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L. R. Puglia 21/03/2023, n. 1

Legge in materia di foreste e filiere forestali e disposizioni diverse.
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L.R. 13/11/2024, n. 28
- L.R. 29/12/2023, n. 37
- L.R. 10/11/2023, n. 28
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TITOLO I - Disposizioni generali
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Capo I - Principi, finalità e definizioni
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Art. 1 - Oggetto

1. La Regione Puglia, nel rispetto dei principi e delle competenze sancite dalla Costituzione e dall'ordinamento giuridico della Repubblica italiana, d

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Art. 2 - Principi

1. La Regione Puglia, nel quadro dei principi definiti dall'articolo 2, comma 2, dello Statuto, riconosce il ruolo strategico del patrimonio forestale pubblico e privato, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni come:

a) parte integrante del capitale naturale nazionale e bene di rilevante interesse per la collettività;

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Art. 3 - Finalità

1. La presente legge ha lo scopo di:

a) migliorare le capacità di resilienza e funzionalità degli ecosistemi forestali regionali, con riferimento alla difesa idrogeologica, alla prevenzione dai rischi naturali e antropici, dagli incendi e dalle avversità biotiche e abiotiche, alla mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, alla tutela della biodiversità e del paesaggio regionale;

b) tutelare e valorizzare il patrimonio forestale pubblico e privato, delle proprietà collettive e degli usi civici delle popolazioni nella sua estensione, distribuzione, ripartizione geografica, diversità ecologica e culturale, promuovendone la conservazione, l'incremento e la sua razionale gestione;

c) promuovere e disciplinare la gestione forestale sostenibile e la multifunzionalità delle superfici forestali, come definite all'articolo 4, c

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Art. 4 - Definizioni

1. Ai fini della presente legge e di ogni altra norma regionale, si definiscono:

a) patrimonio forestale regionale: l'insieme delle superfici riconosciute come bosco ai sensi del comma 2 e aree assimilate a bosco ai sensi dell'articolo 5, di proprietà pubblica, privata e dei beni di uso collettivo e civico, ubicate sul territorio della regione;

b) patrimonio silvopastorale regionale: l'insieme del patrimonio forestale regionale di cui alla lettera a), dei pascoli e delle infrastrutture ad essi connesse, di proprietà pubblica, privata e dei beni di uso collettivo e civico, ubicate sul territorio della regione;

c) demanio forestale della Regione: l'insieme del patrimonio silvopastorale di cui alla lettera b), riconosciuto come patrimonio indisponibile della Regione Puglia o a essa assoggettato;

d) N1

e) gestione forestale sostenibile: l'insieme delle scelte di pianificazione forestale e delle azioni selvicolturali volte a garantire la produzione sostenibile dei servizi ecosistemici, nonché un uso delle foreste e dei terreni forestali a un livello di utilizzo che consenta di mantenere la loro biodiversità, produttività, rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e in futuro, alle rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali e senza comportare danni ad altri ecosistemi;

f) prodotti fore

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Capo II - Aree assimilate ed escluse dalla definizione di bosco
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Art. 5 - Aree assimilate a bosco

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale, in coerenza con quanto disposto all'articolo 4 del Testo unico, sono assimilate a bosco:

a) le formazioni vegetali di specie arboree o arbustive in qualsiasi stadio di sviluppo, di consociazione e di evoluzione, riconosciute dalla Regione o individuate dal Piano paesaggistico regionale ovvero nell'ambito degli specifici accordi di collaborazione stipulati, ai sensi dell'articolo 15 dell

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Art. 6 - Aree escluse dalla definizione di bosco

1. Agli effetti della presente legge e di ogni altra norma regionale non sono considerati bosco:

a) le formazioni derivanti da impianto, realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agroambientali o nell'ambito degli interventi previsti dalla politica agricola comune dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, fatti salvi i casi di trasformazione permanente in uso forestale dei terreni, espressamente previsti dai documenti di programmazione o con atto della Regione;

b) l'arboricoltura da legno, previsto nell'articolo 4, comma 1, lettera g), le tartufaie coltivate di origine artificiale, le produzioni arboree agricole e i castagneti da frutto innestati e in attualità di coltura o oggetto di ripristino colturale, nonché g

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Art. 7 - Patrimonio genetico, vivaistica e materiale di moltiplicazione forestale

1. La Regione Puglia, per il conseguimento delle finalità previste nell'articolo 3, promuove e sostiene la tutela della biodiversità e la diffusione delle specie arboree e arbustive autoctone del territorio pugliese.

2. La Regione Puglia, ai fini del comma 1, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, la vivaistica forestale, per l'utilizzo, la moltiplicazione, la diffusione e la commercializzazione delle specie forestali autoctone arboree e arb

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Capo III - Programmazione e pianificazione forestale
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Art. 8 - Strumenti di pianificazione forestale

1. In coerenza con i principi previsti nell'articolo 2 e nel perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 3, la Regione Puglia, nei limiti delle risorse disponibili, promuove la programmazione e la

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Art. 9 - Programma forestale regionale

1. La Regione Puglia, in coerenza con la Strategia forestale nazionale di cui all'articolo 6, comma 1, del Testo unico e in armonia con la normativa comunitaria e nazionale vigente, redige e adotta il proprio Programma forestale regionale, di seguito PFR, in applicazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione previsti dall'articolo 8 dello Statuto regionale e conformemente a quanto disposto dal PPTR e dagli strumenti di programmazione e pianificazione regionale e territoriale vigenti, in coerenza e coordinamento con gli obiettivi di difesa del suolo e sicurezza del territorio, di gestione delle acque e di tutela quali-quantitativa delle risorse idriche superficiali e sotterranee, previsti dai Piani di bacino distrettuali vigenti e si completa con la Valutazione ambientale strategica (VAS), di cui alla legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica).

2. Il PFR è approvato dalla Giunta regionale e integrato nel Sistema informativo territoriale della Regione. Ha validità di venti anni a decorrere dalla data di approvazione definitiva ed è sottoposto a valutazione, revisione e aggiornamento quinquennale coerentemente con gli obiettivi, indirizzi, criteri e indicatori strategici nazionali ed europei, con le stesse modalità previste per la sua approvazione.

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Art. 10 - Piani forestali di indirizzo territoriale

1. La Regione Puglia promuove l'adozione di Piani forestali di indirizzo territoriale (PFIT), per ambiti territoriali omogenei, per caratteristiche ambientali, paesaggistiche, economico-produttive o amministrative, nonché per i comprensori territoriali individuati a norma dell'articolo 9, comma 3, lettera c), attraverso procedimenti ispirati ai criteri di trasparenza, partecipazione e animazione territoriale per lo sviluppo di sistemi gestionali multifunzionali modello.

2. I PFIT, in attuazione di quanto previsto dal PFR, costituiscono strumento di pianificazione territoriale per il settore silvopastorale e sono finalizzati alla promozione della gestione sostenibile e valorizzazione polifunzionale delle foreste e dei pascoli in relazione alle caratteristiche e condizioni biofisiche

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Art. 11 - Piani di gestione forestale e Piano tagli

1. La pianificazione del patrimonio silvopastorale regionale si attua tramite l'elaborazione e l'applicazione dei Piani di gestione forestale (PGF), e dei Piani di taglio (PT).

2. Il PGF e il PT, in attuazione del PFR e in coordinamento con i PFIT, ove esistenti, rappresentano, per un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, lo strumento operativo per la gestione degli interventi selvicolturali di cui all'articolo 17, comma 4, delle proprietà forestali, pubbliche e private, singole o associate e per i boschi ricadenti in proprietà di uso civico, nonché delle opere ad esse connesse.

3. Il PGF e il PT, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all'articolo 6, comma 7, del Testo unico, sono:

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Art. 12 - Regolamento forestale

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva il regolamento forestale.

2. Il regolamento forestale:

a) definisce le prescrizioni e i limiti d'uso dei boschi, dei pascoli e dei terreni soggetti al vincolo idrogeologico, ovunque ubicati sul territorio regionale e di qualunque proprietà;

b) disciplina le attività di gestione e utilizzazione dei boschi e dei pascoli, nonché gli interventi selvicolturali e l'esercizio del pascolo e del pascolo in bosco;

c) stabilisce le modalità per la ricostituzione e il recupero fisionomico, compositivo e funzionale dei boschi degradati di cui all'articolo 4, comma 1, lettera o), la progettazione, realizzazione e gestione di imboschimenti e rimboschimenti, anche compensativi, e degli impianti di arboricoltura da legno, nonché il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito;

d) definisce le sp

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Capo IV - Funzioni e compiti
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Art. 13 - Funzioni

1. Le funzioni e i compiti che richiedono l'esercizio unitario in sede regionale e il supporto collaborativo di ulteriori organizzazioni sono esercitate dalla struttura regionale competente in materia forestale, con particolare riferimento ai seguenti ambiti:

a) concorso nella elaborazione e attuazione delle politiche nazionali, europee e internazionali in campo forestale e montano e relative funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo;

b) redazione, aggiornamento e attuazione del PFR previsto nell'articolo 9, dell'inventario e della cartografia forestale regionale e di specifici programmi regionali, interregionali, nazionali ed europei definiti ai sensi delle normative sulle procedure di programmazione, nonché redazione, approvazione e aggiornamento dei regolamenti attuativi previsti dalla presente legge;

c) promozione e disciplina della gestione forestale sostenibile, valorizzazione funzionale del territorio silvopastorale, salvaguardia e prevenzione dal degrado ambientale e dell'assetto idrogeologico e conservazione e tutela della biodiversità;

d) concorso nella programmazione e regolamentazione in materia forestale, in attuazione della normativa statale e regionale vigente, nonché approvazione degli strumenti di pianificazione forestale, dell'autorizzazione ai tagli boschivi e di trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo;

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Art. 14 - Sportelli forestali

1. Presso gli uffici competenti per territorio della struttura regionale in materia forestale sono istituiti gli Sportelli forestali al fine di favorire l'applicazione del Sistema informativo forestale

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TITOLO II - Gestione sostenibile
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Capo I
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Art. 15 - Demanio forestale regionale

1. La Regione provvede direttamente alla tutela, valorizzazione e gestione del proprio demanio, anche avvalendosi del supporto tecnico-operativo dell'ARIF nell'ambito delle attività ad essa attribuite dalla legge regionale 3/2010.

2. La tutela, valorizzazione e gestione del demanio forestale regionale è realizzata in conformità agli indirizzi e alle prescrizioni contenute

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Art. 16 - Patrimonio forestale pubblico

1. Gli enti pubblici gestiscono direttamente, anche in forma associata, il proprio patrimonio silvopastorale in attuazione di un PGF redatto ai sensi dell'articolo 11 e se previsto, coerentemente agli indirizzi del PFIT di cui all'articolo 10.

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Capo II - Gestione e tutela degli ecosistemi forestali
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Art. 17 - Disciplina delle attività di gestione forestale

1. La Regione Puglia sostiene e promuove, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, le attività di gestione forestale sostenibile.

2. Sono attività di gestione forestale sostenibile tutte le scelte, le pratiche e gli interventi selvicolturali a carico del bosco e delle aree assimilate a bosco di cui al all'articolo 5 previste negli strumenti di pianificazione di cui agli articoli 10 e 11, inclusi gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi, i rimboschimenti e gli imboschimenti, gli interventi di realizzazione, adeguamento e manutenzione della viabilità forestale al servizio delle attività agro-silvo-pastorali e le opere di sistemazione idraulico-forestale realizzate anche con tecniche di ingegneria naturalistica, nonché la prima commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolta congiuntamente ad almeno una delle pratiche o degli interventi selvicolturali di cui al comma 4.

3. Tutte le pratiche finalizzate alla salvaguardia, al mantenimento, all'incremento e alla valorizzazione delle produzioni non legnose, rientrano nelle attività di gestione forestale di cui al comma 2.

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Art. 18 - Arboricoltura da legno

1. La Regione, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, promuove l'arboricoltura da legno così come definita nell'articolo 4, comm

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Art. 19 - Autorizzazioni al taglio

1. La realizzazione degli interventi selvicolturali previsti nell'articolo 17, comma 4, nei casi stabiliti dal regolamento forestale di cui all'articolo 12, in considerazione della loro natura ed entità, sono soggetti a uno dei seguenti adempimenti:

a) comunicazione semplice;

b) autorizzazione regionale.

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Art. 20 - Vincolo idrogeologico forestale

1. Sono sottoposti a vincolo idrogeologico i terreni perimetrati e individuati a norma del r.d. 3267/1923.

2. Le opere, i lavori e i movimenti di terra e di roccia sulle superfici di cui al comma 1, nonché le procedure e i valori delle spese istruttorie per il rilascio di pareri in materia di vincolo idrogeologico forestale, sono disciplinati dal regolamento forestale regionale e sono sottoposti ad autorizzazione da parte della struttur

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Art. 21 - Disciplina della trasformazione del bosco

1. Ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 17, costituisce trasformazione del bosco in altra destinazione d'uso del suolo, secondo le disposizioni previste nell'articolo 8 del Testo unico.

2. È sempre vietato ogni intervento di trasformazione del bosco di cui al comma 1:

a) che determini un danno o un danno ambientale ai sensi della direttiva 2004/35/CE e della relativa normativa interna di recepimento;

b) nei boschi aventi funzione di protezione diretta di abitati, di beni e infrastrutture strategiche, individuati e riconosciuti dalla Regione;

c) che non sia stato preventivamente autorizzato secondo quanto disposto dal regolamento sulla trasformazione del bosco previsto dal comma 10 e in conformità alle indicazioni e alle informazioni idrogeologiche contenute negli studi geologici comunali, nei Piani territoriali di settore e indirizzo, nel PFIT di cui all'articolo 10 o nel Piano di bacino distrettuale o suoi stralci di cui agli articoli 65, 67 e 117 del D.Lgs. 152/2006, nel Piano di gestione del rischio di alluvioni di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 (Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni), nonché, ove previsto, ai sensi dell'articolo 146 del D.Lgs. 42/2004, nelle disposizioni del PPTR e nelle norme dei siti della Rete Natura 2000 e delle aree protette.

3. L'autorizzazione alla trasformazione del bosco è rilasciata dalla Re

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Capo III - Prevenzione e lotta ai processi di degrado
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Art. 22 - Gestione e tutela del patrimonio silvopastorale regionale

1. In coerenza con i principi e le finalità della presente legge, la Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili, interventi sul patrimonio forestale regionale diretti a:

a) prevenire e contrastare i fenomeni di degrado ambientale, di dissesto idrogeologico e di abbandono colturale dei boschi;

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Art. 23 - Piani di intervento straordinario

1. La Giunta regionale, in via d'urgenza e per ragioni di pubblica utilità o di interesse generale, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del Testo unico e degli articoli 75 e seguenti del r.d. 3267/1923, approva i Piani di intervento straordinario.

2. I Piani sono redatti secondo le disposizioni del regolamento forestale previsto nell'articolo 12, al fine di migliorare stabilità e resilienza, rafforzare funzioni e potenzialità protettive e ambientali del patrimonio forestale, nonché per favorire una valorizzazione economica sostenibile, anche attraverso la realizzazione di

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Art. 24 - Previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge quadro sugli incendi boschivi), per incendio boschivo si intende un fuoco, con suscettività a espandersi, su aree boscate cespugliate o arborate comprese eventuali strutture e infrastrutture antropizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati o incolti e pascoli limitrofi a dette aree.

2. La Regione programma le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi attraverso il Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi regionale. Le attività di pianificazione antincendio consistono nel porre in essere azioni mirate a:

a) prevenire e mitigare il fenomeno incendi riducendo il numero di eventi, la severità e le superfici percorse dal fuoco sul territorio regionale;

b) aumentare il grado di preparazione del sistema di prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi e favorire la conoscenza e preparazione delle comunità residenti e del territorio;

c) migliorare la risposta del sistema Anti incendio boschivo (AIB), in termini di rapidità, efficienza ed efficacia;

d) favorire il recupero delle aree percorse dal fuoco.

3. Le attività di previsione riguardano:

a) lo studio delle cause e i fattori predisponenti gli incendi con l'individuazione della tipologia vegetazionale e dei regimi di eventi per il territorio;

b) il rilievo delle aree percorse dal fuoco degli anni precedenti riportate su apposita cartografia digitale;

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10011144 12262240
Art. 25 - Piano antincendio boschivo

1. La pianificazione dell'AIB è approvata dalla Giunta regionale ed è costituita da:

a) piano AIB regionale;

b) programma operativo AIB annuale.

2. La Regione Puglia redige e approva il piano AIB regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, previsto dall'articolo 3, comma 1, della legge 353/2000.

3. Il piano AIB regionale, al fine di prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione degli incendi boschivi e di interfaccia, è redatto in conformità all’articolo 3, comma 3, della l. 353/2000, individua l'organizzazione ed il coordinamento dell'AIB e definisce:

a) gli indici di pericolosità dello sviluppo degli incendi boschivi nelle diverse zone del territorio regionale, su scala comunale, distinguendo tra aree che hanno rischio basso, medio ed elevato;

b) lo studio vegetazionale del territorio regionale, la descrizione del patrimonio forestale, le caratteristiche climatiche e la caratterizzazione metereologica regionale;

c) la statistica degli incendi boschivi in Puglia con le relative aree percorse dal fuoco e distribuzione degli incendi per fascia oraria;

d) la valutazione del pericolo degli incendi di interfacci

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10011144 12262241
Art. 26 - Funzioni e compiti nell'attività antincendio boschivo regionale

1. La Regione Puglia, in coerenza e attuazione della legge regionale n. 53/2019, si impegna a creare un coordinamento tra gli enti e istituzioni coinvolte nel processo di difesa e tutela del patrimonio boschivo, teso a formare una rete capillare di allertamento che consenta una comunicazione rapida e razionale del verificarsi degli incendi boschivi. N11

2. La Regione Puglia e gli enti da questa delegati promuovono, ai sensi dell'articolo 6 della legge 353/2000, l'informazione e comunicazione alla popolazione in merito alle cause determinanti l'innesco di incendi, alle norme per l'autoprotezione delle proprietà private ed alle norme comportamentali da rispettare in situazioni di pericolo. La divulgazione del messaggio informativo si avvale di ogni forma di comunicazione.

3. Le Unioni di comuni, i Comuni, singoli o associati, la Città Metropolitana di Bari, le Province e la Regione, affidatari di boschi e foreste regionali nei casi previsti dalla presente legge e nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale n. 53/2019 in attuazione delle attività previste dal piano AIB, esercitano le funzioni di previsione e prevenzione del rischio di incendio, salve le previsioni dell'articolo 107, comma 1, lettera f), numero 3), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle region

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TITOLO III - Sviluppo e valorizzazione
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Capo I - Promozione e sviluppo
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Art. 27 - Forme di gestione forestale associata e consortile

1. La Regione Puglia favorisce e incentiva la costituzione e la partecipazione a forme di gestione forestale associata o consortile tra le proprietà pubbliche, private, collettive e degli usi civici, al fine di promuovere:

a) la tutela, la gestione integrata, coordinata, sostenibile e multifunzionale del patrimonio silvopastorale regionale in attuazione di un PGF di cui all'articolo 11;

b) il miglioramento dei fondi abbandonati o silenti, anche nel caso vi siano edificazioni anch'esse in stato di abbandono;

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10011144 12262245
Art. 28 - Forme di sostituzione della gestione e conferimento delle superfici forestali

1. Al fine di garantire una gestione silvopastorale omogenea, diffusa ed efficace, i legali rappresentanti delle forme di gestione associata o consorti

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10011144 12262246
Art. 29 - Viabilità silvopastorale e opere connesse alla gestione del bosco

1. La viabilità silvopastorale comprende la rete di strade, piste, vie di esbosco, piazzole e opere forestali aventi carattere permanente o transitorio, comunque vietate al transito ordinario, con fondo prevalentemente non asfaltato e a carreggiata unica, percorribili con mezzi motorizzati e che interessano o attraversano le aree boscate e pascolive, finalizzata alla tutela, alla gestione e alla valorizzazione del patrimonio silvopastorale.

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Art. 30 - Promozione dei prodotti forestali

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili, le attività e gli interventi finalizzati a valorizzare i prodotti forestali, legnosi e non legnosi. A tal fine, sono riconosciute come prioritarie le azioni disciplinate dal regolamento forestale regionale e volte:

a) al miglioramento della stabilità ecologic

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Art. 31 - Servizi ecosistemici e ambientali

1. La Regione Puglia promuove sistemi locali di pagamento dei Servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), generati dalle attività di gestione forestale sostenibile e dall'assunzione di specifici impegni silvo-ambientali.

2. La Regione Puglia disciplina con apposito regolamento i sistemi di riconoscimento e pagamento dei PSEA in coerenza con quanto previsto dall'articolo 7, commi 8 e 9, del Testo unico e dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure d

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10011144 12262249
Art. 32 - Valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale

1. La Regione Puglia promuove la valorizzazione paesaggistica, turistica e culturale del patrimonio silvopastorale regionale e sostiene iniziative idonee a migliorare la conoscenza e la cultura della tutela, conservazione e gestione del patrimonio boschivo.

2. Per i fini di cui al comma 1, la Regione promuove inoltre, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, iniziative e attività di i

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Capo II - Iniziative a favore della qualificazione degli operatori, delle imprese e del mercato
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Art. 33 - Attività formative e informative

1. La Regione Puglia promuove nei limiti delle risorse disponibili, anche al fine di garantire la tutela dell'ambiente e la salvaguardia del territorio, la formazione continua e l'aggiornamento professionale e tecnico degli operatori dei settori:

a) forestale, della selvicoltura e delle utilizzazioni forestali;

b) delle sistemazioni idraulico-forestali, della gestione, difesa e tutela del territorio;

c) della prima trasformaz

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Art. 34 - Albo regionale delle imprese boschive

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del Testo unico, è istituito l'Albo regionale delle imprese boschive della Regione Puglia, disciplinato da apposito regolamento regionale.

2. L'iscrizione all'Albo è obbligatoria per l'esecuzione di lavori forestali, quali i tagli boschivi per superfici boscate superiori a un ettaro, nonché per l'esecuzione delle attività e degli interventi previsti nell'articolo 17.

3. All'Albo possono iscriversi, in coerenza con i criteri minimi nazionali di cui all'articolo 10, comma 8, lettera a), del Testo unico, le imprese forestali, singole e associate, i consorzi di imprese e i consorzi tra società cooperative, che operano in via continuativa o comunque prevalente nel settore forestale, agroforestale e ambientale e che siano in possesso dei requisiti generali, morali, professionali e tecnici necessari per lo svolgimento delle attività previs

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10011144 12262253
Capo III - Iniziative di ricerca, sperimentazione, divulgazione
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Art. 35 - Attività di ricerca e sperimentazione

1. La Regione sostiene lo sviluppo della ricerca, la sperimentazione, l'innovazione e il trasferimento tecnologico in ambito forestale e ambientale, anche avvalendosi dei propri enti delegati e in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, con le università e gli enti di ricerca nazionali e internazionali, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

2. La Giunta regionale disciplina l

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TITOLO IV - Strumenti di attuazione
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Capo I - Conoscenza e monitoraggio delle risorse forestali
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Art. 36 - Servizio informativo forestale

1. La Regione promuove, nei limiti delle risorse disponibili, il coordinamento, l'armonizzazione e la digitalizzazione delle informazioni amministrative, statistiche e cartografiche inerenti il patrimonio forestale, della gestione delle attività di settore e di filiera, delle informazioni di carattere ambientale inerenti la materia forestale.

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Art. 37 - Carta e Inventario forestale

1. La Regione, per conoscere, descrivere e pianificare le risorse del patrimonio forestale regionale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, la redazione e l'aggiornamento dell'Inventario forestale regionale e della Carta forestale regionale georiferita e delle relative infrastrutture, anche avvalendosi di altri soggetti pubblici o privati operanti nel settore, in collaborazione con le università

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Capo II - Vigilanza e sanzioni
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Art. 38 - Spese e oneri istruttori

1. Le spese istruttorie sono poste a carico dei soggetti richiedenti privati per il rilascio di atti autorizzativi e pareri in materia di:

a) pianificazione forestale, di cui agli articoli 10 e 11, secondo quanto disposto dal regolamento forestale previsto nel

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Art. 39 - Vigilanza e accertamenti

1. Le funzioni di vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni, in materia di foreste, delle disposizioni della presente legge e dei suoi regolamenti attuativi, sono di competenza regionale ai sensi del D.

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Art. 40 - Sanzioni amministrative pecuniarie forestali

1. Fatta salva l'applicazione di ulteriori sanzioni previste da norme nazionali e regionali, in attuazione delle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), la violazione delle presenti disposizioni dà luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro cinquecento a euro a 3 mila per ettaro di terreno o frazione di esso per il taglio di piante nei boschi di cui all'articolo 4, comma 2, e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12; se le violazioni sono commesse in formazioni di macchia mediterranea o in specifiche situazioni definite dal regolamento forestale stesso, le sanzioni sono raddoppiate;

b) a partire da euro settanta per piante con diametro del fusto di 7,5 cm misurato a 1,30 metri da terra, fino a un massimo di euro 2 mila proporzionalmente al diametro del fusto misurato a 1,30 metri da terra per il taglio di ciascuna pianta forestale, isolata, in gruppi o in filare, eseguito in difformità o assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12;

c) da euro cinquanta a euro centocinquanta per interventi di taglio di parti di ciascuna pianta in piedi, eseguiti nei popolamenti forestali di cui all'articolo 4, comma 2, e delle aree assimilate a bosco di cui all'articolo 5, o su piante forestali isolate, a gruppi o filari in assenza della comunicazione o autorizzazione prevista all'articolo 19, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12;

d) da euro cinquanta a euro trecento nel caso in cui i lavori di taglio di boschi e lavori a essi connessi previsti nei PGF o PT vigenti siano eseguiti in assenza della comunicazione prevista all'articolo 19, ma conformemente a quanto previsto dagli strumenti pianificatori;

e) da euro dieci a euro sessanta ogni cinquecento metri quadrati o frazione di superficie forestale per la mancata sistemazione dei residui di lavorazione nelle tagliate e per il mancato o ritardato sgombero obbligatorio dei prodotti del taglio, o in difformità alle disposizioni del regolamento forestale di cui all'articolo 12;

f) da euro cinque a euro trenta ogni cento metri quadrati o frazione di superficie forestale per chi, nel corso delle operazioni selvicolturali, provochi, in violaz

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Capo III - Norme transitorie, finali e abrogative
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Art. 41 - Notifica all'Unione europea

1. La concessione di eventuali aiuti, conseguenti all'applicazione della presente legge, è disposta a seguito del parere favorevole dell'Unione europe

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Art. 42 - Clausola di invarianza finanziaria

1. Agli adempimenti disposti dalla presente legge, avente carattere di riordino e aggiornamento della disciplina regionale in materia di foreste e fili

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Art. 43 - Norme transitorie e finali

1. La Giunta regionale, su richiesta del Consiglio regionale, riferisce sull'attuazione della presente legge, avendo cura di illustrare i risultati conseguiti con riguardo alla pianificazione, alle forme di gestione, alle iniziative di sviluppo economico e alla tutela del territorio e degli ecosistemi forestali.

2. N15

3. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, e fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto nell'articolo 12, restano in vigore le P

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Art. 44 - Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni legislative:

a) legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi);

b) legge regionale 11 marzo 2009, n. 4 (Istituzione dell'albo regionale delle imprese boschive in attuazione del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57);

c) legge regionale 25 maggio 2012, n. 12 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 30 novembre 2000, n. 18 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta agli incendi boschivi);

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TITOLO V - Disposizioni diverse
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Capo I - Disposizioni in materia personale di ARIF
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Art. 45 - Abrogazione dell'articolo 10 della L.R. n. 30/2022
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Art. 46 - Abrogazione dell'articolo 115 della L.R. n. 32/2022
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Capo II - Disposizioni in materia urbanistica
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Art. 47 - Modifica all'articolo 54 della L.R. n. 51/2021

1. La lettera s) del comma 1 dell'articolo 54 della legge regiona

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Capo III - Disposizioni in materia sanitaria
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Art. 48 - Verifica soglia minima di efficienza

1. Ai fini della verifica della soglia minima di efficienza di cui all'articolo 8-quater, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dalla

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