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03/04/2023

NTC 2018: modifiche ambito di applicazione e norme transitorie

Con il Decreto del MIT del 09/03/2023 sono state apportate alcune modifiche all'ambito di applicazione ed alle disposizioni transitorie delle Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018).

Il D. Min. Infrastrutture e Trasp. 09/03/2023, pubblicato nella G.U. del 22/03/2023, n. 69 ed in vigore dal 23/03/2023, ha apportato alcune modifiche alle Norme tecniche per le costruzioni (NTC 2018), di cui al D. Min. Infrastrutture e Trasp. 17/01/2018.

Si riporta, in particolare, il testo dell'art. 2 del D.M. 17/01/2018, come modificato nei commi 1-bis e 1-ter:

Art. 2 - Ambito di applicazione e disposizioni transitorie
1-bis. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l’applicazione del punto 11.4.2 delle suddette norme tecniche.
1-ter. Dalla data di entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui all’articolo 1 e fino al 22 marzo 2025, è sospesa l’applicazione del punto 11.5.2 delle suddette norme tecniche limitatamente ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo passivo.

Per completezza, si riportano di seguito i punti la cui applicazione è sospesa.

11.4.2. GIUNTI DI DILATAZIONE STRADALE
Per la qualificazione dei giunti di dilatazione si applica quanto specificato al punto C) del § 11.1, sulla base della Linea guida di benestare tecnico europeo ETAG 032, la quale vale anche per le modalità di esecuzione delle prove di accettazione.

11.5.2. TIRANTI DI ANCORAGGIO PER USO GEOTECNICO
Ai tiranti di ancoraggio per uso geotecnico di tipo attivo e passivo si applica quanto specificato al punto
C) del § 11.1.
Per i tiranti di tipo attivo, ai fini della qualificazione mediante Certificazione di valutazione Tecnica, si applica la Linea Guida per il rilascio della certificazione di idoneità tecnica all’impiego di tiranti per uso geotecnico di tipo attivo approvata dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.
Ogni fornitura deve essere accompagnata da copia del certificato di valutazione tecnica oppure dalla documentazione di marcatura CE sulla base di ETA, nonché dal manuale contenente le specifiche tecniche per la posa in opera e la manutenzione.
Il Direttore dei Lavori è tenuto a verificare nell’ambito delle proprie competenze, quanto sopra indicato ed a rifiutare le eventuali forniture prive della documentazione di qualificazione e che le procedure di posa in opera siano conformi alle specifiche tecniche del fabbricante del sistema stesso; dovrà inoltre effettuare idonee prove di accettazione, che comprendano in ogni caso la verifica geometrica e delle tolleranze dimensionali, nonché la valutazione delle principali caratteristiche meccaniche dei materiali componenti e/o delle principali prestazioni del sistema, al fine di verificare la conformità dei tiranti a quanto richiesto per lo specifico progetto. 

Dalla redazione