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17/05/2019

Riduzione dei termini di pagamento di acconti e saldo nei lavori pubblici

La Legge europea 2018, pubblicata nella G.U. del 11/05/2019, n. 109 ed in vigore dal 26/05/2019, modifica l’art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Leg.vo 50/2016, abbreviando i termini di pagamento degli stati di avanzamento lavori e del conto finale, per allinearli a quanto previsto dalla normativa europea.

La modifica fa seguito alla necessità di porre rimedio all’apertura della procedura di infrazione 2017/2090 concernente la disciplina dei termini di pagamento delle stazioni appaltanti pubbliche in favore degli appaltatori.
Secondo la Commissione europea l'art. 113-bis del Codice dei contratti pubblici (si veda in allegato il testo a fronte) di fatto permetteva la prassi per cui il pagamento potesse intervenire entro 30 giorni dal certificato di pagamento, a sua volta emesso entro 30 giorni dal collaudo. Ciò perché gli adempimenti amministrativi che corrono tra collaudo ed emissione del certificato di pagamento - di competenza, rispettivamente, del direttore dei lavori e del responsabile unico del procedimento - non sono necessariamente contemporanei (dato il rinvio del previgente art. 113-bis all’art. 4, commi 2, 3, 4 e 5, del D. Leg.vo 231/2002).

La nuova versione dell’art. 113-bis del D. Leg.vo 50/2016, sostituito dall'art. 5 della L. 03/05/2019, n. 37, in vigore dal 26/05/2019, è dunque volta ad abbreviare gli adempimenti prodromici al pagamento dell’appaltatore, in maniera tale che il decorso dei 30 giorni sia calcolato non già dall’emissione del certificato di pagamento ma dalla data di svolgimento e compimento delle varie forme di collaudo e di verifica dello stato avanzamento lavori (SAL). Detta nuova versione prevede che:
- il certificato di pagamento deve essere emesso contestualmente e comunque nel termine massimo di 7 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità;
- il pagamento deve avvenire in ogni caso entro 30 giorni dall’adozione del SAL o dall’esito positivo del collaudo o della verifica di conformità.
Il nuovo testo fa salvi, conformemente al D. Leg.vo 231/2002, i casi nei quali sia espressamente concordato un termine diverso, comunque non superiore a 60 giorni e purché la natura particolare del contratto o talune sue caratteristiche giustifichino tale termine più lungo.

Resta inoltre fermo che:
- il certificato di pagamento non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666, comma 2, del Codice civile;
- quando è prevista una procedura diretta ad accertare la conformità della merce o dei servizi al contratto essa non può avere una durata superiore a 30 giorni dalla data della consegna della merce o della prestazione del servizio, salvo che sia diversamente ed espressamente concordato dalle parti e previsto nella documentazione di gara e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore (art. 4, comma 6, del D. Leg.vo 231/2002).
 

Dalla redazione