D. Ass.R. Sicilia 29/06/2023, n. 237 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Ass.R. Sicilia 29/06/2023, n. 237

Sostituzione degli allegati al decreto n. 36 del 14 febbraio 2022, concernente adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee guida nazionali sulla valutazione di incidenza (VIncA).
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- D. Ass. R. 27/10/2025, n. 318/Gab
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Premessa

 

L'Assessore per il Territorio e l'Ambiente

 

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 "Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione centrale della Regione Siciliana" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 10 aprile 1978, n. 2 "Nuove norme per l'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 70 del 28 febbraio 1979 "Approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20 e in particolare l'art. 11 "Misure urgenti per la funzionalità dell'Amministrazione della Regione Siciliana";

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e ss.mm.ii. e in particolare l'art. 68 "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa";

VISTA la legge regionale 21 maggio 2019, n. 7 "Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa" come modificata dall'art. 1 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13;

VISTO il D.P.R.S. n. 777/Area 1/S.G. del 15/11/2022, di costituzione del Governo della Regione Siciliana, con il quale l

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Art. 1

L'Allegato 1. "Procedure per la Valutazione di Incidenza (VlncA) -

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Art. 2

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale del Territorio ed Ambiente e nella sezione

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Allegato 1 - “Procedure per la Valutazione di Incidenza (VIncA) - Direttiva 92/43/ CEE «Habitat» articolo 6, paragrafi 3 e 4 nella Regione Siciliana”

N1

1 - La Valutazione di Incidenza (VIncA)

La Valutazione di Incidenza è introdotta dall'articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE “Habitat” ed è disciplinata in Italia dall’art. 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e  successive modifiche ed integrazioni. La Valutazione di Incidenza (VIncA) è il procedimento di carattere preventivo al quale è necessario sottoporre qualsiasi piano, programma, progetto, intervento o attività (d'ora in poi P/P/P/I/A) che possa avere incidenze significative su un sito della rete Natura 2000, singolarmente o congiuntamente ad altri piani, programmi, progetti, interventi o attività e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso.

La Valutazione di Incidenza non prevede, pertanto, l'individuazione di soglie di assoggettabilità, esclusioni aprioristiche o individuazione di zone buffer.

Eventuali difformità nell'applicazione della Valutazione di Incidenza possono configurarsi come inosservanza dell'art. 6.2 della direttiva 92/43/CEE.

 

2 - Livelli della Valutazione di Incidenza

Sulla base della “Guida all’interpretazione dell’art. 6 Dir. 92/43/CEE (2019/C 33/01)” e della prassi consolidata in ambito comunitario, la Valutazione di Incidenza si effettua per i seguenti livelli:

Livello I: screening - È disciplinato dall'articolo 6, paragrafo 3, prima frase. Processo d'individuazione delle implicazioni potenziali di un piano o progetto su un Sito Natura 2000 o più siti , singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e determinazione del possibile grado di significatività di tali incidenze. Pertanto, in questa fase occorre determinare in primo luogo se, il piano o il progetto sono direttamente connessi o necessari alla gestione del sito/siti e, in secondo luogo, se è probabile avere un effetto significativo sul sito/ siti.

Livello II: valutazione appropriata - Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 3, seconda frase, e riguarda la valutazione appropriata e la decisione delle autorità nazionali competenti. Individuazione del livello di incidenza del piano o progetto sull'integrità del Sito/siti, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, tenendo conto della struttura e della funzione del Sito/siti, nonché dei suoi obiettivi di conservazione. In caso di incidenza negativa, si definiscono misure di mitigazione appropriate atte a eliminare o a limitare tale incidenza al di sotto di un livello significativo.

Livello III: possibilità di deroga all’articolo 6, paragrafo 3, in presenza di determinate condizioni.  Questa parte della procedura è disciplinata dall'articolo 6, paragrafo 4, ed entra in gioco se, nonostante una valutazione negativa, si propone di non respingere un piano o un progetto, ma di darne ulteriore considerazione. In questo caso, infatti, l'articolo 6, paragrafo 4 consente deroghe all'articolo 6,  paragrafo 3, a determinate condizioni, che comprendono l'assenza di soluzioni alternative, l'esistenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico prevalente (IROPI) per realizzazione del progetto, e l’individuazione di idonee misure compensative da adottare.

 

3 - Definizioni Piano e programma

Sono definiti piani e programmi gli atti e i provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche:

1) che sono elaborati e/o adottati da un'autorità a livello nazionale, regionale o locale oppure predisposti da un'autorità per essere approvati, mediante una procedura legislativa, amministrativa o negoziale e

2) che sono previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative.

Incidenza

Qualsiasi effetto o impatto diretto o indiretto, a breve, medio o lungo periodo che può essere causato all'ambiente fisico e naturale in un SIC, ZSC o ZPS, da un piano, programma, progetto, intervento o attività (i termini incidenza, effetto, impatto, sono usati con lo stesso significato).

Incidenza significativa

L' incidenza è significativa quando un piano, progetto, intervento o attività produce effetti negativi, da solo o congiuntamente con altri piani, progetti, interventi o attività, sulle popolazioni vegetali ed animali, sugli habitat e sull'integrità del sito medesimo, con riferimento agli specifici obiettivi di conservazione del Sito o dei Siti Natura 2000 interessati. La determinazione della significatività dipende dalle caratteristiche e dalle condizioni ambientali e dagli obiettivi di conservazione del sito.

Valutazione di Incidenza: procedimento di carattere preventivo e vincolante al quale è necessario sottoporre qualsiasi P/P/P/I/A non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, che potrebbe determinare incidenze significative, singolarmente o congiuntamente ad altri P/P/P/I/A sul sito stesso.

Integrità di un Sito Natura 2000

L'«integrità del sito» è definita come «la coerenza della struttura e della funzione ecologiche del sito in tutta la sua superficie o di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie per i quali il sito è stato o sarà classificato» (Guida all'interpretazione dell'articolo 6 della direttiva «Habitat» 92/43/CEE, 2000).

Effetto cumulo

L'articolo 6, paragrafo 3, tratta questo aspetto considerando gli effetti congiunti di altri piani o progetti. Nell'ambito di tale analisi si devono considerare piani o progetti che siano completati; approvati ma non completati; o non ancora proposti ma previsti in uno strumento di pianificazione territoriale e quelli in fase di approvazione. Una serie di singoli impatti ridotti può, nell'insieme produrre un'interferenza significativa sul sito o sui siti Natura 2000.

Misure di mitigazione o attenuazione.

Le misure di mitigazione di attenuazione sono quelle volte a ridurre al minimo o addirittura  ad annullare l'incidenza negativa che potrebbe risultare dalla realizzazione di un piano o di un progetto durante o dopo la sua realizzazione, affinché non venga pregiudicata l'integrità del sito.

Queste misure sono considerate nel contesto dell'articolo 6, paragrafo 3, e costituiscono parte integrante della proposta di un piano o progetto, ovvero condizionate alla sua autorizzazione e debbono contenere iniziative volte alla riduzione delle interferenze generate nel Sito dall'azione, senza però arrecare ulteriori effetti negativi sullo stesso.

Misure di compensazione

Le misure di compensazione sono indipendenti dal progetto (comprese le eventuali misure di attenuazione connesse) e finalizzate a contrastare gli impatti negativi residui di un piano o progetto, per mantenere la coerenza ecologica globale della rete Natura 2000. Queste misure possono essere prese in considerazione solo nell'ambito dell'articolo 6, paragrafo 4.

Proponente: il soggetto pubblico o privato titolare del P/P/P/I/A soggetto alle disposizioni del presente decreto.

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete il rilascio del parere di Valutazione di incidenza ambientale individuata ai sensi del successivo paragrafo 4.

 

4 - Autorità competenti

1. Sono attribuite ai comuni nel cui territorio insistono i siti della Rete Natura 2000, le determinazioni sulla valutazione di incidenza prevista dall’articolo 5 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i., per i singoli progetti, interventi e piani attuativi;

2. Ai sensi dell’art. 10 comma, 2 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2016, le determinazioni sulle valutazioni di incidenza che riguardano i Siti Natura 2000 ricadenti nel Parco Nazionale “Isola di Pantelleria” sono attribuite all’Ente gestore del Parco.

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Allegato 2 - Format di Supporto Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Proponente

Parte di provvedimento in formato grafico

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Allegato 3 - Format Screening di V.Inc.A. per Piani/Programmi/Progetti/Interventi/Attività - Istruttoria Valutatore Screening Specifico

Parte di provvedimento in formato grafico

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