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Ord. C. Giustizia UE 28/02/2023, n. C-596/22

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Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Ambiente - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Direttiva 2011/92/UE - Obbligo di effettuare una valutazione dell’impatto ambientale o un esame caso per caso - Effetti cumulativi dei progetti - Costruzione di un impianto per l’allevamento di polli all’ingrasso nelle immediate vicinanze di impianti similari.

1) L’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, letto in combinato disposto con il punto 1, lettera b), e con il punto 3, lettera g), dell’allegato III della direttiva 2011/92, come modificata, deve essere interpretato nel senso che esso osta a una normativa di uno Stato membro secondo la quale l’obbligo di esaminare l’impatto che un progetto potrebbe avere quando è cumulato con altri progetti sussiste unicamente nelle situazioni in cui tale progetto d’impianto e tali altri progetti attengano a impianti a loro in comune.

2) La direttiva 2011/92/UE, come modificata dalla direttiva 2014/52, deve essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa di uno Stato membro la quale prevede unicamente un esame caso per caso, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, come modificata, per un progetto che, da solo, non raggiunge la soglia fissata all’allegato I, punto 17, lettera a), della direttiva 2011/92/UE, come modificata, ma la raggiunge quando è cumulato con altri progetti.
Nell’ambito di tale esame caso per caso, la circostanza che un tale progetto raggiunga detta soglia quando è cumulato con altri progetti può nondimeno costituire un indizio che siffatto progetto può avere un impatto ambientale significativo, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2011/92/UE, come modificata.

Dalla redazione