Rispetto delle distanze tra costruzioni appartenenti ad un unico proprietario | Bollettino di Legislazione Tecnica
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21/06/2023

Rispetto delle distanze tra costruzioni appartenenti ad un unico proprietario

Le distanze minime stabilite dalla normativa nazionale e locale devono essere osservate anche nel caso in cui i fabbricati (anche pertinenziali) e il terreno su cui ricadono siano di proprietà di un'unica persona.

Nel caso in esame si trattava dell'ampliamento di un fabbricato pertinenziale ad uso ripostiglio, ricadente nella proprietà di un privato. Questi aveva presentato domanda di condono, ma il Comune aveva respinto l’istanza perché il manufatto, oltre a trovarsi in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, risultava posizionato ad una distanza insufficiente dal fabbricato antistante.
Ad avviso dell’appellante le regole civilistiche sulle distanze tra costruzioni troverebbero applicazione solo nell’ipotesi in cui la distanza riguardi manufatti collocati in terreni di proprietà distinte, confinanti tra loro e non all’ipotesi di un edificio pertinenziale situato all'interno della stessa area (dello stesso proprietario) ove si trovano l'edificio pertinenziale e quello principale.

Secondo il C. Stato 09/06/2023, n. 5663 invece le norme sulle distanze tra le costruzioni, comprese quelle integrative del Codice civile, devono essere applicate indipendentemente dalla destinazione dello spazio intermedio che ne risulti e prescindendo dall'appartenenza di tale spazio a terzi.
Inoltre, ha precisato il Consiglio, la distanza di dieci metri che deve sussistere tra pareti finestrate antistanti prevista dall’art. 9 del D.M. 1444/1968 ha carattere inderogabile, poiché si tratta di norma imperativa, la quale predetermina in via generale ed astratta le distanze tra le costruzioni, in considerazione delle esigenze collettive connesse ai bisogni di igiene e di sicurezza. Tali distanze sono coerenti con il perseguimento dell'interesse pubblico e non già con la tutela del diritto dominicale dei proprietari degli immobili finitimi alla nuova costruzione, tutela che è invece assicurata dalla disciplina predisposta, anche in tema di distanze, dal Codice civile.

In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, le distanze minime tra edifici stabilite dalle disposizioni nazionali, dai regolamenti comunali e dagli strumenti edilizi che le specificano o integrano, si applicano anche in caso di strutture edilizie di pertinenza e di proprietà della stessa persona.

Dalla redazione