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11/02/2019

D.L. "Semplificazioni": approvata in via definitiva la legge di conversione

È stato definitivamente approvato il testo del disegno di legge di conversione del D.L. 135/2018 (cd. D.L. Semplificazioni), recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

In data 07/02/2019 è stato definitivamente approvato il disegno di legge di conversione del D.L. 135/2018, recante Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione (cd. D.L. Semplificazioni).

Il disegno di legge di conversione ha lasciato invariato l'art. 5, del D.L. 135/2018 che modifica l'art. 80, del D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), riferito ai motivi di esclusione e teso a considerare in maniera autonoma le fattispecie di esclusione in precedenza indicate solo a titolo esemplificativo nella lettera c) del comma 5.

In particolare, tra le situazioni indicate dall'art. 80, comma 5, del D. Leg.vo 50/2016, al verificarsi delle quali le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico, rientrano le seguenti:

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;

c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa.
 

Dalla redazione