le imprese soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche tenute alla nomina del collegio sindacale, nonché quelle alle quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore diverse dalle società cooperative e loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio del

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1051112 12798658
Art. 35 - Responsabili dei centri

N18

1. Il responsabile dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere a), b) e c), su richiesta del contribuente:

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1051112 12798659
Art. 36 - Certificazione tributaria

N18

1. I revisori contabili iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali e dei consulenti del lavoro che hanno esercitato la professione per almeno cinque anni possono effettuare, ai soli fini fiscali, la certificazione di cui al comma 2 nei riguardi dei contribuenti titolari di redditi d'impresa in regime di contabilità ordinaria, anche per opzione, sempreché hanno tenuto le scritture contabili dei contribuenti stessi nel corso del periodo d'imposta cu

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1051112 12798660
Art. 37 - Assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta

1. I sostituti d'imposta che erogano i redditi di cui agli articoli 46 e 47, comma 1, lettere a), d), g), con esclusione delle indennità percepite dai membri del parlamento europeo, e l), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, possono prestare assistenza fiscale nei confronti dei propri sostituiti.

2. I sostituti di cui al comma 1 che prestano assistenza fiscale:

a) ricevono le dichiarazioni e le schede per la scelta della destinazione del quattro e dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche;

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1051112 12798661
Art. 38 - Compensi

1. Per le attività di cui al comma 4 dell'articolo 34, ai centri “e, a decorrere dall'anno 2006,

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1051112 12798662
Art. 39 - Sanzioni

N76

1. Salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l'irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie:

a) ai soggetti indicati nell'articolo 35 che rilasciano il visto di conformità, ovvero l'asseverazione, infedele si applica la sanzione amministrativa da euro 258 ad euro 2.582. Se il visto infedele è relativo alla dichiarazione dei redditi presentata con le modalità di cui all'articolo 13 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, non si applica la sanzione di cui al periodo precedente e i soggetti di cui all'articolo 35 sono tenuti al pagamento di una somma pari al 30 per cento della maggiore imposta riscontrata, sempre che il visto infedele non sia stato indotto dalla condotta dolosa o gravemente colposa del contribuente. Costituiscono titolo per la riscossione mediante ruolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le comunicazioni con le quali sono richieste le somme di cui al periodo precedente. Eventuali controversie sono devolute alla giurisdizione tributaria. Sempreché l'infedeltà del visto non sia già stata contestata con la comunicazione di cui all'articolo 26, comma 3-ter, del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, i

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1051112 12798663
Art. 40 - Disposizioni di attuazione

N18

1. Il Ministro delle finanze, con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce:

a) i criteri e le condizioni per il rilascio ai centri dell'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui all'articolo 34, per la loro iscrizione in apposito albo e per il trasferimento delle quote o delle azioni, che deve in ogni caso essere posto in essere tra i soggetti autorizzati alla costituzione dei centri stessi, i poteri di vigilanza, anche ispettiva, dell'amministrazione finanziaria;

b) le modalità per l'esecuzione dei controlli e l'erogazione dei rimborsi per i contribuenti nei cui confronti è stato rilasciato il visto e l'asseverazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 35, ovvero è stata effettuata la certificazione ai sen

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Testo vigente al 29/01/2015.
Si veda l'aggiornamento dei compensi spettanti ai CAF (art. 38, comma 1), in base al D.M. 29/12/2014, il cui testo è allegato.

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  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Fisco e Previdenza
  • Imposte sul reddito

Rivalutazione dei terreni edificabili e agricoli e delle partecipazioni non negoziate

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica